miércoles, 6 de abril de 2022

L. II P. II S. I C. IV La Curia romana Reglamento general Documentos Discursos pontificios Bibliografía (3/3)

  • L. II
P. II
S. I
C. IV 

 



Las nuevas notas vienen de: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2022/04/l-ii-p-ii-s-i-c-iv-parte-2-la-curia.html



Contenido


IV. El Reglamento general de la Curia Romana

V. Documentos de la Curia Romana

Apéndice 1
Discursos y mensajes del S. P. Francisco a la Curia Romana, a sus Organismos y a sus miembros

Apéndice 2
Un esquema de oficios y funciones de la Curia Romana de acuerdo con la const. ap. Praedicate Evangelium de S. S. Francisco (19 de marzo de 2022) teniendo como referencias sus recientes y previas decisiones. 


Bibliografía

Véase en: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2022/04/l-ii-p-ii-s-i-c-iv-cont-3-la-curia.html






NdE


Sobre el nuevo Reglamento general de la Curia Romana y, en concordancia con este, sobre los nuevos Reglamentos y Disposiciones particulares de las diversas instituciones que la componen, el S. P. Francisco ha determinado lo siguiente:

 

“Chirografo del Santo Padre relativo all’istituzione della Commissione Interdicasteriale per la revisione del Regolamento Generale della Curia Romana, 05.05.2022

 

[B0329]

 

Il 19 marzo 2022 è stata pubblicata la Costituzione apostolica Praedicate evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo. La sua entrata in vigore il prossimo 5 giugno esige anche che sia rivisto il Regolamento Generale della Curia Romana ora vigente (cf art. 43 § 1), così che esso corrisponda oltre che alle Norme anche ai Principi che ispirano il testo costituzionale. Il nuovo Regolamento dovrà anche rendere più sostenibili ed efficienti i rapporti di lavoro nella Curia Romana e la loro gestione ed offrire gli opportuni criteri per la redazione degli Ordines servandi, che ogni Istituzione curiale ed ogni Ufficio deve avere (cf art. 43 § 2).

A tal fine

Nomino

una Commissione Interdicasteriale composta da:

* S.E.R. Mons. Filippo IANNONE, O. Carm., Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Presidente;

* S.E.R. Mons. Edgar PEÑA PARRA, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato;

* S.E.R. Mons. Nunzio GALANTINO, Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

* S.E.R. Mons. Marco MELLINO, Segretario;

*R.mo P. Juan Antonio GUERRERO ALVES, S.I., Prefetto della Segreteria per l’Economia;

* Prof. Gr. Uff. Vincenzo BUONOMO, Rettore della Pontificia Università Lateranense.

Essa ha il compito di:

a) adeguare il Regolamento Generale della Curia Romana alla Costituzione Apostolica Praedicate evangelium, apportando allo stesso le modifiche ritenute necessarie a renderlo maggiormente aderente alla necessità attuali della Curia Romana;

b) esprimere il proprio parere sugli Ordines servandi e/ o Statuti delle Istituzioni Curiali, degli Uffici e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede, redatti in conformità al nuovo Regolamento Generale. La Commissione offrirà, per la stesura dei testi, opportuni suggerimenti affinché tra essi ci sia coerenza e siano previste anche le regole e il modo di procedere per il loro futuro aggiornamento.

La Commissione si avvarrà della collaborazione di esperti e di Officiali della Curia Romana, che abbiano competenza ed esperienza.

Il Regolamento Generale e gli Ordines servandi e/ o Statuti saranno sottoposti all’approvazione del Romano Pontefice (cfr. Praedicate evangelium, art. 43).

Con l’approvazione dei summenzionati provvedimenti normativi la Commissione cessa la sua attività.

Dal Vaticano, 12 aprile 2022, il decimo del mio Pontificato

FRANCESCO”

Véase el texto en: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/05/05/0329/00691.html



IV. El Reglamento general de la Curia Romana

 

Fue aprobado el 4 de febrero de 1992 por el S. P. S. Juan Pablo II mediante Rescripto del Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado en ese momento[1]. Se ha de notar que hace referencia en algunos lugares no a la PB sino a la REU. En la actualidad incluye dos reglamentos más: el Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana del 5 de enero de 1994 y el Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia, establecido por la Oficina del Trabajo el 28 de noviembre de 2016, y puesto en ejecución por el S. P. Francisco. 

Véase el texto de los mismos, en italiano, en la nt. final i.


Una anotación de actualización de este Reglamento. El S. P. Francisco, mediante el m. p. Imparare a congedarsi, del 12 de febrero de 2018, emitió una norma que reforma y precisa cuanto tiene que ver con la edad para la renuncia de los Obispos que desempeñan los más altos oficios en la Curia (de nombramiento pontificio):

 

"modificar as normas canónicas relativas à renúncia ao cargo por motivo de idade, da parte de Chefes de Dicastério não Cardeais e de Prelados Superiores da Cúria Romana (cf. Const. ap. Pastor bonus, 28 de junho de 1980, art. 5 § 2; AAS 80 [1988], 860; Regulamento Geral da Cúria Romana, 1999, art. 3; Rescriptum ex audientia, 3 de novembro de 2014, art. 7), de Bispos que desempenham outros cargos de nomeação pontifícia (cf. Rescriptum ex audientia, 3 de novembro de 2014, art. 7) e de Representantes Pontifícios (cf. cân. 367 do CIC; Regulamento Geral da Cúria Romana, 1999, art. 8 § 2; Regulamento para as Representações Pontifícias, 2003, art. 20 § 1)."


Determinó así que, al cumplir los 75 años edad, deben presentar su carta de renuncia al Santo Padre quien, a su juicio, determinará acerca de la misma, prorrogando o no el servicio de esta persona por razones que el mismo Sumo Pontífice explicó:

 

" Qualquer eventual prorrogação pode ser compreendida unicamente por alguns motivos sempre relacionados com o bem comum eclesial. Esta decisão pontifícia não é um ato automático, mas sim uma acção de governo; por conseguinte, implica a virtude da prudência que ajudará, através de um discernimento adequado, a tomar a decisão apropriada."


Véase el texto del documento en:

http://w2.vatican.va/content/Francisco/pt/motu_proprio/documents/papa-Francisco-motu-proprio-20180212_imparare-a-congedarsi.html

 

 

V. Documentos de la Curia Romana

 

Podemos catalogar los documentos emitidos por la Curia Romana distinguiendo entre los que proceden de los órganos judiciales de aquellos que son emanados de las jurisdicciones administrativas:

 

a.       De los órganos judiciales:

 

·         Citación edictal

·         Edicto

·         Decreto

·         Sentencia

 

b.      De los institutos ejecutivos:

 

·         Comunicación: nota que clarifica algún punto de la doctrina, documentos de disciplina;

·         Declaración: exposición de la mente del legislador, o normas, especialmente en cuanto a la disciplina;

·         Decreto: para diversas decisiones administrativas como los cambios de los límites de las diócesis, de sus nombres o de sus sedes; en los procesos de Beatificación y de Canonización; para la erección de Facultades de estudios; o también para reformar la legislación vigente;

·         Directorio: propone la mente del Dicasterio y los puntos disciplinares;

·         Epístola: comunicación, petición, exposición de un negocio;

·         Indulto: concede una gracia en una determinada ocasión;

·         Instrucción: declara la disciplina, a veces la cambia; algunas veces se la llama Instrucción pastoral;

·         Carta: expone un punto más doctrinal o pastoral; a veces se la denomina Carta circular, para exponer un punto de la doctrina o aún lo cambian;

·         Normas: exponen una ley, explicaciones pastorales; a veces se llaman Normas pastorales, semejantemente;

·         Notificación: para hacer cambios en la disciplina;

·         Ordenamiento u ordo: contiene normas para un instituto eclesiástico en particular o para la administración de los sacramentos;

·         Rescripto, y, sobre todo, Rescripto a partir de una Audiencia: por medio del cual se hace pontificio un documento que ha elaborado otra instancia; sobresale el Pontificio, en nombre y por mandato del Romano Pontífice;

·         Respuesta: a las dudas propuestas, elaborada por el Consejo o la autoridad a la que se le ha concedido hacer la interpretación;

·         Estatuto o estatutos, así como el ordenamiento, para normar un instituto eclesiástico en particular.


·         Otros documentos son denominados de diferentes modos:


·         Documento;

·         Nueva manera de actuar;

·         “Ratio fundamentalis” u “Ordenanza fundamental”;

·         Reglamento general;

·         (Mensaje) Urbi et Orbi: a la ciudad y al mundo.

 

En algún caso, sin embargo, al acto jurídico no se lo designa, no se le coloca un nombre en particular, como ocurrió con ciertas normas para la promoción al episcopado dadas por el antiguo Consejo para los negocios públicos de la Iglesia…[2]


Apéndice 1

Discursos y mensajes del S. P. Francisco a la Curia Romana, a sus Organismos y a sus miembros

 

 

Fecha

Tema

Referencia

21 de diciembre de 2013

"Quisiera añadir una tercera, que es la santidad de vida. Sabemos muy bien que esto es lo más importante en la jerarquía de valores. En efecto, también está en la base de la calidad del trabajo, del servicio. Y quisiera decir que aquí, en la Curia Romana, ha habido y hay santos. Lo he dicho públicamente más de una vez, para agradecérselo al Señor. Santidad significa vida inmersa en el Espíritu, apertura del corazón a Dios, oración constante, humildad profunda, caridad fraterna en las relaciones con los colegas. También significa apostolado, servicio pastoral discreto, fiel, ejercido con celo en contacto directo con el Pueblo de Dios. Esto es indispensable para un sacerdote. La santidad en la Curia significa también hacer objeción de conciencia. Sí, objeción de conciencia a las habladurías. Nosotros insistimos mucho en el valor de la objeción de conciencia, y con razón, pero tal vez deberíamos ejercerla también para oponernos a una ley no escrita de nuestros ambientes, que por desgracia es la de las chácharas. Así pues, hagamos todos objeción de conciencia; y fíjense ustedes que no lo digo sólo desde un punto de vista moral. Porque las chácharas dañan la calidad de las personas, dañan la calidad del trabajo y del ambiente."

http://w2.vatican.va/content/Francisco/es/speeches/2013/december/documents/papa-Francisco_20131221_auguri-curia-romana.html

22 de diciembre de 2014

"Queridos colaboradores y colaboradoras de la Curia, pensando en las palabras de san Pablo y en vosotros, es decir, en las personas que forman parte de la Curia y que la hacen un Cuerpo vivo, dinámico y bien cuidado, quise elegir la palabra «cuidado» como referencia de este encuentro nuestro.

Cuidar significa manifestar interés diligente y atento, que implica tanto nuestro espíritu como nuestra actividad, hacia alguien o algo; significa mirar con atención a quien necesita cuidados sin pensar en otra cosa; significa aceptar dar o recibir cuidados. Viene a mi memoria la imagen de la mamá que cuida a su hijo enfermo, con entrega total, considerando como propio el dolor de su hijo. Ella no mira nunca el reloj, no se lamenta jamás por el hecho de no haber dormido durante toda la noche, no desea otra cosa más que verlo curado, cueste lo que cueste."

http://w2.vatican.va/content/Francisco/es/speeches/2014/december/documents/papa-Francisco_20141222_dipendenti-santa-sede-scv.html

21 de diciembre de 2015

“Sería una gran injusticia no manifestar un profundo agradecimiento y un necesario aliento a todas las personas íntegras y honestas que trabajan con dedicación, devoción, fidelidad y profesionalidad, ofreciendo a la Iglesia y al Sucesor de Pedro el consuelo de su solidaridad y obediencia, como también su generosa oración.

Es más, las resistencias, las fatigas y las caídas de las personas y de los ministros representan también lecciones y ocasiones de crecimiento y nunca de abatimiento. Son oportunidades para volver a lo esencial, que significa tener en cuenta la conciencia que tenemos de nosotros mismos, de Dios, del prójimo, del sensus Ecclesiae y del sensus fidei.

Quisiera hablaros hoy de este volver a lo esencial, cuando estamos iniciando la peregrinación del Año Santo de la Misericordia, abierto por la Iglesia hace pocos días, y que representa para ella y para todos nosotros una fuerte llamada a la gratitud, a la conversión, a la renovación, a la penitencia y a la reconciliación.”

http://w2.vatican.va/content/Francisco/es/speeches/2015/december/documents/papa-Francisco_20151221_curia-romana.html

22 de diciembre de 2016

“[…] En consecuencia, la reforma de la Curia Romana se orienta eclesiológicamente: in bonum e in servitium, igual que el servicio del Obispo de Roma[10], según una significativa expresión del Papa san Gregorio Magno, recogida en el tercer capítulo de la Constitución Pastor Aeternus del Concilio Vaticano I: «Mi honor es el de la Iglesia universal. Mi honor es la fuerza sólida de mis hermanos. Me siento muy honrado, cuando a cada uno de ellos no se le niega el debido honor»[11].

Como la Curia no es un aparato inmóvil, la reforma es ante todo un signo de la vivacidad de la Iglesia en camino, en peregrinación, y de la Iglesia viva y por eso —porque está viva— semper reformanda[12]reformanda porque está viva. Es necesario repetir aquí con fuerza que la reforma no es un fin en sí misma, sino que es un proceso de crecimiento y sobre todo de conversión. La reforma no tiene una finalidad estética, como si se quisiera hacer que la Curia fuera más bonita; ni puede entenderse como una especie de lifting, de maquillaje o un cosmético para embellecer el viejo cuerpo de la Curia, y ni siquiera como una operación de cirugía plástica para quitarle las arrugas[13]. Queridos hermanos, no son las arrugas lo que hay que temer en la Iglesia, sino las manchas.

En esta perspectiva, cabe señalar que la reforma sólo y únicamente será eficaz si se realiza con hombres «renovados» y no simplemente con hombres «nuevos»[14]. No basta sólo cambiar el personal, sino que hay que llevar a los miembros de la Curia a renovarse espiritual, personal y profesionalmente. La reforma de la Curia no se lleva a cabo de ningún modo con el cambio de las personas ―que sin duda sucede y sucederá―[15]sino con la conversión de las personas. En realidad, no es suficiente una «formación permanente», se necesita también y, sobre todo, «una conversión y una purificación permanente». Sin un «cambio de mentalidad» el esfuerzo funcional sería inútil[16]. […]”

http://w2.vatican.va/content/Francisco/es/speeches/2016/december/documents/papa-Francisco_20161222_curia-romana.html

21 de diciembre de 2017

Felicitaciones Navideñas de la Curia Romana: “Después de haber hablado en otras ocasiones sobre la Curia romana ad intra, este año quiero compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la realidad de la Curia ad extra, es decir, sobre la relación de la Curia con las naciones, con las Iglesias particulares, con las Iglesias orientales, con el diálogo ecuménico, con el Judaísmo, con el Islam y las demás religiones, es decir, con el mundo exterior.”

http://w2.vatican.va/content/Francisco/es/speeches/2017/december/documents/papa-Francisco_20171221_curia-romana.html

31 de mayo de 2019

“Con motivo de la Asamblea General de los Directores Nacionales de las Obras Misionales Pontificias, deseo dirigir un saludo cordial, con el deseo de que los trabajos de estos días susciten un compromiso renovado en favor de la acción misionera de la Iglesia, llamada a anunciar el Evangelio a toda criatura despertando la conciencia de la missio ad gentes.

En esta perspectiva, la celebración del Mes Misionero Extraordinario, el próximo octubre, representa un momento propicio para involucrar a todos los bautizados en asumir, con mayor responsabilidad y coraje creativo, el desafío que nos presenta la misión de hoy: convertirnos en el paradigma y la forma de la vida ordinaria de la Iglesia y de toda su actividad pastoral (ver Evangelii gaudium, 15).

Renuevo mi gratitud a todos aquellos que pertenecen a las Obras Misionales Pontificias: vosotros sois la red mundial de oración y caridad misionera del Sucesor de Pedro. Continuad vuestra ferviente actividad, que cumple el deber universal indispensable de la Iglesia de anunciar a Jesucristo a todos y de testimoniarlo con celo apostólico, hasta los confines de la tierra.”

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/05/31/toso.html

21 de diciembre de 2019

Felicitaciones Navideñas de la Curia Romana: “En el encuentro de hoy, quisiera detenerme en algunos de los otros Dicasterios partiendo desde el núcleo de la reforma, es decir de la primera y más importante tarea de la Iglesia: la evangelización. […] Por eso, mi pensamiento se dirige hoy a algunos de los Dicasterios de la Curia romana que explícitamente se refieren a esta cuestión en su denominación: la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Congregación para la Evangelización de los pueblos; pienso también en el Dicasterio para la Comunicación y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Cuando estas dos primeras Congregaciones citadas fueron instituidas, estábamos en una época donde era más sencillo distinguir entre dos vertientes bastante bien definidas: un mundo cristiano por un lado y un mundo todavía por evangelizar por el otro. Ahora esta situación ya no existe. […] La percepción de que el cambio de época pone serios interrogantes a la identidad de nuestra fe no ha llegado, por cierto, improvisamente[17]. En tal cuadro se insertará también la expresión “nueva evangelización” adoptada por san Juan Pablo II, quien en la Encíclica Redemptoris missio escribió: «Hoy la Iglesia debe afrontar otros desafíos, proyectándose hacia nuevas fronteras, tanto en la primera misión ad gentes, como en la nueva evangelización de pueblos que han recibido ya el anuncio de Cristo» (n. 30). Es necesaria una nueva evangelización, o reevangelización (cf. n. 33). Todo esto comporta necesariamente cambios y puntos de atención distintos tanto en los mencionados Dicasterios, como en la Curia en general[18]. Quisiera reservar también algunas consideraciones al Dicasterio para la Comunicación, creado recientemente. […] Sin embargo, esta unificación, en línea con lo que se ha dicho, no proyectaba una simple agrupación “coordinativa”, sino una armonización de los diferentes componentes para proponer una mejor oferta de servicios y también para tener una línea editorial coherente. La nueva cultura, marcada por factores de convergencia y multimedialidad, necesita una respuesta adecuada por parte de la Sede Apostólica en el área de la comunicación. Hoy, con respecto a los servicios diversificados, prevalece la forma multimedia, y esto también indica la manera de concebirlos, pensarlos e implementarlos. Todo esto implica, junto con el cambio cultural, una conversión institucional y personal para pasar de un trabajo de departamentos cerrados ―que en el mejor de los casos ofrecía una cierta coordinación― a un trabajo intrínsecamente conectado, en sinergia. […] Mucho de lo dicho hasta ahora también es válido, en principio, para el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. […] Este desarrollo se lleva a cabo mediante el cuidado de los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la creación». Se lleva a cabo en el servicio a los más débiles y marginados, especialmente a los migrantes forzados, que en este momento representan un grito en el desierto de nuestra humanidad. Por lo tanto, la Iglesia está llamada a recordar a todos que no se trata sólo de cuestiones sociales o migratorias, sino de personas humanas, hermanos y hermanas que hoy son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada. Está llamada a testimoniar que para Dios nadie es “extranjero” o “excluido”. Está llamada a despertar las conciencias adormecidas en la indiferencia ante la realidad del mar Mediterráneo, que se ha convertido para muchos, demasiados, en un cementerio. Me gustaría recordar la importancia del carácter de integralidad del desarrollo. […] Queridos hermanos y hermanas: Se trata, por lo tanto, de grandes desafíos y equilibrios necesarios, a menudo difíciles de lograr, por el simple hecho de que, en la tensión entre un pasado glorioso y un futuro creativo y en movimiento, se encuentra el presente en el que hay personas que irremediablemente necesitan tiempo para madurar; hay circunstancias históricas que se deben manejar en la cotidianidad, puesto que durante la reforma el mundo y los eventos no se detienen; hay cuestiones jurídicas e institucionales que se deben resolver gradualmente, sin fórmulas mágicas ni atajos. Por último, está la dimensión del tiempo y el error humano, con los que no es posible, ni correcto, no lidiar porque forman parte de la historia de cada uno. No tenerlos en cuenta significa hacer las cosas prescindiendo de la historia de los hombres. Vinculada a este difícil proceso histórico, siempre está la tentación de replegarse en el pasado —incluso utilizando nuevas formulaciones—, porque es más tranquilizador, conocido y, seguramente, menos conflictivo. Sin embargo, también esto forma parte del proceso y el riesgo de iniciar cambios significativos[19]. Aquí es necesario alertar contra la tentación de asumir la actitud de la rigidez. La rigidez que proviene del miedo al cambio y termina diseminando con límites y obstáculos el terreno del bien común, convirtiéndolo en un campo minado de incomunicabilidad y odio. Recordemos siempre que detrás de toda rigidez hay un desequilibrio. La rigidez y el desequilibrio se alimentan entre sí, en un círculo vicioso. Y, en este momento, esta tentación de rigidez es muy actual. […] La Curia romana es un cuerpo vivo, y lo es tanto más cuanto más vive la integralidad del Evangelio.”

http://w2.vatican.va/content/Francisco/es/speeches/2019/december/documents/papa-Francisco_20191221_curia-romana.html#_ftnref9

25 de enero de 2020

“[…] Sorprende quindi, a distanza di tanti secoli, l’immagine moderna di questi santi sposi in movimento perché Cristo sia conosciuto: evangelizzavano essendo maestri della passione per il Signore e per il Vangelo, una passione del cuore che si traduce in gesti concreti di prossimità, di vicinanza ai fratelli più bisognosi, di accoglienza e di cura.

Nel proemio alla riforma del Processo matrimoniale, ho insistito sulle due perle: prossimità e gratuità. Non va dimenticato questo. San Paolo trovò in questi sposi il modo di essere prossimo ai lontani, e li amò vivendo con loro più di un anno, a Corinto, perché sposi maestri di gratuità. Tante volte sento paura davanti al giudizio di Dio che noi avremo su queste due cose. Nel giudicare, sono stato prossimo al cuore della gente? Nel giudicare, ho aperto il cuore alla gratuità o sono stato preso da interessi commerciali? Il giudizio di Dio sarà molto forte su questo. […]Invito e sollecito i fratelli Vescovi e i Pastori tutti a indicare questi santi sposi della prima Chiesa come compagni fedeli e luminosi dei Pastori di allora; come sostegno, oggi, ed esempio di come gli sposi cristiani, giovani e anziani, possano rendere il matrimonio cristiano sempre fecondo di figli in Cristo. Dobbiamo essere convinti, e vorrei dire sicuri, che nella Chiesa simili coppie di sposi sono già un dono di Dio e non per nostro merito, per il fatto che sono frutto dell’azione dello Spirito, che mai abbandona la Chiesa. Piuttosto, lo Spirito si attende l’ardore da parte dei Pastori, affinché non venga spenta la luce che queste coppie diffondono nelle periferie del mondo (cfr Gaudium et spes, 4-10). […]Cari Giudici della Rota Romana, il buio della fede o il deserto della fede che le vostre decisioni, a partire già da un ventennio, hanno denunciato come possibile circostanza causale della nullità del consenso, offrono a me, come già al mio predecessore Benedetto XVI (cfr Allocuzioni alla Rota Romana 23 gennaio 2015 e 22 gennaio 201622 gennaio 2011; cfr art. 14 Ratio procedendi del Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus), il motivo di un grave e pressante invito ai figli della Chiesa nell’epoca che viviamo, a sentirsi tutti e singoli chiamati a consegnare al futuro la bellezza della famiglia cristiana.

La Chiesa necessita ubicunque terrarum di coppie di sposi come Aquila e Priscilla, che parlino e vivano con l’autorità del Battesimo, che «non consiste nel comandare e farsi sentire, ma nell’essere coerenti, essere testimoni e per questo essere compagni di strada nella via del Signore» (Omelia a S. Marta, 14 gennaio 2020).”

http://w2.vatican.va/content/Francisco/it/speeches/2020/january/documents/papa-Francisco_20200125_rota-romana.html

21.05.2021

Carta del Santo Padre Francisco al Prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral con motivo de la Conferencia online "Construir la fraternidad, defender la justicia. Retos y oportunidades para los pueblos insulares"

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/05/21/cart.html

23 dic 2021

Discurso del Santo Padre Francisco a los Miembros del Colegio cardenalicio y de la Curia romana con motivo de las felicitaciones navideñas. Jueves, 23 de diciembre de 2021:

“[…] La sinodalidad es un estilo al que debemos convertirnos, sobre todo nosotros que estamos aquí y que vivimos la experiencia del servicio a la Iglesia universal a través de nuestro trabajo en la Curia romana.

Y la Curia —no lo olvidemos— no es sólo un instrumento logístico y burocrático para las necesidades de la Iglesia universal, sino que es el primer órgano llamado a dar testimonio, y por eso mismo adquiere más autoridad y eficacia cuando asume personalmente los retos de la conversión sinodal a la que también está llamada. La organización que debemos implementar no es de tipo corporativa, sino evangélica.

Por ello, si la palabra de Dios le recuerda al mundo entero el valor de la pobreza, nosotros, miembros de la Curia, debemos ser los primeros en comprometernos a una conversión a la sobriedad. Si el Evangelio proclama la justicia, nosotros debemos ser los primeros en intentar vivir con transparencia, sin favoritismos ni grupos de influencia. Si la Iglesia sigue el camino de la sinodalidad, nosotros debemos ser los primeros en convertirnos a un estilo diferente de trabajo, de colaboración, de comunión; y esto sólo es posible a través de la senda de la humildad. Sin humildad no podremos hacer esto.

En la apertura de la asamblea sinodal utilicé tres palabras clave: participación, comunión y misión. Y nacen de un corazón humilde: sin humildad no se puede hacer ni participación, ni comunión, ni misión. Estas palabras son los tres requisitos que me gustaría indicar como un estilo de humildad al que hay que aspirar aquí en la Curia. Tres maneras para hacer de la humildad un itinerario concreto que podamos poner en práctica.

En primer lugar, la participación. Esta debería manifestarse mediante un estilo de corresponsabilidad. Por supuesto, en la diversidad de funciones y ministerios las responsabilidades son diferentes, pero sería importante que cada uno de nosotros se sintiera partícipe y corresponsable del trabajo, sin limitarse a vivir la experiencia despersonalizadora de llevar a cabo un programa establecido por otra persona. Siempre me quedo sorprendido cuando encuentro creatividad —me gusta mucho— en la Curia, y no pocas veces se manifiesta sobre todo allí donde se deja y se encuentra espacio para todos, incluso para aquellos que, jerárquicamente, parecen ocupar un lugar secundario. Doy las gracias por estos ejemplos —los encuentro, y me gusta— y los animo a que trabajen para que seamos capaces de generar dinámicas concretas en las que todos sientan que tienen una participación activa en la misión que realizan. La autoridad se convierte en servicio cuando comparte, involucra y ayuda a crecer.

La segunda palabra es comunión. No se expresa por mayorías o minorías, sino que nace esencialmente de la relación con cristo. Nunca tendremos un estilo evangélico en nuestros ambientes si no ponemos a Cristo en el centro, y no este partido o el otro, esa opinión o la otra: Cristo en el centro. Muchos de nosotros trabajamos juntos, pero lo que fortalece la comunión es también poder rezar juntos, escuchar la palabra juntos, construir relaciones que vayan más allá del mero trabajo y fortalezcan los vínculos de bien, vínculos de bien entre nosotros, ayudándonos mutuamente. Sin esto, corremos el riesgo de ser sólo extraños que trabajan juntos, rivales que intentan posicionarse mejor o, peor aún, allí donde se crean relaciones, éstas parecerían tomar el aspecto de la complicidad por intereses personales, olvidando la causa común que nos mantiene unidos. La complicidad crea divisiones, crea facciones, crea enemigos; la colaboración exige la grandeza de aceptar la propia parcialidad y la apertura al trabajo en equipo, incluso con aquellos que no piensan como nosotros. En la complicidad se está juntos para lograr un resultado externo. En la colaboración se permanece juntos porque nos interesa el bien del otro y, por tanto, el de todo el pueblo de Dios al que estamos llamados a servir: no olvidemos el rostro concreto de las personas, no olvidemos nuestras raíces, el rostro concreto de quienes fueron nuestros primeros maestros en la fe. Pablo decía a Timoteo: “recuerda a tu madre, recuerda a tu abuela”.

La perspectiva de la comunión implica, al mismo tiempo, reconocer la diversidad que habita en nosotros como un don del Espíritu Santo. Siempre que nos desviamos de este camino y vivimos la comunión y la uniformidad como sinónimos, debilitamos y silenciamos la fuerza vivificante del Espíritu Santo en medio de nosotros. La actitud de servicio nos pide, yo diría que nos exige, la magnanimidad y la generosidad de reconocer y vivir con alegría la riqueza multiforme del pueblo de Dios; y sin humildad esto no es posible. A mí me hace bien releer el comienzo de la Lumen gentium, los números 8, 12: el santo pueblo fiel de Dios. Recuperar estas verdades es oxígeno para el alma.

La tercera palabra es misión. Es la que nos salva de replegarnos sobre nosotros mismos. El que está replegado en sí mismo «mira de arriba y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. Ha replegado la referencia del corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses y, como consecuencia de esto, no aprende de sus pecados ni está auténticamente abierto al perdón. Estos son los dos signos de una persona “cerrada”: no aprende de los propios pecados y no está abierta al perdón. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres» (exhort. Ap. Evangelii gaudium, 97). Sólo un corazón abierto a la misión garantiza que todo lo que hacemos ad intra y ad extra esté siempre marcado por la fuerza regeneradora de la llamada del Señor. Y la misión siempre conlleva una pasión por los pobres, es decir, por los “carentes”: aquellos que “carecen” de algo no sólo en términos materiales, sino también en términos espirituales, emocionales y morales. Los que tienen hambre de pan y los que tienen hambre de sentido son igualmente pobres. La Iglesia está invitada a salir al encuentro de todas las pobrezas y está llamada a predicar el Evangelio a todos, porque todos, de un modo u otro, somos pobres, tenemos carencias. Pero la Iglesia también sale a su encuentro porque nos hacen falta: nos hace falta su voz, su presencia, sus preguntas y discusiones. La persona de corazón misionero siente que su hermano le hace falta y, con la actitud del mendigo, va a su encuentro. La misión nos hace vulnerables —es hermoso, la misión nos hace vulnerables—, nos ayuda a recordar nuestra condición de discípulos y nos permite descubrir la alegría del Evangelio una y otra vez.

Participación, misión y comunión son las características de una Iglesia humilde, que se pone a la escucha del Espíritu y coloca su centro fuera de sí misma. Henri de Lubac decía: «al igual que su maestro, la Iglesia a los ojos del mundo, hace papel de esclava. Vive aquí abajo “en forma de esclava”. [...] No es una academia de sabios, ni un cenáculo de intelectuales sublimes, ni una asamblea de superhombres. Sino que es precisamente todo lo contrario. Los cojos, los contrahechos y los miserables de toda clase se dan cita en la Iglesia y la legión de los mediocres [...]; resulta difícil, o por mejor decir, imposible al hombre natural, en tanto que sus pensamientos más íntimos no hayan sido transformados, descubrir en semejante hecho el cumplimiento de la kénosis salvadora y el adorable vestigio de la “humildad de Dios”» (Meditación sobre la iglesia, 292-293).

Para concluir quisiera desearles a ustedes, y a mí en particular, que nos dejemos evangelizar por la humildad, por la humildad de la navidad, por la humildad del pesebre, de la pobreza y la esencialidad con la que el Hijo de Dios entró en el mundo. Incluso los Magos de Oriente, que evidentemente podemos pensar que provenían de una condición más acomodada que María y José o que los pastores de Belén, se postran cuando se encuentran en presencia del niño (cf. Mt 2,11). Se postran. No es sólo un gesto de adoración, es un gesto de humildad. Los reyes magos se ponen a la altura de Dios postrándose rostro en tierra. Y esta kenosis, este descenso, esta synkatábasis es el mismo que hará Jesús en la última noche de su vida terrenal, cuando «se levantó de la mesa, se quitó el manto y, tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía a la cintura» (Jn 13,4-5). La consternación que causa este gesto provoca la reacción de Pedro, pero al final el propio Jesús da a sus discípulos la clave adecuada para entenderlo: «ustedes me llaman “maestro” y “señor”, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes» (Jn 13,13-15).

Queridos hermanos y hermanas, recordando nuestra lepra, rehuyendo la lógica de la mundanidad que nos priva de las raíces y las ramas, dejémonos evangelizar por la humildad del niño Jesús. Sólo sirviendo y pensando en nuestro trabajo como servicio podemos ser verdaderamente útiles a todos. Estamos aquí —yo el primero— para aprender a ponernos de rodillas y adorar al Señor en su humildad, y no a otros señores en su vacía opulencia. Seamos como los pastores, seamos como los Magos de Oriente, seamos como Jesús. He aquí la lección de la navidad: la humildad es la gran condición de la fe, de la vida espiritual, de la santidad. Quiera el Señor concedernos ese don a partir de la manifestación primordial del Espíritu dentro de nosotros: el deseo. Lo que no tenemos, podemos al menos empezar a desearlo. Y pedir al Señor la gracia de poder desear, de convertirnos en hombres y mujeres de grandes deseos. Y el deseo es ya el Espíritu actuando en cada uno de nosotros.”

https://www.vatican.va/content/Francisco/es/speeches/2021/december/documents/20211223-curiaromana.html

 

 



Apéndice 2

Un esquema de oficios y funciones de la Curia Romana de acuerdo con la const. ap. Praedicate Evangelium de S. S. Francisco (19 de marzo de 2022) teniendo como referencias sus recientes y previas decisiones.


NdE

El S. P. Francisco ha dado una indicación que, sin duda, es de la mayor importancia al momento de considerar estos asuntos en general y en particular. En efecto, ha escrito:

"Se trata de un atento discernimiento comunitario, a la escucha de lo que el Espíritu le sugiere a la Iglesia, en un lugar concreto y en el momento presente de su vida" (Mensaje del Santo Padre Francisco a los Obispos, Presbíteros y Diáconos, a las Personas Consagradas y a los Fieles Laicos en el Quincuagésimo Aniversario de la Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» Ministeria quaedam de San Pablo VI, 24 de agosto de 2022, en: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/08/24/0610/01237.html


 

Secretaría de Estado

 

1.         Secretario de Estado

 

Sección de Asuntos Generales

2.         Sustituto para los Asuntos Generales
3.         Asesor de la Secretaría de Estado
4.         Oficina Central de Estadística de la Iglesia

 

Sección de Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales

5.         Secretario para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales
6.         Consejo para asuntos específicos
7.         Comisiones Permanentes para tratar temas específicos o cuestiones generales relativas a los distintos Continentes y áreas geográficas particulares.
8.         Observadores Permanentes de la Santa Sede (ante la ONU-UNESCO, etc.)

 

Sección para el Personal Diplomático de la Santa Sede

9.         Secretario para el Personal Diplomático de la Santa Sede

 

 

 

Dicasterios

 


Dicasterio para la Evangelización

 

Sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo

 

1.      Posible Oficina para el estudio de las cuestiones fundamentales de la evangelización y del desarrollo del anuncio eficaz del Evangelio mediante la identificación de formas, instrumentos y lenguaje adecuados; para la reflexión sobre la historia de la evangelización y de la misión; para estudios e intercambios de experiencias; para el apoyo a las Iglesias particulares en el proceso de inculturación de la Buena Nueva de Jesucristo en las diferentes culturas y etnias y en su evangelización
2.      Posible Oficina para la atención de la piedad popular y de los santuarios internacionales: de sus estatutos, de asegurar la promoción de una pastoral orgánica de los Santuarios como motores de evangelización permanente.
3.      Posible Oficina para la promoción de la evangelización mediante el discernimiento de los signos de los tiempos y el estudio de las condiciones socioeconómicas y ambientales de los destinatarios del anuncio del Evangelio; para el estudio y promoción de la aportación renovadora del Evangelio en el encuentro con las culturas y con todo lo que concierne a la promoción de la dignidad humana y de la libertad religiosa; para la promoción y favorecimiento de la difusión y realización del Magisterio eclesial relativo a los temas del encuentro entre el Evangelio y las culturas; para la realización de la Jornada Mundial de los Pobres; para asistir y apoyar las iniciativas de los obispos/eparcas, conferencias episcopales y estructuras jerárquicas orientales para anunciar el Evangelio.

 

Sección para la primera evangelización y las nuevas Iglesias particulares en los territorios de su competencia.

4.      Posible Oficina para los catecismos
5.      Posible Oficina para las visitas ad límina de las Iglesias particulares encomendadas
6.      Posible Oficina para las Obras Misionales Pontificias:
a.       la Obra Pontificia para la Propagación de la Fe,
b.      la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol,
c.       la Obra Pontificia de la Infancia Misionera y
d.      la Obra Pontificia Unión Misionera
7.      Oficina especial para la administración de los bienes destinados a las misiones 

 


Dicasterio para la Doctrina de la Fe

 

Sección Doctrinal

1.      Posible Oficina para el estudio y la reflexión sobre la comprensión de la fe y las costumbres y sobre el desarrollo de la teología en las diferentes culturas, a la luz de la correcta doctrina y de los desafíos de los tiempos, para dar respuesta, a la luz de la fe, a cuestiones y argumentos que surgen con el progreso de las ciencias y la evolución de las civilizaciones, en estrecho contacto con los Obispos/Eparquías, tanto individualmente como reunidos en conferencias episcopales o en concilios particulares y en estructuras jerárquicas orientales, en el ejercicio de su misión como auténticos maestros y doctores de la fe, por la que están obligados a salvaguardar y promover la integridad de la misma fe.
2.      Posible Oficina para la autorización de la enseñanza de las disciplinas teológicas, pronunciándose sobre la competencia propia del Dicasterio para la Cultura y la Educación.
3.      Posible Oficina para el examen de escritos y opiniones que parezcan ser contrarios o perjudiciales a la recta fe y la moral; para la búsqueda de diálogo con sus autores y para presentar los remedios adecuados a realizar, según sus propias reglas; para hacer todo lo posible para que no falte una refutación adecuada de los peligrosos errores y doctrinas que se difunden entre el pueblo cristiano.
4.      Posible Oficina para el examen y juzgamiento, tanto de derecho como de hecho, de todo lo que atañe al “privilegium fidei” en el ámbito matrimonial.
5.      Posible Oficina para el dictamen previo de los documentos que deban ser publicados por otros Dicasterios, Órganos y Oficinas de la Curia Romana, en cuanto a la doctrina sobre la fe y las costumbres, mediante un procedimiento de cotejo y entendimiento que ayudará a asumir decisiones adecuadas.

6.      Pontificia Comisión Bíblica

7.      Comisión Teológica Internacional

 

Sección Disciplinaria

1.      Supremo Tribunal Apostólico para tratar de los delitos reservados al Dicasterio procediendo a declarar o imponer sanciones canónicas conforme al derecho, sin perjuicio de la competencia de la Penitenciaría Apostólica. Por mandato del Romano Pontífice, juzga a los Padres Cardenales, a los Patriarcas, a los Legados de la Sede Apostólica, a los Obispos/Eparquías, así como a otras personas físicas conforme con las disposiciones canónicas.
2.      Posible Oficina para la promoción de oportunas iniciativas de formación de Ordinarios y practicantes del derecho, para favorecer la correcta comprensión y aplicación de las normas canónicas relativas a su propio ámbito de competencia.

3.      Pontificia Comisión para la Protección de los Menores y de las personas vulnerables contra abusos sexuales.

 

  

Dicasterio para el Servicio de la Caridad o Limosnería Apostólica

 

1.      Posible Oficina para la expresión especial de la misericordia hacia los pobres, los vulnerables y los excluidos, mediante la asistencia y la ayuda en todo el mundo hacia ellos en nombre del Romano Pontífice.

2.      Posible Oficina para la expresión de la solicitud y cercanía del Romano Pontífice hacia quienes viven en situaciones de indigencia, marginación o pobreza, así como con ocasión de graves calamidades.

3.      Posible Oficina para recibir, buscar y solicitar donaciones gratuitas destinadas a las obras de caridad que el Romano Pontífice ejerce con los más necesitados.

4.      Posible Oficina para el otorgamiento de la Bendición Apostólica por medio de diplomas debidamente autenticados en papel pergamino.

 

 

Dicasterio para las Iglesias Orientales

 

1.      Posible Oficina para tratar de las cosas que conciernen a las Iglesias orientales católicas sui iuris, en lo que se refiere a personas y cosas, en consulta, si fuere necesario, con los Dicasterios interesados, qué cuestiones relativas al gobierno interno pueden dejarse en manos de sus autoridades superiores, sin perjuicio del Código de Cánones de las Iglesias Orientales: ​​ la estructura y organización de las Iglesias; el ejercicio de las funciones de enseñar, santificar y gobernar; personas, su estatus, sus derechos y deberes. También se ocupa de todo lo establecido sobre informes quinquenales y visitas “ad limina Apostolorum”.

2.      Posible Oficina para el seguimiento cercano de las comunidades de fieles orientales que se encuentran en las Circunscripciones territoriales de la Iglesia latina, para proveer a sus necesidades espirituales por medio de visitantes y también, en cuanto sea posible, por medio de su propia jerarquía cuando el número de fieles y las circunstancias lo exijan.

 

  

Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos

 

1.      Posible Oficina para la promoción de la sagrada liturgia según la renovación emprendida por el Concilio Vaticano II: la regulación y promoción de la sagrada liturgia y la vigilancia para que las leyes de la Iglesia y las normas litúrgicas sean fielmente observadas en todas partes: la redacción o revisión y actualización de las ediciones típicas de los libros litúrgicos; la confirmación de las traducciones de los libros litúrgicos a las lenguas corrientes y el reconocimiento a sus adecuadas adaptaciones a las culturas locales, legítimamente aprobadas por las Conferencias Episcopales; el reconocimiento a los Calendarios particulares, los Propios de Misas y la Liturgia de las Horas de las Iglesias particulares e Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica aprobados por la respectiva autoridad competente; la promoción, con medios eficaces y adecuados, de la acción pastoral litúrgica, en particular en lo que se refiere a la celebración de la Eucaristía y demás Sacramentos y actos litúrgicos, a fin de que los fieles participen cada vez más en ella. Activamente; el favorecimiento de reflexión sobre formas posibles de liturgias inculturadas y acompaña su contextualización.

2.      Posible Oficina para la disciplina de los sacramentos y de las implicaciones jurídicas relativas a su celebración válida y lícita, así como de los sacramentales, y para el examen y concesión de las solicitudes de indulto y dispensa que, en esta materia, excedan las competencias de los Obispos diocesanos.

3.      Posible Oficina para la organización de los Congresos Eucarísticos Internacionales y para la colaboración en la celebración de Congresos Eucarísticos Nacionales.

4.      Oficina de la promoción de la vida litúrgica mediante la formación litúrgica en varios niveles, incluso a través de conferencias plurirregionales; el apoyo a las Comisiones o Institutos creados para suscitar el apostolado litúrgico, la música, el canto y el arte sacro; y la constitución de asociaciones que promuevan estos fines de carácter internacional, o por la aprobación de sus estatutos.

5.      Posible Oficina para la regulación y disciplina de la sagrada liturgia en cuanto a la forma extraordinaria del Rito Romano[1].

6.      Posible Oficina para la protección del culto de las sagradas reliquias, la confirmación de los patrones celestiales y la concesión del título de basílica menor.

7.  Posible Oficina para la colaboración a los Obispos diocesanos para que se incrementen las expresiones cultuales de los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, de acuerdo con las normas de la Iglesia y en armonía con la sagrada liturgia, recordando sus principios y dando orientaciones con el fin de su fecundidad. implementación en las Iglesias particulares; para el apoyo  a los Obispos en su propio oficio de ser moderadores, promotores y custodios de toda la vida litúrgica de la Iglesia a ellos confiada, proporcionando indicaciones y sugerencias para promover una correcta formación litúrgica, a fin de prevenir y eliminar cualquier abuso; y para la colaboración y confrontación periódica con las Comisiones Episcopales para la Liturgia de las diversas Conferencias Episcopales y con los Comités Internacionales para las traducciones de libros litúrgicos a lenguas comunes a varias naciones, valorando también con atención la contribución en materia litúrgica de los institutos de estudios superiores eclesiásticos.

 

 

Dicasterio para las Causas de los Santos

 

1.      Posible Oficina para las Causas de beatificación y canonización: da normas especiales y asiste con consejos e indicaciones a los Obispos diocesanos / eparquiales, que son responsables de la instrucción de la Causa.

2.      Posible Oficina para el examen de los actos de las causas ya instruidas, verificando que el procedimiento se haya realizado conforme a las normas y expresando un juicio de mérito sobre las causas mismas para someterlas al Romano Pontífice.

3.      Oficina de supervisión de la aplicación de las normas que rigen la administración del Fondo de los bienes de las Causas.

4.      Posible Oficina para el procedimiento canónico a seguir para verificar y declarar la autenticidad de las sagradas reliquias y garantizar su conservación.

5.      Posible Oficina para juzgar sobre la concesión del título de Doctor de la Iglesia atribuido a un Santo, después de haber obtenido el voto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre su eminente doctrina.

 

  

Dicasterio para los Obispos

 

1.      Posible Oficina para la constitución de las Iglesias particulares y de sus agrupaciones, de su división, unificación, supresión y demás cambios, así como de lo que se refiere a la erección de ordinariatos militares y la erección de ordinariatos personales para los fieles anglicanos que entran en plena comunión con la Iglesia Católica dentro de los límites territoriales de una Conferencia Episcopal específica, después de haber escuchado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, consultado a la Conferencia misma; y, eventualmente, cuando sea necesario negociar con los gobiernos, después de haber escuchado a la Sección de la Secretaría de Estado para las Relaciones con los Estados y Organizaciones Internacionales y Conferencias Episcopales interesadas.

2.      Posible Oficina para el nombramiento de los Obispos diocesanos y titulares, de los administradores apostólicos y, en general, de la provisión de las Iglesias particulares.

3.      Posible Oficina para la indicación, seguimiento y evaluación periódica de los criterios para la elección de los candidatos según las diferentes necesidades culturales; para la formación de los nuevos Obispos con la ayuda de Obispos de probada sabiduría, prudencia y experiencia, así como de expertos de diversas áreas de la Iglesia universal; para el ofrecimiento periódico a los Obispos de oportunidades de formación permanente y de cursos de actualización.

4.      Posible Oficina para el tratamiento de la renuncia de los Obispos a su cargo, conforme a las disposiciones canónicas.

5.      Posible Oficina para la colaboración a los Obispos en el correcto y fecundo ejercicio del oficio pastoral que les ha sido encomendado; para la colaboración con las Conferencias Episcopales y sus Uniones regionales y continentales, en particular en lo que se refiere a la celebración de concilios particulares y a la constitución de conferencias episcopales y al reconocimiento de sus estatutos; recepción de las actas y de los decretos de los Organismos mencionados, los examina y, consultando a los Dicasterios interesados, da el reconocimiento necesario a los decretos; supervisa el cumplimiento de lo establecido por las disposiciones canónicas respecto a las provincias y regiones eclesiásticas.

6.      Posible Oficina para los casos en los que se requiere una intervención especial para el buen ejercicio de la función episcopal de gobierno, si el Metropolitano o las Conferencias Episcopales no pueden resolver el problema: si es necesario y de mutuo acuerdo con los demás Dicasterios competentes, convoca visitas fraternas o apostólicas y, procede del mismo modo, a evaluar los resultados y a proponer al Romano Pontífice las decisiones que estime convenientes.

7.      Posible Oficina para la preparación de las visitas ad limina Apostolorum de las Iglesias particulares confiadas a su cuidado: examina los informes enviados por los obispos; asiste a los obispos en su estancia en la ciudad organizando oportunamente el encuentro con el Romano Pontífice, las peregrinaciones a las basílicas papales y otras charlas; finalmente, al final de la visita, les envía por escrito las conclusiones, sugerencias y propuestas del Dicasterio para las respectivas Iglesias particulares y Conferencias Episcopales.

8.      Comisión Pontificia para América Latina para el estudio de las cuestiones relativas a la vida y al desarrollo de las mismas Iglesias particulares y el fomento de las relaciones entre las instituciones eclesiásticas internacionales y nacionales, que trabajan para las regiones de América Latina, y las instituciones curiales.

 


Dicasterio para el Clero

 

1.      Posible Oficina para la ayuda adecuada a los Obispos en asuntos que se refieren a los presbíteros y diáconos del clero diocesano en cuanto a sus personas, su ministerio pastoral y lo necesario para que realicen un ejercicio fructífero: vida, disciplina, derechos y deberes de los clérigos, el mantenimiento y la seguridad social del clero de conformidad con la ley; confirma la Ratio Institutionis Sacerdotalis Nationalis emitida por las Conferencias Episcopales, promueve y erige seminarios interdiocesanos y aprueba sus Estatutos.

2.      Posible Oficina para la formación de los candidatos a las órdenes sagradas y los seminarios mediante normas específicas como la Ratio fundamentalis Institutionis sacerdotalis y la Ratio fundamentalis Institutionis diaconorum permanentium.

3.      Posible Oficina para la pastoral de las vocaciones al ministerio ordenado y para la colaboración en la formación permanente de los clérigos.

4.      Oficina de conocimiento administrativo de litigios y recursos jerárquicos que presenten los clérigos, incluidos los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica, en relación con el ejercicio del ministerio.

5.      Posible Oficina para el estudio de los problemas derivados de la falta de sacerdotes y la obtención de una más adecuada distribución del clero.

6.      Posible Oficina para la atención de los asuntos relacionados con el estado clerical en cuanto tales de todos los clérigos, incluidos los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica y los diáconos permanentes; y para la resolución de los casos de dispensa de las obligaciones asumidas por la ordenación al diaconado y al presbiterio de los clérigos diocesanos y miembros de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, de la Iglesia Latina y de las Iglesias Orientales.

7.      Posible Oficina para las Prelaturas personales.

8.      Posible Oficina para la disciplina general relativa al consejo diocesano para los asuntos económicos, el consejo presbiteral, el colegio de consultores, el capítulo de canónigos, el consejo pastoral diocesano, las parroquias, las iglesias; para las asociaciones clericales y asociaciones públicas clericales y la concesión de la facultad de incardinar; para los archivos eclesiásticos; y para la extinción de las piadosas voluntades en general y de las piadosas fundaciones.

9.      Posible Oficina para la organización y correcta administración de los bienes eclesiásticos; para el otorgamiento de licencias y autorizaciones necesarias para la enajenación de estos.

10.  Obra Pontificia para las Vocaciones Sacerdotales.

11.  Comisión Interdicasterial Permanente para la Formación en el Orden Sacerdotal.

 

 

Dicasterio para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica

 

1.      Posible Oficina para la promoción, animación y regulación de la práctica de los consejos evangélicos y su vivencia en las formas aprobadas de vida consagrada y en las Sociedades de Vida Apostólica en toda la iglesia latina: progreso en el seguimiento de Cristo propuesto por el Evangelio, según el carisma propio nacido del espíritu del fundador y las sanas tradiciones; proseguimiento fiel de sus propios fines y contribución eficaz a la edificación de la Iglesia y de su misión en el mundo.

2.      Posible Oficina para la aprobación de Institutos de Vida Consagrada y de Sociedades de Vida Apostólica; para la erección y de concesión de licencia para la validez de la erección de un Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica de derecho diocesano por el obispo; para las fusiones, uniones y supresiones de tales Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica; para la aprobación y regulación de formas de vida consagrada nuevas a las ya reconocidas por el derecho; para la erección y supresión de uniones, confederaciones y federaciones de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica; para la erección de Conferencias Internacionales de Superiores Mayores, aprobación de sus Estatutos y supervisión de su actividad en orden a la realización de los fines propios.

3.      Posible Oficina para el examen y decisión en relación con las cuestiones de competencia de la Sede Apostólica relativas a la vida y actividad de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica, en particular respecto de: la aprobación de las Constituciones y sus modificaciones; el gobierno ordinario y la disciplina de los miembros; la incorporación y formación de los miembros, también mediante normas y directivas específicas; los bienes temporales y su administración; el apostolado; las medidas extraordinarias del gobierno; el paso de un miembro a otra forma aprobada de vida consagrada; la extensión de la ausencia y exclaustración más allá del término concedido por los moderadores supremos; el indulto para dejar miembros de votos perpetuos de Institutos de Vida Consagrada o Sociedades de Vida Apostólica de derecho pontificio; la exclaustración impuesta; la confirmación del decreto de destitución de los afiliados y examen de los recursos correspondientes.

4.      Posible Oficina para la promoción y vigilancia de la vida eremítica y el Ordo Virginum; para el establecimiento de asociaciones de Ordines Virginum a nivel internacional.

5.      Posible Oficina para la promoción y vigilancia de las Terceras Órdenes y de las asociaciones de fieles erigidas con miras a convertirse en Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica.

 

 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida

 

Sección para los fieles laicos

1.    Posible Oficina para el reconocimiento, el estudio, la promoción y la atención del apostolado de los fieles laicos y para la animación y el empeño de su vocación y misión en la Iglesia y en el mundo; para la promoción de una colaboración efectiva con las diversas realidades eclesiales laicas en la que los fieles laicos compartan sus propias habilidades seculares en las realidades sociales y sus experiencias de fe en la pastoral y en el gobierno de la Iglesia; para el estudio de las cuestiones relativas a la cooperación entre laicos y ministros ordenados en virtud del Bautismo y la diversidad de carismas y ministerios, y el fomento en ambos de la conciencia de la corresponsabilidad por la vida y la misión de la Iglesia; para el acompañamiento de la vida y el desarrollo de las agregaciones de fieles y de los movimientos eclesiales; para el reconocimiento o erección de los movimientos que tienen carácter internacional y la aprobación de sus estatutos; para el estudio y decisión sobre los llamados jerárquicos relativos a la vida asociativa y al apostolado de los laicos.
2.    Posible Oficina para la evaluación y aprobación de las propuestas de las Conferencias Episcopales relativas al establecimiento de nuevos ministerios y oficios eclesiásticos a ser confiados a los laicos, según las necesidades de las Iglesias particulares.

Sección para la familia

3.   Posible Oficina para el cuidado pastoral esmerado y diferencial de los niños, jóvenes y ancianos; para la promoción de los jóvenes y su liderazgo en medio de los desafíos del mundo; para la realización de iniciativas en el campo de la pastoral juvenil y el servicio a las Conferencias Episcopales y estructuras jerárquicas orientales, a las asociaciones y a los movimientos juveniles internacionales, y para el fomento de su mutua colaboración; para la organización de encuentros a nivel internacional.
4.   Posible Oficina para la preocupación por la familia y por su misión según el plan de Dios: la relación hombre-mujer en su respectiva especificidad, reciprocidad, complementariedad e igual dignidad; para la reflexión eclesial sobre la identidad y misión de la mujer y el hombre en la Iglesia y en la sociedad; para la promoción de la participación de mujeres y hombres y la valorización de las peculiaridades femeninas y masculinas; para el desarrollo de modelos de roles orientadores de la mujer en la Iglesia; para la promoción de la pastoral del matrimonio y de la familia sobre la base de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia; para el aseguramiento del reconocimiento de los derechos y deberes de los cónyuges y familias en la Iglesia, en la sociedad, en la economía y en la política; para la promoción de reuniones y eventos internacionales; para el apoyo del desarrollo y de la difusión de modelos para la transmisión de la fe en las familias y la animación a los padres a llevar una vida concreta de fe en la vida cotidiana; para la promoción de modelos de inclusión en la pastoral y la educación escolar; para el examen de la variedad de condiciones antropológicas, socioculturales y económicas de la convivencia en la pareja y en la familia; para el estudio y profundización de las causas de las crisis matrimoniales y familiares, con particular atención a las experiencias de las personas involucradas en fracasos matrimoniales, especialmente en lo que se refiere a los niños, y la promoción de una mayor conciencia del valor de la familia y del papel de los padres en la sociedad y en la Iglesia; para la recolección, estudio y propuestas de modelos de acompañamiento pastoral, de formación de la conciencia y de integración para los divorciados vueltos a casar civilmente y también para los que, en algunas culturas, viven en situaciones de poligamia; para el seguimiento de las actividades de las instituciones, asociaciones, movimientos y organizaciones católicas, nacionales e internacionales, cuyo propósito es servir al bien de la familia.

Sección para la vida

         5.         Posible Oficina para la promoción y la protección de la Vida; para el apoyo de las iniciativas en favor de la procreación responsable, así como para la protección de la vida humana desde su concepción hasta su término natural, teniendo en cuenta las necesidades de la persona en las diversas etapas de su desarrollo; para la promoción y aliento de las organizaciones y asociaciones que ayudan a las familias y a las personas a acoger y salvaguardar responsablemente el don de la vida, especialmente en el caso de embarazos difíciles y para evitar el recurso al aborto; para el apoyo de programas e iniciativas de Iglesias particulares, Conferencias Episcopales y estructuras jerárquicas orientales destinadas a ayudar a las personas involucradas en el aborto; para el estudio de los principales problemas de la biomedicina y del derecho relativos a la vida humana, en diálogo, sobre la base del Magisterio de la Iglesia, con las diversas disciplinas teológicas y con las demás ciencias pertinentes; para el examen de las teorías en desarrollo sobre la vida humana y la realidad de la humanidad; para el examen y reflexión sobre los cambios en la vida social, a fin de promover a la persona humana en su desarrollo pleno y armonioso, valorando el progreso y advirtiendo las derivas que lo obstaculizan a nivel cultural y social.
         6.         Oficina de enlace con las Iglesias particulares, con las Conferencias Episcopales, con sus Uniones regionales y continentales, con las estructuras jerárquicas orientales y demás Organismos eclesiales, para el fomento del intercambio entre ellas y el ofrecimiento de su colaboración para que se promuevan valores e iniciativas relacionadas con las materias antes señaladas; de enlace con la Academia Pontificia para la Vida para la atención de las cuestiones relacionadas con la protección y promoción de la vida humana, y para el empleo de sus competencias; y de enlace y colaboración con el “Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia”, tanto con la Sección Central como con las demás Secciones y Centros asociados/vinculados, para promover una dirección común en los estudios sobre el matrimonio, familia y vida. 

 

 

Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos

 

1.      Posible Oficina para la aplicación y el apoyo de iniciativas y actividades apropiadas al compromiso ecuménico, tanto dentro de la Iglesia Católica como en las relaciones con otras Iglesias y Comunidades eclesiales, para restaurar la unidad entre los cristianos; para la promoción de iniciativas ecuménicas también a nivel espiritual, pastoral y cultural.

2.      Posible Oficina para la atención de las relaciones con las demás Iglesias y Comunidades eclesiales; para el favorecimiento de encuentros y eventos católicos, tanto nacionales como internacionales, destinados a promover la unidad de los cristianos; para las invitaciones a observadores o “delegados fraternos” de otras Iglesias y Comunidades eclesiales a las reuniones y eventos más significativos de la Iglesia Católica.

3.      Posible Oficina para la profundización y desenvolvimiento de las enseñanzas del Concilio Vaticano II y del Magisterio posconciliar sobre el ecumenismo; para la correcta interpretación y fiel aplicación de los principios y directrices ecuménicos establecidos para orientar, coordinar y desarrollar la actividad ecuménica; para la promoción del diálogo teológico y de charlas para fomentar la unidad con ellos, valiéndose de la colaboración de expertos; para la designación de los miembros católicos de los diálogos teológicos, de los observadores católicos y de los delegados para los diversos encuentros ecuménicos.

4.      Oficina de coordinación de las iniciativas ecuménicas de las demás Instituciones curiales, de las Oficinas y de las Instituciones vinculadas a la Santa Sede con las demás Iglesias y Comunidades eclesiales; de coordinación con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, especialmente cuando se trata de emitir documentos públicos o declaraciones, y con el Dicasterio para las Iglesias orientales y la Secretaría de Estado para las cuestiones relativas a las relaciones entre las Iglesias orientales católicas y las Iglesias ortodoxas u ortodoxas orientales.

5.      Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo.

 

 

Dicasterio para el Diálogo Interreligioso

 

1.      Posible Oficina para el auspicio y regulación de las relaciones con miembros y grupos de religiones que no están incluidas bajo la denominación cristiana, a excepción del judaísmo; para el fortalecimiento y desarrollo del diálogo con los seguidores de otras religiones de manera adecuada, con actitud de escucha, estima y respeto; para el favorecimiento de diversas formas de relación con ellos para que, a través de la contribución de todos, se promuevan la paz, la libertad, la justicia social, la protección y salvaguardia de la creación, los valores espirituales y morales; para adelantar el emprendimiento conjunto de acciones, de intercambios teológicos y de experiencias espirituales entre todos los que realizan una verdadera búsqueda de Dios, tales como estudios y conferencias apropiados para desarrollar la información y la estima recíprocas, y de modo que la dignidad humana y las riquezas espirituales y morales de las personas puedan crecer.

2.      Oficina de enlace y colaboración a los Obispos / Eparcas en la formación de quienes se comprometen en el diálogo interreligioso; de procedimiento y planificación de iniciativas de acuerdo con las Iglesias particulares, las Conferencias Episcopales, sus Uniones regionales y continentales y las estructuras jerárquicas orientales; de animación de las Iglesias particulares a emprender iniciativas en el campo del diálogo interreligioso.

3.      Comisiones especializadas para las distintas áreas de las diversas tradiciones religiosas que buscan sinceramente a Dios, en especial para la promoción de las relaciones con musulmanes desde un punto de vista religioso.

4.      Oficina de enlace con las Conferencias Episcopales y las Estructuras jerárquicas orientales; con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y, si es necesario, con los Dicasterios para las Iglesias Orientales y para la Evangelización.

 

  

Dicasterio para la Cultura y la Educación

 

Sección de Cultura

1.      Posible Oficina para el estudio y promoción de los valores humanos en las personas en el horizonte de la antropología cristiana, en contribución a la plena realización del seguimiento de Jesucristo.
2.      Posible Oficina para el estudio y la promoción de la cultura, de la animación pastoral y de la estimación del patrimonio cultural en todo el pueblo cristiano; para el fomento de las relaciones y el diálogo, la interacción y el beneficio recíprocos entre la Santa Sede y el mundo de la Cultura; para el establecimiento y promoción de iniciativas de diálogo con quienes, sin profesar una religión determinada, buscan sinceramente el encuentro con la Verdad de Dios, y como muestra también de la preocupación pastoral de la Iglesia por quienes no profesan ningún credo; para el reconocimiento por parte de la Iglesia de los amantes de las artes, las letras y las ciencias, la tecnología y el deporte como personas al servicio de la búsqueda sincera de la verdad, de lo bueno y lo bello; para la realización de iniciativas apropiadas en materia de cultura; para el seguimiento, colaboración y mutuo beneficio de proyectos que emprenden las instituciones específicas de la Iglesia en materia de investigaciones relacionadas con la cultura y las culturas; para el conocimiento y el seguimiento de los programas de acción emprendidos por los Estados y Organismos internacionales destinados a promover la promoción de la cultura y la valorización del patrimonio cultural y, en estas áreas, participar, de acuerdo con la oportunidad, en foros internacionales, en conferencias especializadas y promueve o apoya congresos.
3.      Oficina de ayuda y colaboración a los obispos diocesanos/eparquiales, a las conferencias episcopales y a las estructuras jerárquicas orientales para la protección y conservación del patrimonio histórico, en particular los documentos e instrumentos jurídicos que conciernen y atestiguan la vida y el cuidado pastoral de las realidades eclesiales, así como el patrimonio artístico y cultural, que se conserven con la mayor diligencia en archivos, bibliotecas y museos, iglesias y otros edificios a disposición de todos aquellos que tengan interés en ellos.
4.      Posible Oficina para la promoción y animación del diálogo entre las múltiples culturas presentes en la Iglesia, favoreciendo así el enriquecimiento mutuo; para la colaboración a los obispos diocesanos/eparquiales, a las conferencias episcopales y a las estructuras jerárquicas orientales mejoren y protejan las culturas locales con su patrimonio de sabiduría y espiritualidad como riqueza para toda la humanidad. 


Sección de Educación

5.      Posible Oficina para el desarrollo de los principios fundamentales de la educación y su referencia a las escuelas católicas e institutos eclesiásticos de enseñanza superior y de investigación; para la promoción de la enseñanza de la religión católica en las escuelas.
6.      Posible Oficina para la emisión del nulla osta (it; = nihil obstat) que necesitan los profesores para poder acceder a la enseñanza de las disciplinas teológicas, dado el art. 72 § 2 de la const. ap. PE; para el estudio y resolución administrativa de los recursos jerárquicos en las materias jurídicas correspondientes a la educación y a la enseñanza católica y eclesiástica.
7.      Posible Oficina para la colaboración a los Obispos diocesanos/eparquiales, a las Conferencias Episcopales y a las estructuras jerárquicas orientales en la elaboración de normas que definan sus criterios en un contexto cultural particular de modo los principios fundamentales de la educación, especialmente la católica, sean recibidos y profundizados de modo que puedan ser implementados contextual y culturalmente; para que, en orden a promover la identidad católica de las escuelas e institutos de educación superior,; para velar por que en la enseñanza doctrinal se salvaguarde la integridad de la fe católica; para el establecimiento de normas según las cuales deben erigirse las escuelas católicas de todo orden y grado y, en ellas, debe preverse también la pastoral educativa y del cuidado como parte de la evangelización.
8.      Posible Oficina para la promoción, con los obispos diocesanos/eparquiales, conferencias episcopales y estructuras jerárquicas orientales, del nacimiento y desarrollo de un número suficiente y calificado de institutos de educación superior eclesiástica y católica y de otros institutos de estudio, en los cuales, teniendo en cuenta la verdad cristiana y las materias que, por ley, son competencia de la Santa Sede, se profundicen y promuevan las disciplinas sagradas, los estudios humanísticos y científicos de modo que los alumnos se formen adecuadamente en el cumplimiento de sus funciones en la Iglesia y en la sociedad; para la colaboración con otros Dicasterios competentes en el apoyo a los Obispos diocesanos/eparquiales y otros Ordinarios/Jerarcas, Conferencias Episcopales y estructuras jerárquicas orientales en la formación académica de clérigos, miembros de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y laicos que se preparan para el servicio en la Iglesia; para el reconocimiento por los Estados de los títulos académicos expedidos en nombre de la Santa Sede;  para aprobar y erigir institutos de estudios superiores y otras instituciones académicas eclesiásticas, aprobar sus estatutos y vigilar su observancia, también en relación con las autoridades civiles; para la promoción de la cooperación entre los institutos eclesiásticos y católicos de educación superior y sus asociaciones.
9.      Posible Oficina para la coordinación de las actividades de algunas Academias Pontificias – algunas de fundación antigua, en las que están cooptadas las principales personalidades internacionales de las ciencias teológicas y humanísticas, elegidas entre creyentes y no creyentes – dependientes directamente de la Santa Sede: la Pontificia Academia Distinguida de Bellas Artes y Letras de los Virtuosos en el Panteón; la Pontificia Academia Romana de Arqueología; la Academia Pontificia de Teología; la Academia Pontificia de Santo Tomás; la Pontificia Academia Mariana Internacional; la Pontificia Academia Cultorum Martyrum; la Academia Pontificia de la Latinidad.
10.  Posible Oficina para la coordinación de los servicios necesarios o útiles al mismo Romano Pontífice, a la Curia romana y a la Iglesia universal, que prestan las Pontificias Academias con personalidad jurídica propia, en las que están cooptadas personalidades internacionales de las ciencias, elegidas entre creyentes y no creyentes: Academia Pontificia de Ciencias, la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, la Academia Pontificia para la Vida, (la Pontificia Academia Eclesiástica, eventualmente).


 

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

 

Comisión para la Caridad

1.         Posible Oficina para la investigación y la divulgación de experiencias y procesos en relación con la promoción integral de la persona humana y de su dignidad dada por Dios; para el reconocimiento e interpretación a la luz del Evangelio de las necesidades y preocupaciones del género humano de nuestro tiempo y del futuro; para la profundización y la difusión de la doctrina social de la Iglesia sobre el desarrollo humano integral, la economía y el trabajo y para el acompañamiento de la implementación del Magisterio de la Iglesia en estas materias.
2.         Posible Oficina para la lucha contra la pobreza y en favor de la consecución del desarrollo humano integral; para la promoción y defensa de modelos de economía equitativos, de estilos de vida sobrios y de iniciativas contra la explotación económica y social de los países pobres, las relaciones comerciales asimétricas, las especulaciones financieras y los modelos de desarrollo que crean exclusiones; para el fomento de iniciativas contra la corrupción y en favor del buen gobierno, que sirva al interés público y aumente la confianza en la comunidad internacional.
3.         Posible Oficina de atención de las emergencias humanitarias y para la intervención humanitaria.
4.         Caritas Internationalis

Comisión para la Ecología

5.         Posible Oficina para la atención, la investigación y la divulgación de áreas y asuntos relacionados con el cuidado de la creación, del medio ambiente y de la tierra como “casa común”.

Comisión para los Migrantes, los Prófugos y las Víctimas de la Trata de personas

6.         Posible Oficina para la promoción de la participación activa en la prevención y resolución de conflictos; para la identificación y el análisis de las posibles situaciones que puedan generarlos; para la puesta en práctica del compromiso de defender y promover la dignidad y los derechos fundamentales de la persona humana, de los derechos humanos así como de los derechos sociales, económicos y políticos, la salud, la justicia y la paz; para el apoyo a iniciativas y al cumplimiento de los compromisos internacionales contra la trata de seres humanos, la prostitución forzada, la explotación de menores y de personas vulnerables, y contra las diversas formas de esclavitud y tortura; para la sensibilización de la comunidad internacional en relación con la cuestión del trato a los presos y de sus condiciones de vida, y por el compromiso en favor de la abolición de la pena de muerte.
7.         Posible Oficina para el estudio de las principales causas de la migración y huida de los países de origen; para el compromiso en la elaboración de normas a favor de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes y de la eliminación de las causas que las violentan; para la atención solidaria e integradora de los migrantes y exiliados en los países de acogida; para motivar y apoyar el esfuerzo por garantizar que en las Iglesias particulares se ofrezca una asistencia material y espiritual eficaz y apropiada — si es necesario también a través de estructuras pastorales apropiadas — a los migrantes, refugiados y desplazados, que necesitan una atención pastoral específica.
8.         Posible Oficina para la atención pastoral de personas en situaciones de movilidad humana, la gente de mar en las Iglesias particulares, tanto en el mar como en los puertos; quienes tienen un trabajo o realizan su trabajo en los aeropuertos o en los aviones.
9.         Obra del Apostolado del Mar.
10.       Comisión Católica Internacional para las Migraciones

Comisión para los Operadores Sanitarios.

11.       Posible Oficina para la promoción de la atención hacia la falta de investigación en la lucha contra la enfermedad; para la atención sanitaria justa e integral; para el apoyo de las iniciativas de las Diócesis/Epararquías, Institutos de Vida Consagrada, Sociedades de Vida Apostólica, Cáritas y asociaciones laicas para evitar la marginación de los enfermos y discapacitados y una atención insuficiente causada por falta de personal, de equipamiento hospitalario y de abastecimiento de medicamentos en los países pobres.

Comisión para los Asuntos Generales

12.       Oficina de preparación y realización de las jornadas mundiales propias de sensibilización por la paz, el compromiso por la justicia y la solidaridad hacia las personas más débiles y socialmente frágiles, en colaboración con los Obispos diocesanos/eparquiales, las Conferencias Episcopales y las estructuras jerárquicas orientales.
13.       Oficina de cooperación con las Obras de la Santa Sede y con las organizaciones eclesiales humanitarias y de desarrollo y para la ayuda humanitaria en zonas de crisis.
14.       Oficina de enlace, apoyo, colaboración, cooperación e intercambio con la Secretaría de Estado para la participación en las Delegaciones de la Santa Sede a las reuniones intergubernamentales sobre materias de su competencia y cuando así lo requiere la necesidad de una expresión pública, por medio de documentos o declaraciones, sobre asuntos propios de las relaciones con los gobiernos civiles y con otros sujetos de derecho internacional; con las Iglesias particulares, con las Conferencias Episcopales, sus Uniones regionales y continentales y con las estructuras jerárquicas orientales; con los miembros de otras confesiones cristianas y de otras religiones; con las autoridades, organizaciones  e institutos civiles y organismos internacionales; con expertos pertenecientes a Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y a Organizaciones humanitarias; con organizaciones interesadas en la elaboración y en la adopción de normas de carácter internacional en relación con los asuntos de los que trata el Dicasterio.
15.       Oficina de enlace con la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y con la Academia Pontificia para la Vida.
16.       Oficina especial para la constitución y la supervisión de asociaciones y fondos internacionales de caridad constituidos con los fines del Dicasterio, según lo establecido en los respectivos Estatutos y en cumplimiento de la legislación vigente.

 

 

Dicasterio para Textos Legislativos

 

1.      Posible Oficina para la formulación de la interpretación auténtica de las leyes de la Iglesia, aprobadas en forma específica por el Romano Pontífice, como Supremo Legislador e Intérprete, después de haber oído en los asuntos de mayor importancia a las instituciones curiales y las oficinas de la Curia Romana competentes; para el estudio de la legislación vigente de la Iglesia latina y de las Iglesias orientales y la atención de las peticiones que le llegan de la práctica eclesial, en orden a establecer la posible existencia de lacunae legis y a presentar al Romano Pontífice propuestas adecuadas para su superación; para la verificación de cualquier necesidad de actualizar la legislación vigente y la sugerencia de modificaciones de la misma a fin de asegurar la armonía y la eficacia de la ley.

2.      Posible Oficina para la promoción y la difusión en la Iglesia del conocimiento y la aceptación del derecho canónico de la Iglesia latina y de las Iglesias orientales; para la promoción del estudio del derecho canónico de la Iglesia latina y de las Iglesias orientales y de otros textos legislativos; para el aviso necesario y oportuno a la Autoridad competente con referencia al surgimiento de prácticas ilegítimas y el ofrecimiento de asesoramiento al respecto; para la atención especial y el fomento de la correcta práctica canónica, a fin de que la ley en la Iglesia sea adecuadamente comprendida y correctamente aplicada.

3.      Oficina de servicio para la correcta aplicación del derecho canónico de la Iglesia latina y de las Iglesias orientales a las instituciones de la Santa Sede, y en la preparación de sus decretos ejecutivos generales, instrucciones y otros textos de carácter normativo, para que cumplan con las prescripciones del derecho universal vigente y redactados en la debida forma jurídica.

4.      Oficina de servicio para la correcta aplicación del derecho canónico de la Iglesia latina y de las Iglesias orientales a los Obispos Diocesanos/Eparquiales, a las Conferencias Episcopales, a las Estructuras jerárquicas Orientales, a los Supremos Moderadores de los Institutos de Consagradas y a las Sociedades de Vida Apostólica de derecho pontificio; de estudio jurídico y concepto de otorgamiento de la recognitio a los decretos generales emitidos por los consejos plenarios o las conferencias episcopales y las estructuras jerárquicas orientales previamente sometidos a este dicasterio por el dicasterio competente.

5.      Oficina de consulta y determinación, a petición de las partes interesadas, sobre si las leyes y los decretos generales dictados por legisladores inferiores al Romano Pontífice son conformes al derecho universal de la Iglesia.

6.      Oficina de consulta y sugerencia de aclaraciones oportunas sobre el sentido de las normas, en casos en que surja una duda de derecho, mediante una interpretación formulada según los criterios establecidos por las normas canónicas, aclaraciones que pueden tomar la forma de Declaraciones o de Notas Explicativas.

7.      Posible Oficina para la promoción y la actuación del mutuo intercambio y colaboración con canonistas pertenecientes a diferentes culturas y que trabajan en diferentes continentes, con instituciones académicas y con asociaciones que cultivan el derecho canónico de la Iglesia latina y de las Iglesias orientales; para la organización de encuentros interdicasteriales, conferencias y asociaciones promotoras de canonistas internacionales y nacionales.

 

 

Dicasterio para la Comunicación

 

Dirección Teológico Pastoral

1.      Posible Oficina para el estudio y el desarrollo de los aspectos propiamente teológicos y pastorales de la acción comunicativa de la Iglesia; para el perfeccionamiento formativo y la implementación no meramente conceptual, tecnológica e instrumental de la Comunicación; para la sensibilización y toma de conciencia entre los fieles del deber que tiene cada uno de comprometerse para que los múltiples medios de comunicación estén a disposición de la misión pastoral de la Iglesia, al servicio del aumento de la civilización y las costumbres evangélicas.


Dirección Tecnológica

2.      Posible Oficina para la operación de todo el sistema de comunicación de la Sede Apostólica; para  la actualización permanente y la aplicación de las innovaciones tecnológicas y de las formas de comunicación disponibles actualmente y las que puedan desarrollarse en el futuro; para la unificación de todas las realidades de la Santa Sede en el campo de la comunicación en respuesta coherente a las necesidades de la misión evangelizadora de la Iglesia y en un contexto caracterizado por la presencia y desarrollo de los medios digitales, por los factores de convergencia e interactividad.


Dirección Editorial

3.      Posible Oficina para la producción de materiales audiovisuales y de otras formas de comunicación que respondan adecuada, adaptada y eficazmente a las necesidades de la misión evangelizadora de la Iglesia.

4.      Oficina de preparación, realización y evaluación del Día Mundial de las Comunicaciones.

5.      Sala de Prensa de la Santa Sede


Dirección de Asuntos Generales

6.      Oficina de enlace con la Oficina correspondiente del Estado de la Ciudad del Vaticano en orden al empleo permanente e indeficiente de las infraestructuras de conectividad y de red, de acuerdo con la legislación específica y los compromisos internacionales asumidos por la Santa Sede; de enlace con la Secretaría de Estado en los asuntos de su materia; de enlace y apoyo con las demás Instituciones y Oficinas Curiales, Instituciones vinculadas con la Santa Sede, la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y los demás Organismos que tienen su sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, o que dependen de la Sede Apostólica en sus actividades de comunicación.

 

 

Órganos de justicia de la Curia Romana

 

Penitenciaría Apostólica

1.      Penitenciario Mayor

2.      Regente

3.      Sala para el estudio y decisión en relación con el fuero interno, sea sacramental o no sacramental, y la concesión de la absolución de censuras, dispensas, conmutaciones, sanciones, amnistías y otras gracias, como expresión de la misericordia divina.

4.      Sala para la concesión y el uso de las indulgencias como expresión de la misericordia divina.

5.      Sala para la provisión suficiente y permanente de sacerdotes Penitenciarios, dotados de las facultades apropiadas, en las Basílicas Papales de Roma; para la formación y la supervisión del correcto ministerio de los Penitenciarios designados en las Basílicas Papales y de los designados en otros lugares.

 

Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica

1.      Cardenal Prefecto

2.      Consejo del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica compuesto por cardenales, obispos y presbíteros nombrados por el Romano Pontífice

3.      Secretario del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica

4.      Sala para el desempeño de la jurisdicción ordinaria en el juzgamiento de las demandas de nulidad y solicitudes de restitutio in integrum contra las Sentencias de la Rota Romana; de los recursos, en los casos relativos al estado de las personas, contra la denegación de un nuevo examen del caso decidido por la Rota Romana; de las excepciones de sospecha y otras causas contra los jueces de la Rota Romana por hechos cometidos en el ejercicio de su función; de los conflictos de competencia entre tribunales, que no dependan del mismo tribunal de apelación.

5.      Sala para el desempeño de la jurisdicción administrativa que conoce de los recursos contra los actos administrativos singulares, ya sean impuestos por los Dicasterios y la Secretaría de Estado o aprobados por ellos, siempre que se discuta si el acto impugnado ha violado alguna ley, al deliberar o proceder; en estos casos, además del juzgamiento por la violación de la ley, la Signatura Apostólica también puede juzgar, si el solicitante lo pide, sobre la reparación de los daños causados ​​por el hecho en cuestión; para el juzgamiento de las demás controversias administrativas que le sean remitidas por el Romano Pontífice o por las Instituciones Curiales; para el juzgamiento de los conflictos de competencia que se hayan suscitado entre los Departamentos y entre éstos y la Secretaría de Estado.

6.      Sala para el desempeño de la jurisdicción disciplinaria que supervisa y vigila la correcta administración de justicia en los diversos tribunales eclesiásticos y tomar medidas, si fuere necesario, contra ministros, abogados o procuradores; que juzga las peticiones dirigidas a la Sede Apostólica para obtener la remisión del caso a la Rota Romana; que juzga cualquier solicitud relativa a la administración de justicia; que amplía la jurisdicción de los tribunales inferiores; que concede la aprobación del Tribunal de Apelación, así como, si está reservada a la Santa Sede, la aprobación de la erección de tribunales interdiocesanos, intereparquiales, interrituales, regionales, nacionales y, en su caso, supranacionales.

7.      Sala para la interpretación, aplicación y actualización del derecho propio de la Signatura.

 

Tribunal de la Rota Romana

1.      Decano

2.      Colegio de la Rota Romana compuesto por un cierto número de jueces, dotados de probada doctrina, competencia y experiencia, elegidos por el Romano Pontífice de diversas partes del mundo.

3.      Secretario de la Rota Romana

4.      Sala para el desempeño de la función ordinaria de instancia superior en el grado de apelación a la Sede Apostólica para la protección de los derechos en la Iglesia: en segunda instancia, de las causas juzgadas por los tribunales ordinarios de primera instancia y remitidas a la Santa Sede por recurso legítimo; en tercera o ulterior instancia, de las causas ya tramitadas por el mismo Tribunal Apostólico y por cualquier otro Tribunal, a menos que hayan pasado a cosa juzgada; para el ejercicio de la solicitud en la búsqueda de la unidad de la jurisprudencia y, mediante sus propias sentencias, la ayuda a los tribunales inferiores.

5.      Sala de Vicecomisarios y Consultores para el juzgamiento del hecho de la no consumación del matrimonio y de la existencia de justa causa para conceder la dispensa; para el conocimiento de las causas de nulidad de la sagrada ordenación, según la norma del derecho universal y propio, según los diversos casos.

6.      Sala para el desempeño de la función ordinaria de primera instancia en el juzgamiento de los Obispos en casos contenciosos, siempre que no se trate de derechos o bienes temporales de una persona jurídica representada por el Obispo; de los abades primados, o de los abades superiores de las congregaciones monásticas y de los moderadores supremos de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica de derecho pontificio; de las diócesis/eparquías u otras personas eclesiásticas, tanto físicas como jurídicas, que no tengan un Superior inferior al Romano Pontífice; de las causas que el Romano Pontífice ha encomendado al mismo Tribunal; para el juzgamiento de las mismas causas también en segunda y ulterior instancia, salvo disposición en contrario.

7.      Sala para la interpretación, aplicación y actualización del derecho propio de la Rota Romana.

 

 

Órganos económicos de la Curia Romana

 

Consejo de Economía

1.      Compuesto por ocho cardenales u obispos y siete laicos, elegidos entre expertos de diversas nacionalidades y nombrados por cinco años por el Romano Pontífice; actividades encomendadas: Juntas para la supervisión de las estructuras y actividades administrativas y financieras de las Instituciones y Oficinas curiales, de las Instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella indicadas en la lista anexa a su Estatuto; para la ejecución de sus funciones a la luz de la doctrina social de la Iglesia, ateniéndose a las mejores prácticas reconocidas internacionalmente en materia de administración pública, con miras a una gestión administrativa y financiera ética y eficaz; Juntas para el sometimiento al Romano Pontífice de las directrices y normas, y el aseguramiento del cumplimiento de las mismas, en relación con: la protección de los bienes de los Organismos y Administraciones sujetos a su supervisión; la reducción de los riesgos patrimoniales y financieros; con el empleo de los recursos humanos, materiales y financieros, de su asignación de manera racional y de su gestión prudente, eficiente y transparente; con el desempeño de sus funciones, con eficacia, de acuerdo con las actividades, programas y presupuestos aprobados para los mismos, por parte de los Órganos y Administraciones de la Santa Sede; Junta para el establecimiento de los criterios, incluido el del valor, para determinar qué actos de enajenación, compra o administración extraordinaria realizados por los organismos que supervisa requieren, ad validitatem, la aprobación del Prefecto de la Secretaría de Economía; Juntas para la aprobación del presupuesto anual y de las cuentas consolidadas de la Santa Sede y el sometimiento de uno y otras al Romano Pontífice; Junta, cuando sea necesario y en cumplimiento de su autonomía de funcionamiento, para solicitar a la Autoridad de Supervisión e Información Financiera información relevante de las actividades que realiza y recibir el informe anual sobre las actividades del Instituto para las Obras de Religión; Juntas para el examen de las propuestas de la Secretaría de Economía, así como de las sugerencias presentadas por las distintas Administraciones de la Santa Sede, por la Autoridad de Supervisión e Información Financiera y demás órganos señalados en sus propios Estatutos; durante la Sede vacante, Junta para proporcionar al Cardenal Camarlengo de la Santa Romana Iglesia los últimos balances consolidados de la Santa Sede y el presupuesto del año en curso.

2.      Cardenal Coordinador

3.      Secretario del Consejo

 

 

Secretaria de Economía

4.      Prefecto Secretario Papal de Economía y Finanzas de la Santa Sede (y durante la Sede vacante, transmisor al Cardenal Camarlengo de la Santa Romana Iglesia de todas las informaciones que le sean solicitadas sobre el estado económico de la Santa Sede).

5.      Secretario

6.      Oficina de control especial sobre el Óbolo de San Pedro y sobre los demás fondos papales.

7.      Oficina de enlace y colaboración con la Secretaría de Estado en lo relativo a las relaciones con los Estados y con otros sujetos de derecho internacional.

8.      Área de regulación, control y supervisión en materia económica y financiera de las Instituciones Curiales, Oficinas e Instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella indicadas en la lista anexa al Estatuto del Consejo de Economía; para la emisión de directrices sobre asuntos económicos y financieros para la Santa Sede y verificación de la realización de sus actividades de acuerdo con los planes operativos y programas aprobados; para la supervisión de las actividades económicas y financieras de las instituciones encomendadas a su control y supervisión; para la propuesta y aseguramiento de cualquier acción correctiva; para la preparación del presupuesto anual,  y la verificación de que se respete este presupuesto, y se elabore el balance consolidado de la Santa Sede y se presente al Consejo de Economía; para la evaluación anual de riesgos de la situación patrimonial y financiera de la Santa Sede y su presentación al Consejo de Economía

9.      Área de regulación, control y supervisión en materia administrativa de las Instituciones Curiales, Oficinas e Instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella indicadas en la lista anexa al Estatuto del Consejo de Economía; para la supervisión de las actividades administrativas de las instituciones encomendadas a su control y supervisión; para la formulación de directrices, modelos y procedimientos sobre adquisiciones, destinados a garantizar que todos los bienes y servicios requeridos por las Instituciones Curiales y por las Oficinas e Instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella, se adquieran de la manera más prudente eficiente y económicamente ventajosa, de conformidad con las auditorías y procedimientos internos apropiados; para la elaboración de herramientas informáticas adecuadas que hagan eficaz y transparente la gestión administrativa, económica y financiera y aseguren la fiel conservación de los archivos y la contabilidad, de conformidad con las normas y procedimientos aprobados.

10.  Departamento de Recursos Humanos de la Santa Sede: para la determinación de la posición y de la gestión del trabajo del personal y de los colaboradores de los Organismos sujetos a la legislación propia de la Santa Sede, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 48, 2do; para la autorización de las contrataciones, la verificación de todos los requisitos, y la aprobación de las tablas orgánicas de los Órganos.

11.  Departamento de estudio y decisión sobre la aprobación de cualquier acto de enajenación, compra o administración extraordinaria realizado por las Instituciones Curiales y por las Oficinas e Instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella, para las cuales se requiere su aprobación ad validitatem, en base a los criterios que determine el Consejo de Economía.

 

Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica

12.  Presidente

13.  Secretario

14.  Consejo de cardenales, obispos, sacerdotes y laicos.

15.  Asesores expertos


Área funcional de administración y gestión de bienes

16.  Departamento de administración y gestión del patrimonio en bienes inmuebles de la Santa Sede
17.  Departamento de administración y gestión del patrimonio en bienes muebles de la Santa Sede

Área funcional de asuntos financieros

18.  Oficina de Tesorería
19.  Oficina de Contabilidad
20.  Oficina de Compras y otros servicios

Area funcional de servicios

21.  Oficina de enlace con el Instituto para las Obras de Religión para las transacciones financieras
22.  Oficina de enlace con las Instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella si solicitan los servicios de la Administración o así lo disponen.

 

Oficina del Auditor General (Contraloría General)

23.  Auditor General

24.  Asesor (es) para el auditaje de los estados financieros consolidados de la Santa Sede

25.  Asesor (es) para el auditaje de los estados financieros anuales de las distintas Instituciones y Oficinas Curiales, de las Instituciones vinculadas a la Santa Sede o que se refieren a ella

26.  Asesor (es) para la realización de revisiones sobre situaciones particulares relacionadas con: anomalías en el uso o asignación de recursos financieros o materiales; irregularidades en el otorgamiento de contratos o en la realización de transacciones o enajenaciones; actos de corrupción o fraude.

27.  Asesor para la recepción de informes sobre situaciones particulares de personas que conocen de ellas en razón del ejercicio de sus funciones, y para la transmisión de los informes respectivos al Prefecto de la Secretaría de Economía y, si lo considera necesario, también al Cardenal Coordinador del Consejo de Economía.

 

Comisión de Asuntos Reservados

28.  Presidente

29.  Secretario

30.  Comisión de Miembros designados por cinco años por el Romano Pontífice

 

Comité de Inversiones

31.  Presidente

32.  Secretario

33.  Comité de Miembros y Profesionales de alto nivel nombrados por cinco años por el Romano Pontífice

 

 

 

Los Oficios (Oficinas) de la Curia Romana

 

Prefectura de la Casa Pontificia

1.    Prefecto

2.    Regente

3.   Oficina para la supervisión de la organización y el desarrollo de las ceremonias pontificias, excluida la parte estrictamente litúrgica, y establecimiento del orden de precedencia; para la disposición del servicio de antecámara y concertación de las audiencias públicas, especiales y privadas del Romano Pontífice y las visitas de personas, consultando, siempre que las circunstancias lo exijan, a la Secretaría de Estado; para la preparación de todo lo que debe hacerse cuando los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros de Estado, Autoridades Públicas y otras personalidades eminentes, así como los Embajadores, sean recibidos en audiencia solemne por el mismo Pontífice; para la realización de los Ejercicios Espirituales del Romano Pontífice, del Colegio Cardenalicio y de la Curia Romana.

4.   Oficina para la realización de los preparativos de la visita del Romano Pontífice al territorio vaticano, a Roma o a Italia; para el acompañamiento del Romano Pontífice en el territorio vaticano.

5.   Oficina para la gestión del orden interno relativo a la Casa Pontificia y la administración, en materia de disciplina y servicio, de todos los que componen la Capilla y la Familia Pontificia.

 

Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice

1.      Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias

2.      Maestro de Ceremonias Papal

3.      Consultores

4.      Oficio para las celebraciones litúrgicas y otras celebraciones sagradas en el Vaticano del Sumo Pontífice o — o en su nombre o por su mandato — de un Cardenal o un Prelado; para la atención de la Sacristía Pontificia y las Capillas del Palacio Apostólico; para la celebración de los Consistorios y la dirección de las celebraciones litúrgicas del Colegio Cardenalicio durante la Sede vacante.

5.      Oficio para las celebraciones litúrgicas pontificias y otras celebraciones sagradas que tienen lugar durante las visitas pastorales del Romano Pontífice en los viajes apostólicos, teniendo en cuenta las peculiaridades de las celebraciones papales

6.      Capilla Musical Pontificia: para la orientación de todas las actividades litúrgicas, pastorales, espirituales, artísticas y educativas y de los espacios de la misma Capilla; para la custodia y promoción del prestigioso patrimonio artístico-musical producido a lo largo de los siglos por la propia Capilla para las liturgias solemnes de los Papas.

 

Camarlengo de la Santa Iglesia Romana

1.      Cardenal Camarlengo de la Santa Romana Iglesia

2.      ViceCamarlengo (Diputado Camarlengo)

3.      Cardenales Asistentes (tres): el Cardenal Coordinador del Consejo para la Economía y los otros dos son identificados según las modalidades previstas por la legislación

 


Abogados

Registro de Abogados de la Curia Romana

1.      Oficina de Registro de Abogados de la Rota Romana
2.      Oficina de Registro de Abogados ante el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y en Recursos jerárquicos ante las Instituciones curiales.
3.      Comisión para la inscripción en el Registro de Profesionales

Cuerpo de Abogados de la Santa Sede

4.      Oficina de los Abogados de la Santa Sede, para actuar en nombre de la Santa Sede o de las instituciones curiales, tanto ante tribunales eclesiásticos como civiles.

 

 

Instituciones asociadas a la Santa Sede

 

Archivo Apostólico Vaticano

1.      Archivero Apostólico Vaticano

2.      Oficina de custodia y puesta en valor de los actos y documentos relativos al gobierno de la Iglesia

3.      Oficina de servicio a los estudiosos para poner a disposición como fuente de conocimiento el material que se contiene en el Archivo Apostólico

 

Biblioteca Apostólica Vaticana

1.      Bibliotecario Apostólico Vaticano

2.      Oficina de recopilación y preservación del patrimonio de ciencia y arte de la Sede Apostólica para el desarrollo y la difusión de la cultura en apoyo de la actividad de la Sede Apostólica

3.      Oficina de servicio a los estudiosos para poner a disposición como fuente de conocimiento y contribuir a su búsqueda de la verdad del material que se contiene en la Biblioteca Apostólica Vaticana

 

Fábrica de San Pedro

1.      Presidente

2.      Secretario

3.      Capítulo de la Basílica

4.      Custodios 

 

Comisión Pontificia de Arqueología Sagrada

1.         Presidente

2.         Secretario

3.         Comisión Pontificia de Arqueología Sagrada

4.         Oficina para el estudio, conservación, protección y valorización de las catacumbas cristianas de Italia

 

Academias Pontificias

 

Academia Pontificia de Ciencias

1.      Presidente

2.      Secretario

3.      Miembros

 

Academia Pontificia de Ciencias Sociales

1.      Presidente

2.      Secretario

3.      Miembros

 

Academia Pontificia para la Vida

1.      Presidente

2.      Secretario

3.      Miembros

 

 

Agencia de la Santa Sede para la Evaluación y Promoción de la Calidad Universitaria y de las Facultades Eclesiásticas (AVEPRO)

1.      Presidente

2.      Consejo directivo

3.      Director

4.      Ex Miembros

5.      Consejo científico

6.      Ex Miembros


 

Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF)

1.      Presidente

2.      Consejo directivo

3.      Director

4.      ViceDirector








Domus Vaticanae


Institución vinculada con la Santa Sede. Persona jurídica canónica pública, con sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Véase: https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2022/documents/20220505-chirografo-domus-vaticanae.html


  • Estatuto propio.
  • Su Reglamento está en elaboración por cuanto el personal que componía las precedentes cuatro Fundaciones (Domus Sanctae Marthae, Domus Romana Sacerdotalis, Domus Internationalis Paulus VI y Casa San Benedetto) será incorporado dentro del personal de la Curia Romana.
  • Se confirma la continuidad en la vigencia del n. 43 de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que reserva el edificio de la Casa de Santa Marta (Domus Sanctae Marthae) para los Cardenales electores durante el Conclave para la elección del Sumo Pontífice.



Nota de pie de página

[1] Es decir, de conformidad con el m. p. Traditionis custodes, del 16 de julio de 2021, “Sobre el uso de la liturgia romana antes de la reforma de 1970” (https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/20210716-motu-proprio-traditionis-custodes.html), que se refiere a la necesidad de una autorización expresa del Obispo diocesano para el empleo de las “formas litúrgicas anteriores a la reforma deseada por el Concilio Vaticano II” (y, en particular, del “Missale Romanum de 1962”, en la celebración eucarística).











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Notas de pie de página



[2] (Urrutia, Lex canonica. Ad usum studentium, 1967). Véanse, entre otros, por ejemplo: http://teologocanonista2016.blogspot.com/2017/06/l_23.html y http://teologocanonista2016.blogspot.com/2017/06/l.html

 

Notas finales





[1] El Reglamento general de la Curia Romana de acuerdo con la const. ap. PB

Véase el texto en:

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/1999/documents/rc_seg-st_19990430_regolamento-curia-romana_it.html

El Reglamento general de la Curia Romana, como podrá verse, se actualiza con cierta frecuencia debido a los nuevos motivos que la vida y la reflexión de fe imponen. Algunos cambios o adiciones se indican en el Curso. Otros se colocan en el texto aún vigente, que se trascribe a continuación:
 

"SECRETARIA STATUS:

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI:

quo Ordinatio generalis Romanae Curiae foras datur. [...] Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il 15 aprile 1999, ha approvato il nuovo Regolamento nel testo che segue, ordinandone la promulgazione e la pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis.

Il Santo Padre ha, altresì, disposto che esso entri in vigore il 1° luglio 1999, in sostituzione del Regolamento del 4 febbraio 1992, con revoca dei privilegi e di altre speciali concessioni finora accordate. Dal Vaticano, il 30 aprile 1999":



REGOLAMENTO GENERALE DELLA CURIA ROMANA




PARTE PRIMA
PERSONALE E STRUTTURA DEI DICASTERI
DELLA CURIA ROMANA



Titolo I
DIREZIONE ED ORGANICO

Art. 1
§ 1. Il presente Regolamento si applica ai Dicasteri ed Organismi che compongono la Curia Romana (Cfr. Pastor bonus, artt. 1-2).
§ 2. Ciascuno dei Dicasteri ed Organismi della Curia Romana avrà il proprio Regolamento approvato dal Cardinale Segretario di Stato de mandato Summi Pontificis.
§ 3. Le norme del presente Regolamento sono vincolanti anche per gli Organismi collegati con la Santa Sede, salve le disposizioni particolari delle proprie leggi, e per gli Organismi, Enti ed Istituzioni della Sede Apostolica per i quali il Sommo Pontefice non abbia disposto o non disponga diversamente.

Art. 2
Ogni Dicastero, salva diversa disposizione (Cfr Cost. ap. Pastor bonus, art.3, §1) è retto da un Cardinale Prefetto o Presidente oppure da un Arcivescovo Presidente, coadiuvato dal Segretario e, subordinatamente, dal Sottosegretario.

Art. 3
Sono Prelati Superiori della Curia Romana:
A) il Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati della medesima Segreteria di Stato, i Segretari di Congregazione, il Reggente della Penitenzieria Apostolica, il Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Decano della Rota Romana, i Segretari dei Pontifici Consigli, il Vice-Camerlengo di Santa Romana Chiesa, i Segretari dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, il Vice-Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, il Segretario della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa (Ibid. art. 2 § 1).
B) il Prefetto della Casa Pontificia, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie (Cfr Ibid., art. 2 § 3).

Art. 4
§ 1. La condizione giuridica dei Prelati Uditori del Tribunale della Rota Romana è definita nella legge propria del medesimo Tribunale Apostolico.
§ 2. Il Promotore di Giustizia e il Difensore del Vincolo della Segnatura Apostolica durante munere sono equiparati per quanto concerne la categoria funzionale ai Prelati Uditori della Rota Romana.

Art. 5
§ 1. Sono collaboratori immediati dei Prelati Superiori nella gestione dei Dicasteri l'Assessore della Segreteria di Stato e i Sottosegretari.
§ 2. Ai collaboratori di cui al § 1 sono equiparati il Promotore della Fede (Prelato Teologo) e i Relatori della Congregazione delle Cause dei Santi, il Promotore di Giustizia Sostituto e il Difensore del Vincolo Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Promotore di Giustizia e i Difensori del Vincolo del Tribunale della Rota Romana, i Delegati delle due Sezioni dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il Delegato dell'Amministrazione della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, il Ragioniere Generale della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, il Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede.
Art. 6
Tutti gli Organismi ed Enti cui si applica il presente Regolamento, ai soli fini delle norme che seguono, sono equiparati ai Dicasteri.
Art. 7
§ 1. Nei Dicasteri prestano la loro opera Officiali nel numero stabilito nella Tabella organicadepositata presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli ha una propria Amministrazione. Ogni volta che nel presente Regolamento Generale della Curia Romana si fa riferimento all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, per la suddetta Congregazione il riferimento si intende fatto alla propria Amministrazione). Essi svolgono diverse mansioni (come Capi Ufficio, Minutanti, Aiutanti di studio, Notai di Tribunali, Addetti di Segreteria, Addetti tecnici, Scrittori, ed altri equiparati) e sono distribuiti nei livelli funzionali loro assegnati (Cfr Appendice II: Tabella organica generale, p. 691).
§ 2. Prestano, inoltre, la loro opera e sono distribuiti in corrispondenti livelli funzionali i Commessi, gli Uscieri e gli Ausiliari.
§ 3. Il personale di tutti i dieci livelli funzionali dipende e per lo stato giuridico e per la sua attività dal proprio Capo Dicastero.

Art. 8
§ 1. I Legati Pontifici e il personale di ruolo diplomatico, quanto a nomina, promozione, disciplina, congedi, trasferimenti e cessazione dall'ufficio, dipendono dalla Segreteria di Stato.
§ 2. Il servizio effettivamente prestato presso Rappresentanze della Santa Sede all'estero, si computa con l'aumento di 1/3 ai soli fini del diritto alla pensione e del servizio utile al trattamento pensionistico nonché della liquidazione.

Art. 9
§ 1. Le Tabelle organiche, la loro revisione e le eventuali modificazioni sono elaborate dai singoli Dicasteri e presentate alla Segreteria di Stato, la quale, previo parere dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e su proposta della Commissione per le Tabelle organiche, le sottopone al Sommo Pontefice per l'approvazione, e quindi le consegna all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per gli opportuni adempimenti.
§ 2. Ogni cinque anni, o in casi di particolare e comprovata necessità, sarà fatta la revisione delle Tabelle organiche seguendo la procedura del paragrafo precedente.

Art. 10
§ 1. Nei seguenti casi, entro i limiti del proprio bilancio, può essere assunto personale con contratto a tempo determinato stipulato per iscritto:
a) in relazione a speciali comprovate e temporanee esigenze di personale avente specifiche capacità professionali;
b) per sopperire ad assenze prolungate del personale di ruolo, giustificate dalle disposizioni regolamentari, per le quali non si possa provvedere con il personale in attività di servizio anche presso altri Organismi;
c) per lo svolgimento di complessi e straordinari servizi o nell'ambito di un ufficio particolare destinato ad avere durata limitata nel tempo;
d) in relazione alla particolare natura del rapporto di lavoro conseguente a disposizioni di Statuti e Regolamenti propri.
§ 2. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero anche a tempo parziale secondo le disposizioni del successivo art. 46.
§ 3. L'assunzione è di norma della durata massima di un anno, rinnovabile per un altro anno; per eventuali rinnovi successivi è richiesto nuovamente il nulla osta della Segreteria di Stato.
§ 4. In casi eccezionali, per straordinari servizi che richiedono tempi particolarmente prolungati, possono essere stipulati contratti di durata superiore ad un anno e fino ad un massimo di cinque anni.
§ 5. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente Regolamento per il personale di ruolo salvo quanto segue:
a) in caso di assenza per malattia o infortunio si applicano in quanto compatibili gli artt. 56 e 59 del presente Regolamento; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può, in ogni caso, superare i termini massimi fissati all'art. 59. Nel caso di infortunio o malattia per fatti di servizio si applica la normativa prevista all'art. 60;
b) in caso di assenza dal lavoro per maternità, ai sensi dell'art. 61 §§ 2-3, ove si verifichi la risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, è corrisposta all'interessata unitamente alla liquidazione una indennità pari al prodotto dell'80% della retribuzione mensile di cui all'art. 61 § 5 per il numero dei residui mesi di aspettativa per maternità previsti dai sopracitati paragrafi;
c) i limiti superiori di età previsti per l'assunzione del personale di ruolo non sono vincolanti.
§ 6. La retribuzione del personale assunto a tempo determinato è stabilita nella misura corrispondente al livello funzionale richiesto dai compiti affidati ed è soggetta alle ritenute per i trattamenti di assistenza sanitaria, di pensione e di liquidazione.
§ 7. Al personale assunto a tempo determinato spettano, in quanto compatibili con la tipologia del contratto, tutte le provvidenze sociali disposte a favore del personale di ruolo.
§ 8. Il personale viene assunto con contratto stipulato dal Capo Dicastero, dal quale dipende per il suo stato giuridico, e, ad eccezione del caso b) del precedente § 1, previo nulla osta della Segreteria di Stato. Il contratto è predisposto in accordo con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica che successivamente provvede a darne esecuzione.
§ 9. I contratti di cui al § 1 non danno titolo alla immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine.”



NdE

La información siguiente sobre el “contrato a llamada” (modificatorio del anterior) está tomada (en la fecha) de:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/01/0147/00313.html y debe insertarse en este lugar:

"Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l’Inserimento dell’Art. 10bis nel Regolamento Generale della Curia Romana circa il contratto a chiamata

Rescriptum ex Audientia Ss.mi

Inserimento

dell’Art. 10bis

nel Regolamento Generale della Curia Romana

circa il contratto a chiamata

Sua Santità Francisco nell’Udienza concessami il giorno 13 dicembre 2021, in attuazione della Lettera Pontificia del 16 settembre 2018, con la quale sono state affrontate delle criticità nella complessa tematica del lavoro nella Curia Romana, ha approvato l’incorporazione dell’Art. 10bis, allegato al presente Rescritto, circa il contratto a chiamata, nel Regolamento Generale della Curia Romana.

Il Santo Padre ha altresì disposto che il suddetto articolo, allegato al presente Rescritto, sia pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis ed entri in vigore non appena istituita presso il Fondo Pensioni l’apposita gestione separata.

Dal Vaticano, 1° marzo 2022.

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

[00313-IT.01] [Testo originale: Italiano]



Allegato al Rescriptum

Art. 10bis

§ 1. Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, organizzative o sostitutive ovvero qualora in particolari periodi sorga la necessità di prestazioni non predeterminabili, le Autorità preposte ai singoli Organismi possono stipulare contratti a tempo determinato denominati “a chiamata”, purché entro i limiti del proprio bilancio.

§ 2. Il contratto a chiamata viene stipulato dal Capo Dicastero, dal quale il lavoratore dipende, previo nulla osta della Segreteria di Stato. Il contratto a chiamata dovrà indicare:

a) la durata della prestazione lavorativa;

b) ipotesi e/o prestazioni che consentono la stipula del contratto;

c) luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e modalità di disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

d) il trattamento economico spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, secondo quanto disposto al § 5.

§ 3. I contratti a chiamata possono essere ammessi per un periodo complessivamente non superiore a seicentoses-santacinque giornate di effettivo lavoro nell’arco di cinque anni solari.

§ 4. Al personale assunto con contratto a chiamata si applica, in quanto compatibile, il trattamento economico previsto nel presente Regolamento per il personale di ruolo, riproporzionato in ragione della durata della prestazione eseguita e in corrispondenza col livello funzionale richiesto dai compiti affidati per quanto riguarda l’importo della retribuzione base, dell’ASI e di altri eventuali elementi; esso è soggetto alle ritenute per trattamenti previdenziali, assistenziali e di liquidazione. La quota parte della tredicesima maturata nel mese in ragione delle giornate effettivamente lavorate può essere corrisposta contestualmente alla retribuzione mensile.

§ 5. Il personale assunto con contratto a chiamata è iscritto, ai fini pensionistici, in un’apposita gestione separata istituita presso il Fondo Pensioni ed ha diritto ad una copertura sanitaria minima presso il Fondo Assistenza Sanitaria, limitatamente ai periodi di effettivo servizio, come da prestazioni erogate dal Poliambulatorio medico della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, ovvero mediante ricorso a polizza assicurativa sanitaria.

§ 6. Al personale assunto con contratto a chiamata spetta la concessione degli assegni al nucleo familiare, in proporzione, con esclusione di ogni altra provvidenza sociale disposta a favore del personale di ruolo.

§ 7. Il lavoratore sarà titolare dei diritti riconosciuti ai lavoratori dipendenti e maturerà il diritto al trattamento economico e normativo esclusivamente nei periodi di effettivo servizio.

§ 8. Se nel contratto a chiamata è riconosciuta un’indennità di disponibilità essa si aggiunge all’eventuale retribuzione mensile ed obbliga il lavoratore, in caso di chiamata, ad accettare il servizio. La misura dell’indennità è pari al 20% della retribuzione di cui al § 4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente l’Organismo col quale ha stipulato il contratto, specificando la durata dell’impedimento, durante il quale non matura il diritto all’indennità. Qualora non provveda al predetto adempimento, il lavoratore perde il diritto all’indennità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento. L’indennità di disponibilità, quando prevista dal contratto, è esclusa dalla maturazione del rateo della tredicesima e della liquidazione.

§ 9. Il personale assunto con contratto a chiamata ha diritto alla maturazione di giorni di ferie, in ragione della prestazione eseguita. Le ferie non fruite saranno liquidate alla scadenza del contratto.

§ 10. Gli Organismi che beneficiano delle attività di cui ai precedenti §§ 1-9 sono tenuti ad assicurare, durante il servizio, il personale assunto a chiamata:

a) contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di dette attività;

b) per responsabilità civile verso terzi.

§ 11. I contratti di cui al § 1 non danno titolo alla immissione in ruolo ed il rapporto di lavoro cessa allo scadere del termine.

[00315-IT.01] [Testo originale: Italiano]"


Art. 11
§ 1. Le Autorità preposte ai singoli Organismi, per accertate esigenze alle quali non possa provvedersi mediante le strutture esistenti nell'ambito della Curia Romana, possono conferire, entro i limiti del loro bilancio, incarichi professionali temporanei a persone di qualificata competenza per svolgere studi, indagini e ricerche o prestazioni specifiche necessarie all'assolvimento di compiti particolari degli Organismi stessi.
§ 2. Il contratto, previa intesa con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, è stipulato dagli Organismi interessati.
§ 3. Il contratto è di norma della durata massima di un anno, rinnovabile per un altro anno; per eventuali rinnovi successivi è richiesto nuovamente il nulla osta della Segreteria di Stato.
§ 4. In casi straordinari, in relazione all'incarico che può richiedere tempi particolarmente prolungati, possono essere stipulati contratti di durata superiore ad un anno e fino ad un massimo di cinque anni.
§ 5. I contratti di cui ai precedenti commi non danno titolo alla immissione in ruolo e cessano allo scadere del termine.
§ 6. Gli incarichi professionali sono compensati « forfettariamente » secondo accordo tra le parti e non comportano obblighi per trattamenti previdenziali o assistenziali da parte della Santa Sede.


Titolo II
ASSUNZIONE E NOMINA DEL PERSONALE

Art. 12
§ 1. Sono di nomina pontificia i Prefetti, i Presidenti, i Membri ed i Prelati Superiori dei Dicasteri della Curia Romana, i Giudici della Rota Romana, il Promotore di Giustizia e il Difensore del Vincolo della Segnatura Apostolica, i Sottosegretari ed equiparati, e i Consultori.
§ 2. I Prefetti, i Presidenti, i Membri, i Prelati Superiori, i Sottosegretari e quanti sono ad essi equiparati, e i Consultori di detti Dicasteri sono nominati per un quinquennio.

Art. 13
§ 1. I Capi Ufficio e tutti gli Officiali di 10° livello sono nominati con biglietto del Cardinale Segretario di Stato, su proposta del Capo Dicastero.
§ 2. Gli altri Officiali sono assunti dal Capo Dicastero nei limiti della Tabella organica, sentito il parere del Segretario, del Sottosegretario, del Capo Ufficio o di altro Officiale che ne faccia le veci. Per l'assunzione si richiede il nulla osta della Segreteria di Stato, la quale consulta l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
§ 3. Gli Officiali saranno scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, così che la Curia rispecchi il carattere universale della Chiesa.
§ 4. L'idoneità dei candidati deve essere accertata con appropriati titoli di competenza ed eventuali prove.

Art. 14
§ 1. Gli Officiali siano assunti tra coloro che si distinguono per virtù, prudenza, scienza, debita esperienza, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) se chierici o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica:
a) età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45;
b) nulla osta del rispettivo Ordinario o Superiore e dei Dicasteri competenti e, se dimoranti a Roma, anche del Vicariato di Roma;
c) stato di buona salute debitamente accertato;
d) idoneità per il lavoro da svolgere;
2) se laici:
a) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 35;
b) congedo illimitato per chi è soggetto al servizio militare;
c) stato di buona salute debitamente accertato;
d) idoneità per il lavoro da svolgere;
e) assenza di precedenti penali che rendano il lavoratore indegno o immeritevole di prestare servizio; f) impegno religioso, morale e civile, attestato, di norma, dal rispettivo Parroco.
§ 2. Si richiede, inoltre, una specifica preparazione, suffragata da adeguati titoli di studio, e cioè:
a) per essere inseriti nei livelli 10°, 9° ed 8°, la laurea in una scienza ecclesiastica o, secondo le esigenze del Dicastero, un'altra laurea o altro titolo universitario conseguito dopo almeno quattro anni di studio; ed inoltre la conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno una lingua moderna; b) per essere inseriti nel livello 7°, la licenza in una disciplina ecclesiastica o, secondo le esigenze del Dicastero, un equivalente titolo universitario;
c) per essere inseriti nel livello 6° si richiede un diploma di Istituto di istruzione secondaria superiore; d) per essere inseriti nei livelli 5° e 4° è richiesto il diploma di scuola secondaria inferiore e di dattilografia o di operatore meccanografico o equiparato.
§ 3. I Regolamenti propri dei vari Organismi possono richiedere titoli diversi secondo le loro specifiche esigenze.
§ 4. Il possesso del titolo di studio non da diritto all'inquadramento nel livello funzionale per il quale il titolo medesimo è prescritto.
§ 5. La Segreteria di Stato può dispensare, in via eccezionale, dal titolo di studio se vi è una comprovata esperienza professionale o la dimostrata preparazione culturale che, a giudizio del Capo Dicastero, possono supplire al possesso del titolo richiesto.

Art. 15
§ 1. Per l'assunzione del personale appartenente agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica verrà stipulato, previo nulla osta della Segreteria di Stato, di volta in volta un accordo tra il Dicastero e i Superiori dell'Istituto o Società di appartenenza con le peculiarità qui di seguito indicate:
1) la durata del servizio non potrà essere inferiore ai cinque anni;
2) per il periodo di servizio dovrà essere assicurata la copertura previdenziale ed assistenziale, pur lasciandosi all'Istituto o Società la libertà di scegliere un sistema diverso da quello previsto per gli altri dipendenti della Curia Romana;
3) la Segreteria di Stato, di intesa con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, può autorizzare modifiche o riduzioni dell'orario in considerazione delle essenziali esigenze della vita di comunità; le eventuali riduzioni dell'orario comporteranno corrispondenti riduzioni della retribuzione;
4) gli appartenenti agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, a parità di doveri, godranno degli stessi diritti dei chierici.
§ 2. Prima di perfezionare l'accordo di cui al § 1 il Dicastero dovrà, in ogni caso, consultare l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
§ 3. In caso di uscita definitiva dall'Istituto di vita consacrata o dalla Società di vita apostolica si considera cessato il rapporto di lavoro con la Santa Sede.

Art. 16
§ 1. Per l'assunzione del personale di cui all'art. 7 § 2 si applica, per quanto compatibile, l'art. 14.
§ 2. Per essere inseriti nei livelli 3°, 2°, 1°, è richiesta la scuola dell'obbligo.

Art. 17
§ 1. È vietata l'assunzione nello stesso Dicastero di consanguinei fino al quarto grado, e di affini in primo e secondo grado, secondo il computo canonico.
§ 2. Questo criterio si applica anche a Dicasteri distinti, qualora l'assunzione di consanguinei e affini sia ritenuta, a giudizio dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, non conveniente per l'ufficio da svolgere.

Art. 18
§ 1. Tutti, al momento della nomina o dell'assunzione, devono prendere conoscenza del presente Regolamento e di quello del proprio Dicastero, dei quali riceveranno copia ed alla cui esatta osservanza sono tenuti, senza che possa invocarsi ignoranza alcuna di essi.
§ 2. Tutti, al momento della nomina o dell'assunzione, devono emettere la professione di fede e prestare il giuramento di fedeltà e di osservanza del segreto di ufficio dinanzi al Capo Dicastero o al Prelato Superiore, con le formule riportate in Appendice (Cfr Appendice I, pp. 687-690).

Art. 19
§ 1. I candidati sono assunti in prova per un periodo almeno di un anno, non prorogabile oltre il biennio. L'eventuale periodo di lavoro svolto in modo continuativo ed immediatamente precedente all'assunzione è conteggiato ai fini del periodo di prova.
§ 2. L'assunzione in prova è comunicata per iscritto all'interessato.
§ 3. Durante il periodo di prova il candidato è inquadrato al livello retributivo immediatamente inferiore a quello a cui è destinato.
§ 4. Il livello funzionale è stabilito dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica in relazione alle funzioni del posto per il quale il candidato viene assunto.
§ 5. Il precedente § 3 non è applicabile nel caso di periodo svolto anteriormente in modo continuativo ed immediatamente precedente, con contratto stipulato ai sensi del precedente art. 10, con retribuzione corrispondente al livello funzionale cui è destinato il dipendente.
§ 6. Durante o al termine del periodo di prova il Capo Dicastero, udito il parere del Segretario, del Sottosegretario e del Capo Ufficio o di altro Officiale che ne faccia le veci, dimette con provvedimento insindacabile, comunicato per iscritto, il candidato che si rivela non idoneo, fermo restando il diritto alla liquidazione e all'applicazione delle vigenti norme del Regolamento Pensioni.
La decisione, ove occorra, sarà comunicata per iscritto al rispettivo Ordinario o Superiore.

Art. 20
§ 1. Il periodo di prova è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza.
§ 2. La retribuzione del dipendente in prova è soggetta alle ritenute per i trattamenti di assistenza sanitaria, di pensione e di liquidazione.
§ 3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza del dipendente per malattia o infortunio. In tale caso si applica l'art. 56 §§ 2-5 ed il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di tre mesi complessivi, decorso il quale il dipendente viene dimesso dal Capo Dicastero con provvedimento comunicato per iscritto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova.
§ 4. Nel caso di infortunio o di malattia per fatti di servizio durante il periodo di prova si applica la normativa prevista all'art. 60.
§ 5. Il periodo di prova è sospeso in caso di aspettativa per maternità della dipendente o per gravi ragioni familiari, a giudizio del Capo Dicastero.
Art. 21
Al termine del periodo di prova lodevolmente compiuto, il Capo Dicastero, previo il nulla osta della Segreteria di Stato, che chiede preventivamente il parere dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, procede con apposito biglietto alla nomina del candidato, informando, ove occorra, il rispettivo Ordinario o Superiore.

Art. 22
§ 1. L'attività di volontariato delle persone che per un certo periodo di tempo desiderano offrire prestazioni libere e gratuite alla Curia Romana e agli Organismi di cui all'art. 1, in conformità alla legge vigente, è lasciata al prudente giudizio del Capo Dicastero, previa intesa con la Segreteria di Stato.
§ 2. La persona che volontariamente presta la sua opera per la Curia Romana deve avere i requisiti morali richiesti agli Officiali della medesima Curia ed è tenuta ai doveri di cui agli artt. 18 § 2, 31-37 e 40.
§ 3. Il periodo di tempo per il quale una persona si impegna a prestare la sua collaborazione, come il suo orario di lavoro, è determinato d'accordo con il Capo Dicastero.
§ 4. In qualsiasi momento il Capo Dicastero può mettere fine al servizio predetto, dandone notizia alla Segreteria di Stato ed all'interessato. Questi può fare altrettanto, informandone per tempo il Capo Dicastero.
§ 5. Rimane inteso che tali prestazioni, appunto perché volontarie, non comportano alcun onere remunerativo, previdenziale o pensionistico, per la Santa Sede.
§ 6. Gli Enti che beneficiano delle attività di cui ai precedenti §§ 1-5 sono tenuti ad assicurare le persone che prestano le attività di volontariato:
1) contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di dette attività;
2) per responsabilità civile verso terzi.


Titolo III
MOBILITÀ DEL PERSONALE

Art. 23
§ 1. I posti che si rendono vacanti nell'organico, possono essere ricoperti mediante il passaggio a quel livello di una persona del medesimo Dicastero oppure mediante il trasferimento da un altro Dicastero o ricorrendo ad una nuova assunzione, secondo l'esigenza dell'Ufficio, tenuti presenti i titoli di studio e l'accertata e specifica idoneità per il posto di cui si tratta, ed omesso qualsiasi altro criterio, compreso quello della mera anzianità di servizio.
§ 2. Il dipendente, prima di essere assegnato ad un livello superiore, dovrà permanere al livello immediatamente inferiore per un congruo periodo di tempo.
§ 3. Tali nomine, salvo quanto previsto dall'art. 13 § 1, sono deliberate dal Capo Dicastero, previa valutazione, di cui all'art. 13 § 4, della competenza professionale e dell'attitudine del candidato ad assolvere le nuove funzioni da svolgere, con il nulla osta della Segreteria di Stato, la quale consulta l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Il Capo Dicastero notifica per iscritto la nomina all'interessato e ne da comunicazione all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
§ 4. Il passaggio di livello può essere attuato esclusivamente nei limiti dei posti disponibili secondo l'organico nel livello superiore.

Art. 24
§ 1. Previo accordo tra i rispettivi Capi Dicastero, con il nulla osta della Segreteria di Stato e sentito l'interessato, si può procedere al trasferimento del personale da un Organismo all'altro salvo il disposto dell'art. 30 § 7.
§ 2. Il provvedimento è notificato per iscritto all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica dal Capo Dicastero che riceve il dipendente, all'interessato dal Capo Dicastero dal quale lo stesso dipendente è stato trasferito.
Titolo IV
ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE
Art. 25
Al Capo Dicastero spetta reggere e dirigere il proprio Dicastero, sovraintendere a tutta l'attività del medesimo e rappresentarlo a tutti gli effetti.

Art. 26
Il Prelato Superiore, con la collaborazione del Sottosegretario, aiuta il Capo Dicastero nel dirigere il personale e nel trattare le questioni del Dicastero. Egli partecipa a tutte le Sessioni ordinarie e plenarie con diritto di voto.
Pertanto, seguendo le direttive del Capo Dicastero e d'intesa con lui:
a) coordina e programma le iniziative e i vari servizi, assegna il settore di attività a ciascuno, segue con particolare attenzione gli affari di maggior importanza, cura la stesura dei documenti e il sollecito disbrigo delle pratiche di ufficio, vigila sulla disciplina e sull'osservanza del presente Regolamento e di quello proprio del Dicastero;
b) affida ai Consultori lo studio delle pratiche per le quali si ritiene necessario il loro voto; convoca la Consulta quando è necessario e la presiede;
c) prepara l'accoglienza dei Vescovi in visita « ad limina »;
d) supplisce il Capo Dicastero, quando è assente;
e) firma assieme al Capo Dicastero gli atti del Dicastero, secondo le norme del proprio Regolamento;
f) trasmette alla direzione degli Acta Apostolicae Sedis i documenti che devono essere pubblicati;
g) riferisce regolarmente al Capo Dicastero sullo svolgimento delle pratiche ed in particolare su quanto sia da notificare o da rimettere ad altri Dicasteri o esca dai limiti delle pratiche ordinarie o richieda particolari provvedimenti;
h) cura la redazione del bilancio preventivo da trasmettere all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e vigila attentamente sulla sua attuazione.

Art. 27
I Sottosegretari e coloro che svolgono mansioni equiparate, secondo le norme del proprio Regolamento:
a) coadiuvano il Prelato Superiore nel dirigere il personale e nel trattare le questioni del Dicastero, curandone il funzionamento;
b) in caso di assenza o d'impedimento del Prelato Superiore, lo suppliscono secondo il Regolamento proprio del Dicastero;
c) possono essere autorizzati a firmare atti esplicitamente determinati;
d) fungono da attuari nelle Sessioni ordinarie e plenarie;
e) attendono alle particolari attività, che i Superiori affidano loro.

Art. 28
Le funzioni del personale appartenente ai dieci livelli funzionali sono determinate dal Regolamento proprio di ciascun Organismo, in esecuzione del Mansionario generale della Curia Romana, riportato in Appendice (Cfr Appendice III, pp. 692-699), che sarà aggiornato ogni cinque anni.

Art. 29
I dipendenti con denominazione diversa da quella utilizzata nel Mansionario generale della Curia Romana svolgeranno le funzioni stabilite nel Regolamento proprio dell'Organismo di appartenenza e quelle altre loro assegnate dai rispettivi Superiori secondo il livello di appartenenza.


Titolo V
LIVELLI FUNZIONALI

Art. 30
§ 1. Gli Officiali e il personale di cui all'art. 7 §§ 1-2 sono distribuiti in dieci livelli funzionali, ad ognuno dei quali corrisponde la retribuzione stabilita dalle norme promulgate dalla competente Autorità.
§ 2. Ogni livello funzionale comprende diverse mansioni elencate nel Mansionario generale della Curia Romana riportato in Appendice (Cfr Appendice III, pp. 692-699).
§ 3. Quando la tabella organica di un Dicastero assegni ad un posto più mansioni, il livello funzionale di competenza sarà quello corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza.
§ 4. Il numero dei posti previsto per ogni livello funzionale è indicato nelle Tabelle organiche approvate per i singoli Dicasteri.
§ 5. Il personale deve essere disponibile a collaborare temporaneamente, secondo le disposizioni dei Superiori, anche a compiti non attinenti alle proprie funzioni e a supplire i colleghi assenti.
§ 6. Il conferimento temporaneo di funzioni di un livello superiore a quello di appartenenza avviene secondo le seguenti disposizioni:
1) ai dipendenti appartenenti ad un determinato livello possono essere temporaneamente conferite, per oggettive esigenze di servizio, le funzioni del livello superiore;
2) le funzioni superiori attribuite per la vacanza di un posto in organico non possono avere durata superiore a sei mesi;
3) le funzioni superiori attribuite per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto non possono superare il periodo massimo di diciotto mesi;
4) durante il periodo di svolgimento delle funzioni superiori, ove protratto per una durata superiore a sei mesi, spetta, dopo il sesto mese, la retribuzione connessa a tali funzioni inclusa l'eventuale indennità di cui al successivo art. 92;
5) il conferimento temporaneo di funzioni superiori è disposto con atto formale dal Capo Dicastero consultata l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
Detto conferimento non crea nessun diritto a promozione al livello superiore.
§ 7. L'assegnazione a mansioni inferiori può essere disposta dal Capo Dicastero solo per oggettive esigenze di servizio e non può avere durata superiore ad un anno continuativo ovvero al periodo di un anno nell'arco di un triennio, mantenendo in ogni caso lo stesso trattamento corrispondente al livello di appartenenza.


Titolo VI
DOVERI DEL PERSONALE

Art. 31
§ 1. Coloro che lavorano nella Curia Romana, in quanto partecipano alla missione universale del Romano Pontefice, prestano un servizio ecclesiale, contrassegnato da carattere pastorale.
§ 2. Essi, insieme a quelli degli altri Organismi della Sede Apostolica, formano una comunità di lavoro che deve distinguersi per lo spirito che la anima.

Art. 32
Il personale ha il dovere di svolgere il proprio lavoro con diligenza, esattezza, senso di responsabilità e spirito di piena collaborazione.

Art. 33
Il personale è tenuto ad una esemplare condotta religiosa e morale, anche nella vita privata e familiare, in conformità alla dottrina della Chiesa.

Art. 34
Il personale è tenuto a comunicare al Capo Dicastero, che provvederà ad informare l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, le variazioni concernenti la composizione della propria famiglia entro trenta giorni dal loro verificarsi e a mantenere aggiornati i dati di reperibilità, informando tempestivamente circa eventuali cambiamenti della residenza e dell'eventuale domicilio.

Art. 35
§ 1. I sacerdoti e i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica sono tenuti ad indossare l'abito ecclesiastico o l'abito del proprio Istituto o Società.
§ 2. Il personale laico è tenuto ad indossare un abito decoroso.

Art. 36
§ 1. Tutti sono obbligati ad osservare rigorosamente il segreto d'ufficio. Non possono, pertanto, dare a chi non ne abbia diritto informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro lavoro.
§ 2. Con particolare cura sarà osservato il segreto pontificio, a norma dell'Istruzione Secreta continere del 4 febbraio 1974 (Cfr AAS LXVI (1974), pp. 89-92).

Art. 37
§ 1. Senza previa autorizzazione dell'Autorità competente, nessuno può rilasciare dichiarazioni ed interviste, che riguardino le persone, l'attività e gli orientamenti dei Dicasteri della Curia Romana.
§ 2. Le comunicazioni e le dichiarazioni ufficiali alla stampa devono essere rilasciate solo tramite la Sala Stampa della Santa Sede, a norma dell'art. 131 § 8.

Art. 38
Quanti lavorano nella Curia Romana attendano attivamente, nei limiti dei propri impegni di ufficio, ad altre opere di apostolato, secondo la propria vocazione specifica.

Art. 39
Il personale ha il dovere di tenersi aggiornato a livello dottrinale e tecnico circa il proprio lavoro specifico, stimolato ed assistito dal proprio Dicastero.

Art. 40
È vietato:
a) attendere, durante l'orario di lavoro, ad occupazioni estranee al proprio ufficio o servizio;
b) allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza permesso del Superiore competente;
c) ricevere estranei nel proprio ufficio;
d) asportare documenti originali, fotocopie, copie elettroniche o altro materiale d'archivio e di lavoro riguardante l'Ufficio e tenere fuori dall'ufficio note o appunti privati circa le questioni che si trattano nei Dicasteri;
e) usare indebitamente i timbri e la carta intestata d'ufficio;
f) usare materiale, software informatici, strumenti ed attrezzature di proprietà del Dicastero per scopi di natura privata;
g) esercitare professioni, assumere o conservare impieghi o incarichi stabili, anche se privati, sia pure di carattere ecclesiastico, incompatibili con l'impegno d'ufficio o ad esso pregiudizievoli;
h) percepire provvigioni o compensi in occasione dell'esecuzione di atti d'ufficio;
i) perseguire direttamente o indirettamente interessi privati nello svolgimento dell'attività del proprio ufficio;
l) aderire a istituzioni o associazioni i cui scopi non sono compatibili con la dottrina e la disciplina della Chiesa o comunque partecipare alla loro attività;
m) svolgere attività o prendere parte a manifestazioni che non siano confacenti al carattere di dipendente della Santa Sede.


Titolo VII
CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 41
§ 1. I Cardinali Capi Dicastero, compiuto il settantacinquesimo anno di età, sono pregati di presentare le dimissioni al Romano Pontefice.
§ 2. Gli altri Capi Dicastero, i Segretari e quanti sono ad essi equiparati, compiuto il settantacinquesimo anno di età, decadono dal loro incarico.
§ 3. 1° I Membri dei vari Organismi della Curia Romana cessano dal loro ufficio, raggiunto l'ottantesimo anno di età.
2° Coloro che sono Membri di detti Organismi in ragione dell'ufficio ricoperto, cessano di essere Membri allorché lasciano quest'ultimo.
§ 4. I Prelati Uditori della Rota Romana, secondo le norme proprie, cessano dal servizio attivo al compimento del settantaquattresimo anno di età.
§ 5. I Sottosegretari ed equiparati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età. La cessazione dal servizio, però, ha effetto soltanto dalla data indicata nel provvedimento adottato dal Cardinale Segretario di Stato, sentito il Capo Dicastero.

Art. 42
Alla morte del Sommo Pontefice la cessazione dagli incarichi è regolata dalla Costituzione apostolica Universi dominici gregis.

Art. 43
§ 1. Gli Officiali sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età, se sono chierici o appartenenti agli Istituti di vita consacrata o alle Società di vita apostolica.
§ 2. I laici, appartenenti ai dieci livelli funzionali, sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
§ 3. La cessazione dal servizio, però, ha effetto soltanto dal momento in cui è comunicata per iscritto in conformità al successivo art. 44 § 1.

Art. 44
§ 1. Per gli Officiali di 10° livello, i provvedimenti di cessazione dal servizio di cui al precedente art. 43 sono adottati dal Cardinale Segretario di Stato, sentito il Capo Dicastero.
Per il restante personale di cui all'art. 7 i provvedimenti di cessazione dal servizio di cui al precedente art. 43 sono adottati dal Capo Dicastero.
§ 2. A motivo del loro specifico stato ecclesiale, i chierici ed i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica dipendenti della Santa Sede, anche se assunti anteriormente al presente Regolamento, possono essere assegnati ad altro servizio in Diocesi o nel loro Istituto o Società di appartenenza, con cessazione del rapporto di servizio alla Sede Apostolica. Tale trasferimento, che non connota alcun giudizio meno favorevole nei confronti degli interessati, avviene su richiesta del Vescovo diocesano o del competente Superiore, accettata dalla Santa Sede, o per disposizione della Sede Apostolica, dopo aver preso contatto con il competente Vescovo o Superiore. Prima di adottare un simile provvedimento, che avrà valore vincolante, si sentirà il parere dell'interessato.
§ 3. Per la cessazione dal servizio per rinuncia all'Ufficio, e per motivi disciplinari, valgono rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 57, 67, 69, e artt. 74, 76, 79, 80.
§ 4. Al dipendente che termina il servizio si applicano le disposizioni previste per il trattamento pensionistico e di liquidazione.


Titolo VIII
ORARIO DI SERVIZIO, FESTIVITÀ E FERIE

Art. 45
§ 1. Per il personale a tempo pieno le ore lavorative settimanali sono trentasei, salvo quanto diversamente disposto dalla Superiore Autorità per determinati servizi. L'orario quotidiano di servizio è fissato dalla Segreteria di Stato d'intesa con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
§ 2. Per particolari motivi di servizio la Segreteria di Stato può concedere ad un Dicastero di applicare varianti nell'articolazione dell'orario ordinario di lavoro stabilito per la Curia Romana.
§ 3. I Capi Dicastero possono permettere ai singoli una flessibilità di mezz'ora nell'orario di entrata in servizio e, conseguentemente, di uscita.
§ 4. Ogni eventuale riduzione dell'orario di lavoro dei singoli deve essere comunicata all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per la relativa diminuzione di stipendio.
Tale riduzione non deve superare le sei ore settimanali e non potrà essere di durata superiore ai sei mesi, salvo che per i membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica come da art. 15 § 1, n. 3.

Art. 46
§ 1. La Segreteria di Stato, d'intesa con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, può autorizzare i Dicasteri a costituire rapporti di lavoro a tempo parziale laddove le esigenze di servizio non giustifichino il tempo pieno.
§ 2. Per l'assunzione del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
§ 3. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.
§ 4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo
§ 5. Il tempo parziale può essere realizzato:
– con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
– con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale.
§ 6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario.
§ 7. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del Capo Dicastero, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività del Dicastero.
§ 8. Il trattamento economico spettante al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale è stabilito con riferimento a quello del personale di pari livello funzionale a tempo pieno, secondo criteri di proporzionalità, per tutte le voci retributive, riferiti all'orario di servizio prestato, ed è soggetto alle ritenute relative ai previsti trattamenti di assistenza sanitaria, di pensione e di liquidazione.
§ 9. Il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie previsti per i dipendenti a tempo pieno; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il numero delle ferie è ridotto proporzionalmente.
§ 10. Al personale assunto a tempo parziale, tenuto conto della ridotta durata della prestazione e delle peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli altri istituti normativi dettate per il rapporto a tempo pieno.

Art. 47
§ 1. L'orario di lavoro deve essere interamente osservato. Per inosservanze occasionali è applicata una ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio.
§ 2. Nei confronti del dipendente che, senza giustificato motivo, non osservi ripetutamente l'orario di lavoro, oltre alla ritenuta sulla retribuzione in ragione del tempo sottratto al servizio, si procede in via disciplinare secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
§ 3. Nel caso di malattia o di altro impedimento imprevisto il dipendente dovrà osservare quanto disposto al successivo art. 56 § 2 e seguenti.

Art. 48
§ 1. I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che coincide normalmente con la domenica.
§ 2. Per i dipendenti che, per inderogabili esigenze di servizio, debbano prestare la propria opera la domenica, il riposo settimanale è fissato in un giorno feriale della settimana immediatamente successiva.

Art. 49
Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario superiore a dieci ore mensili deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ed essere limitato ai casi di effettiva necessità.

Art. 50
Oltre alle domeniche e alle altre feste di precetto, saranno anche giorni di vacanza:
1) l'anniversario della elezione del Sommo Pontefice;
2) l'onomastico del Sommo Pontefice;
3) l'anniversario della istituzione dello Stato della città del Vaticano;
4) la memoria liturgica di S. Giuseppe artigiano;
5) i tre ultimi giorni della Settimana santa;
6) il lunedì e il martedì di Pasqua;
7) la vigilia e il giorno successivo alla Assunzione di Maria Santissima;
8) la Commemorazione dei fedeli defunti;
9) la vigilia e i due giorni successivi al Santo Natale;
10) l'ultimo giorno dell'anno.

Art. 51
§ 1. Il personale della Curia Romana ha diritto alle ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, secondo il calendario della Sede Apostolica.
§ 2. Le ferie si calcolano in ragione dell'anno solare. Per frazioni di anno il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai mesi di servizio prestato. Per frazioni di mese il numero dei giorni di ferie a cui si ha diritto è proporzionale ai giorni di lavoro svolto.

Art. 52
§ 1. Le ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, devono essere godute in uno o due periodi tra il 1° giugno e il 30 settembre, secondo le tabelle che saranno preparate in tempo utile in ogni Dicastero, tenendo conto delle esigenze del lavoro.
§ 2. Al personale che, per motivi di servizio, non ha potuto godere l'intero periodo di ferie entro il periodo di cui al § 1, sarà concesso il residuo periodo di ferie entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le ferie annuali non sono cumulabili con quelle non godute nell'anno solare precedente.
§ 3. Al personale chiamato al servizio della Curia Romana da Paesi fuori dell'area geografica italiana è concessa una maggiorazione di tre giorni se rientra nel proprio Paese europeo, e di cinque giorni se ritorna nel proprio Paese extra-europeo.
§ 4. Deroghe alle disposizioni dei §§ 1-3 possono essere concesse per particolari ragioni.
§ 5. La malattia e l'infortunio interrompono il decorso delle ferie ove portino a ricovero ospedaliero.
§ 6. Fermo restando il disposto del § 1, all'atto della cessazione dal servizio, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.


Titolo IX
PROVVEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 53
Sono provvedimenti particolari:
1) i permessi;
2) il collocamento in aspettativa;
3) la dispensa dal servizio;
4) il collocamento in disponibilità;
5) la rinuncia all'ufficio.


Capo I: Permessi

Art. 54
§ 1. In osservanza delle prescrizioni canoniche (Cfr CIC cann. 276 § 2, 4°; 663 § 5; 719 § 1;739 e CCEO cann. 369 § 2; 427; 473 § 2, 3°; 538 § 2) i chierici e i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica potranno usufruire ogni anno di sei giorni di calendario solare di permesso retribuito per il normale corso di esercizi spirituali.
§ 2. I dipendenti laici appartenenti ad Associazioni di diritto pontificio e di diritto diocesano, potranno usufruire, ogni anno, a richiesta, fino ad un massimo di sei giorni di calendario solare di permesso retribuito, per il normale corso di esercizi spirituali disposto dallo Statuto approvato.
§ 3. L'assenza dovuta a permesso per esercizi spirituali va comunque sempre concordata ed autorizzata dal Capo Dicastero.

Art. 55
§ 1. I permessi sono concessi per motivi specifici e documentati dal Capo Dicastero che ne da comunicazione all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
§ 2. Il permesso retribuito compete di diritto nelle seguenti occasioni:
1) per decesso di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo canonico, un periodo di cinque giorni di calendario solare, oltre alla durata dell'eventuale viaggio;
2) per sostenere esami connessi con il lavoro svolto per la Sede Apostolica, i giorni strettamente necessari;
3) per i laici, in occasione del matrimonio, quindici giorni di calendario solare e, in occasione della nascita dei figli, un giorno.
§ 3. Possono essere concessi permessi retribuiti nelle seguenti occasioni:
1) in occasione di grave malattia, con pericolo di vita, di consanguinei ed affini in primo e secondo grado secondo il computo canonico, un periodo di cinque giorni di calendario solare, prorogabile a prudente giudizio del Capo Dicastero;
2) per le donazioni di sangue, il tempo necessario.
§ 4. Per altri motivi possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei permessi non retribuiti, a condizione che i periodi di permesso non superino complessivamente sei giorni lavorativi nel corso dell'anno solare.

Art. 56
§ 1. Il dipendente non in prova ha diritto a permessi retribuiti, entro il limite massimo di complessivi quaranta giorni di calendario solare nell'arco di ogni anno, per cure o per malattie di breve durata. Al raggiungimento del limite massimo il dipendente, non in prova, è collocato d'ufficio in aspettativa secondo quanto stabilito all'art. 59 del presente Regolamento.
§ 2. Nel caso di malattia o di altro impedimento imprevisto, il dipendente è tenuto ad informare, nel primo giorno di assenza entro la prima ora del suo orario di servizio, il proprio Superiore diretto, a comunicare il luogo della propria dimora se diverso da quello abituale e ad adempiere gli obblighi previsti nei successivi paragrafi.
§ 3. In qualsiasi momento può essere disposto il controllo medico-fiscale tramite la Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della città del Vaticano. A tal fine il dipendente in malattia deve rendersi reperibile alla propria dimora oppure al diverso luogo da egli stesso indicato e deve altresì comunicare eventuali assenze dalla propria abitazione, autorizzate dal medico curante.
§ 4. Se la malattia si protrae oltre il secondo giorno, il dipendente deve ottenere entro il terzo giorno il certificato medico che va trasmesso al Superiore diretto, entro quarantotto ore dal suo rilascio. Nel certificato deve essere specificata la presumibile durata dell'infermità.
§ 5. Durante l'assenza per malattia di cui ai paragrafi precedenti il dipendente ha diritto all'intera retribuzione. Qualora tuttavia si dimostrino insussistenti o insufficienti i motivi addotti per giustificare l'assenza, ovvero il dipendente contravvenga all'obbligo di reperibilità di cui al § 3, questa è ritenuta arbitraria, e il dipendente, oltre a perdere la retribuzione, è passibile di sanzioni disciplinari.
§ 6. Il permesso per il tempo strettamente necessario concesso per sottoporsi a prestazioni mediche, sia diagnostiche che terapeutiche, che non siano comprese nel periodo di prognosi per malattia e non siano eseguibili fuori dell'orario di servizio, non verrà computato nei giorni previsti al § 1 del presente articolo.
§ 7. Nel caso di infermità derivante da infortunio non sul lavoro, causata da eventuali responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto in ogni caso a darne comunicazione all'Amministrazione la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi delle norme del presente Regolamento, compresi gli oneri riflessi inerenti.
§ 8. I periodi di malattia superiori ai dieci giorni di calendario solare, tra i quali non intercorra un periodo di almeno trenta giorni, si computano agli effetti di cui al § 1 del presente articolo ed agli effetti del collocamento in aspettativa di cui all'art. 59 § 3 del presente Regolamento.


Capo II: Autorità competente per l'applicazione dei provvedimenti che seguono

Art. 57
Il collocamento in aspettativa, la dispensa dal servizio, il collocamento in disponibilità, la rinuncia volontaria o dichiarata d'ufficio di cui agli artt. 58, 64, 66, 67, 69, sono applicati dal Capo Dicastero.


Capo III: Collocamento in aspettativa

Art. 58
Il collocamento in aspettativa può essere disposto per infermità, per maternità, per motivi personali o di famiglia e per servizio militare. Tale provvedimento deve essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Art. 59
§ 1. Si dispone l'aspettativa per infermità, a domanda o d'ufficio, quando sia accertata, in base al giudizio della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della città del Vaticano, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
§ 2. Agli eventuali accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa richiesta e ne assume le spese.
§ 3. Si dispone il collocamento in aspettativa per infermità quando la prognosi della malattia è superiore a quaranta giorni e quando di fatto la malattia si prolunga oltre i quaranta giorni di calendario solare.
§ 4. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta. Essa non può protrarsi per più di dodici mesi.
§ 5. Durante l'aspettativa per infermità si ha diritto all'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.
§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.
§ 7. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio si applica la normativa prevista all'art. 60.
§ 8. Due periodi di aspettativa per infermità si sommano, ai soli effetti del limite massimo previsto dal § 4, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio superiore a tre mesi.
§ 9. La durata complessiva dell'aspettativa e comunque delle assenze per infermità non può superare, in ogni caso, i ventiquattro mesi in un quinquennio, che decorre dalla data di inizio della prima aspettativa.
§ 10. I giorni relativi all'aspettativa per infermità si computano secondo il calendario solare. La scadenza dell'aspettativa decorre dalla data dell'attestazione medica.

Art. 60
Nei casi di infortunio o malattia per fatti di servizio si procede secondo le vigenti « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subìto lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio ».

Art. 61
§ 1. Il collocamento in aspettativa per maternità è disposto in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della città del Vaticano.
§ 2. L'aspettativa ha inizio tre mesi prima della presunta data del parto e continua per tre mesi dopo il parto.
§ 3. Su domanda dell'interessata e previo parere della Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della città del Vaticano, l'aspettativa per maternità può iniziare anche due mesi prima della presunta data del parto e continuare per quattro mesi dopo il parto.
§ 4. Dopo il parto, l'interessata dovrà inviare all'Ufficio di appartenenza íl certificato di nascita per il conteggio del successivo periodo di aspettativa.
§ 5. Durante il periodo di aspettativa per maternità è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.
§ 6. Il tempo trascorso in aspettativa per maternità è computato a tutti gli effetti connessi con l'anzianità di servizio.
§ 7. Per tutto il periodo dell'allattamento diretto o misto, da documentare con certificazione medica, viene concessa una riduzione d'orario di due ore giornaliere fino al compimento di un anno di età del bambino. L'orario di servizio ridotto dovrà essere comunque articolato in modo continuativo.
§ 8. Il collocamento in aspettativa oltre il periodo fissato nei precedenti paragrafi può essere prorogato non oltre il compimento del primo anno di età del bambino, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 50%. Tale periodo è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione tempo per tempo spettante alla dipendente durante tali periodi.
§ 9. Integrano le disposizioni dei precedenti commi le Norme del Titolo II - Agevolazioni a tutela della maternità e del Titolo III - Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili delle vigenti « Provvidenze a favore della Famiglia ».

Art. 62
§ 1. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere disposta, su domanda scritta del dipendente non in prova, per gravi ragioni debitamente accertate.
§ 2. L'Autorità competente decide entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ed ha facoltà, per ragioni da enunciare nel provvedimento, di respingerla, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
§ 3. L'aspettativa per motivi personali o di famiglia non può durare oltre sei mesi continui o interrotti nel corso del primo decennio di servizio, né oltre un anno continuo o interrotto nel corso del periodo successivo; inoltre, può essere sospesa o revocata per causa di servizio, con congruo preavviso.
§ 4. Durante l'aspettativa per motivi personali o di famiglia non viene corrisposta la retribuzione e rimane sospeso il decorso dell'anzianità a tutti gli effetti. Il tempo trascorso in aspettativa non viene computato per il conteggio delle ferie.

Art. 63
Il trattamento del personale richiamato in servizio militare è disciplinato da disposizioni speciali.


Capo IV: Dispensa dal servizio

Art. 64
§ 1. Il provvedimento di dispensa dal servizio è disposto quando:
a) il dipendente, scaduto il periodo massimo previsto dall'art. 59 §§ 4 e 9 per l'aspettativa per infermità, non risulti idoneo a riprendere la propria attività;
b) il dipendente è divenuto permanentemente inabile al servizio per infortunio o malattia, non dipendenti da causa di servizio, senza che sia necessario il previo collocamento in aspettativa.
§ 2. L'inidoneità per infermità è accertata, mediante visita medica collegiale, da una Commissione composta dal Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della città del Vaticano e da due medici, uno dei quali può essere scelto dallo stesso Direttore fuori del corpo sanitario della città del Vaticano.
§ 3. Per gli accertamenti di cui alle lettere a) e b) del § 1, l'interessato può farsi assistere da un sanitario di sua fiducia, se ne fa richiesta e ne assume le spese.
§ 4. In caso di dispensa dal servizio l'interessato è ammesso ai trattamenti di pensione e di liquidazione a cui abbia diritto.

Art. 65
§ 1. Nei casi di infortunio o malattia per fatti di servizio, al termine dell'aspettativa per infermità di cui all'art. 7 delle vigenti « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subìto lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio », chi non risulta idoneo a riprendere la propria attività è dispensato dal servizio dall'Autorità competente ove non sia possibile adibirlo ad altri compiti.
§ 2. La non idoneità a riprendere servizio è accertata dal Collegio medico di cui all'art. 5 delle Norme citate al § 1 e secondo le modalità del medesimo articolo.


Capo V: Collocamento in disponibilità

Art. 66
§ 1. Il collocamento in disponibilità può essere disposto, previo il nulla osta della Segreteria di Stato, per soppressione dell'Ufficio o per riduzione dei posti nelle Tabelle organiche, qualora l'interessato non possa essere destinato presso altri Uffici.
§ 2. Durante il periodo della disponibilità è corrisposta l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni. Il tempo trascorso in disponibilità è computato agli effetti connessi con l'anzianità di servizio.
§ 3. Il collocamento in disponibilità è comunicato per iscritto all'interessato con l'indicazione della causa, della decorrenza e della durata del provvedimento.
§ 4. Chi, collocato in disponibilità e richiamato in servizio, non lo riassume nel termine prefissatogli, decade dall'impiego e viene dichiarato rinunciante ai sensi dell'art. 69 § 1, n. 2).
§ 5. Chi è collocato in disponibilità e richiamato in servizio, anche con mansioni di livello inferiore, mantiene di diritto il livello retributivo precedentemente goduto.
§ 6. La durata del collocamento in disponibilità non può superare un anno, trascorso il quale, quando non vi siano posti idonei ai quali l'interessato possa essere destinato, il rapporto di lavoro è risolto. In tal caso, l'interessato è ammesso ai trattamenti di pensione e di liquidazione a cui abbia diritto.


Capo VI: Rinuncia all'ufficio

Art. 67
Il dipendente che intende rinunciare all'ufficio deve farne dichiarazione scritta al Capo Dicastero. La rinuncia non ha effetto se non dopo l'accettazione, che è comunicata per iscritto all'interessato. L'accettazione della rinuncia può essere ritardata o rifiutata sia per esigenze di servizio, sia perché è in corso un procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Questo deve essere in ogni caso tempestivamente informato.

Art. 68
Il rinunciante è tenuto a proseguire nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio fino a quando non gli sia comunicata l'accettazione della rinuncia.

Art. 69
§ 1. È considerato rinunciante ed è dichiarato tale d'ufficio chi senza giustificato motivo:
1) non assuma servizio alla data fissata nella lettera di assunzione di cui all'art. 19 § 2;
2) non riassuma servizio nel termine prefissatogli dopo essere stato richiamato in servizio secondo quanto disposto all'art. 66 § 4 del presente Regolamento;
3) non intenda, se italiano, fruire della esenzione dal servizio militare o da altre prestazioni di carattere personale verso lo Stato Italiano, di cui all'art. 10 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia e del Protocollo esecutivo del 6 settembre 1932;
4) risulti arbitrariamente assente dall'ufficio per cinque giorni consecutivi e non riprenda servizio entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di presentarsi, che il Superiore gli deve comunicare per iscritto.
§ 2. La rinuncia dichiarata d'ufficio va comunicata alla Commissione Disciplinare della Curia Romana per le valutazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Pensioni vigente.


Titolo X
NORME DISCIPLINARI

Art. 70
Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'ammonizione orale, l'ammonizione scritta e l'ammenda pecuniaria;
2) la sospensione dall'ufficio;
3) l'esonero dall'ufficio;
4) il licenziamento dall'ufficio;
5) la destituzione di diritto.


Capo I: Ammonizione orale, ammonizione scritta e ammenda pecuniaria

Art. 71
§ 1. L'ammonizione orale, l'ammonizione scritta e l'ammenda pecuniaria, non superiore alla retribuzione di due giornate lavorative, sono inflitte secondo la gravità dell'infrazione e la eventuale recidività:
a) per indisciplina o per negligenza nel servizio;
b) per contegno non confacente;
c) per inosservanze ingiustificate dell'orario e per violazione delle procedure di accertamento dell'orario di lavoro;
d) per infrazioni ai divieti, di cui all'art. 40, lettere da a) ad f).
§ 2. L'ammonizione orale deve essere annotata nel fascicolo personale presso il Dicastero; l'ammonizione scritta e l'ammenda pecuniaria devono essere conservate nel fascicolo personale presso il Dicastero e presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.


Capo II: Sospensione dall'ufficio

Art. 72
La sospensione dall'ufficio si applica:
1) per la ricaduta nelle mancanze punite con l'ammonizione scritta e con l'ammenda pecuniaria, dopo che queste siano state applicate due volte nel periodo di un anno;
2) per infrazione ai divieti, di cui all'art. 40, lettere da g) ad m);
3) per gravi atti, non pubblici, di insubordinazione;
4) per grave pregiudizio arrecato al Dicastero;
5) per violazione del segreto d'ufficio;
6) per colpevole indebitamento o per altra irregolarità nei rapporti privati, che rechi pregiudizio al decoro del Dicastero.

Art. 73
§ 1. La sospensione importa l'allontanamento temporaneo dall'ufficio, a giudizio della Commissione Disciplinare della Curia Romana, con eventuale privazione della retribuzione, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, escluso l'assegno al nucleo familiare.
§ 2. La durata della sospensione è commisurata alla gravità delle mancanze commesse e comunque non potrà essere superiore ai quindici giorni.


Capo III: Esonero dall'ufficio

Art. 74
§ 1. L'esonero dall'ufficio si applica al dipendente che abbia commesso infrazioni che facciano ritenere la sua permanenza in servizio incompatibile con la dignità dell'impiego nella Santa Sede, a giudizio della Commissione Disciplinare della Curia Romana, di cui all'art. 82, e purché sia data al presunto colpevole facoltà di difesa.
§ 2. L'esonero si applica altresì per persistente insufficiente rendimento conseguente a negligenza nell'espletamento delle mansioni lavorative e previa applicazione della sospensione dall'ufficio a motivo di ricaduta nella fattispecie di cui all'art. 71 § 1, lett. a).

Art. 75
All'esonero dall'ufficio non si applica l'art. 29 del Regolamento Pensioni vigente.


Capo IV: Licenziamento dall'ufficio

Art. 76
§ 1. Il licenziamento dall'ufficio si applica:
1) per gravi e pubblici atti di indisciplina e di insubordinazione;
2) per gravi mancanze ai doveri del proprio stato o del proprio ufficio;
3) per violazione del segreto pontificio, di cui all'art. 36 § 2;
4) per elementi risultanti dagli atti di procedimento giudiziario o disciplinare che facciano ritenere la permanenza in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell'impiego nella Santa Sede.
§ 2. La Commissione, di cui all'art. 82, esaminerà questi casi; al presunto colpevole è data la possibilità di difendersi.
§ 3. Possono essere sottoposti all'esame della predetta Commissione anche casi di recidività in infrazioni già punite con la sospensione dall'ufficio, in base agli artt. 72, 73 e casi non contemplati in questo articolo e di particolare gravità.

Art. 77
La Commissione, di cui all'art. 82, qualora decreti il licenziamento dall'ufficio, ne stabilisce anche gli effetti, tenuto conto dell'art. 29 del Regolamento Pensioni vigente.

Art. 78
Il licenziato non può essere riassunto in altro Dicastero o Ufficio dipendente dalla Santa Sede.


Capo V: Destituzione di diritto

Art. 79
§ 1. Si incorre nella destituzione di diritto per condanna passata in giudicato concernente delitto doloso, commesso anche precedentemente all'assunzione in servizio, pronunciata dalla competente Autorità dello Stato della città del Vaticano o da quella di altro Stato, che faccia ritenere la permanenza in servizio del dipendente incompatibile con la dignità dell'impiego nella Santa Sede. In questi casi non si richiede accertamento e valutazione dei fatti.
§ 2. La destituzione di diritto va comunicata alla Commissione Disciplinare della Curia Romana per le valutazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Pensioni vigente.
§ 3. Il destituito di diritto non può essere riassunto in altro Dicastero o Ufficio dipendente dalla Santa Sede.


Capo VI: Procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Art. 80
§ 1. La sospensione, l'esonero e il licenziamento dall'ufficio, di cui agli artt. 72, 74, 76, sono applicati dal Capo Dicastero, previo nulla osta della Segreteria di Stato, in conformità con le decisioni della Commissione Disciplinare della Curia Romana ai sensi degli artt. 74, 76, 77.
§ 2. La dichiarazione della destituzione di diritto di cui all'art. 79 nonché la sospensione cautelare di cui all'art. 84 e all'art. 85 sono applicate dal Capo Dicastero.
§ 3. L'ammonizione orale e scritta e l'ammenda pecuniaria di cui all'art. 71 possono essere applicate dai Prelati Superiori indicati al precedente art. 3.

Art. 81
§ 1. Il responsabile immediato dell'Ufficio o il Superiore, qualora vengano a conoscenza di fatti passibili di sanzioni disciplinari, devono compiere gli accertamenti del caso rimettendo la documentazione relativa al Prelato Superiore che, se il caso rientra nelle sue competenze ai sensi dell'art. 80 § 3, sentito il dipendente e valutate le sue giustificazioni, procede, ove ne ravvisi gli estremi, ad applicare la sanzione.
§ 2. Se i fatti commessi comportano invece sanzioni superiori all'ammenda pecuniaria, la documentazione deve essere trasmessa per competenza al Capo Dicastero che provvede, ove occorra, a far completare le indagini, contestando al più presto possibile, per iscritto, gli addebiti al dipendente e assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare le sue giustificazioni.
§ 3. Qualora il Capo Dicastero ritenga che debbano essere applicati la sospensione o l'esonero o il licenziamento, trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare della Curia Romana informandone l'interessato.

Art. 82
Per la determinazione delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 72, 74 e 76 agirà la Commissione Disciplinare della Curia Romana, in base al proprio Regolamento.

Art. 83
La sospensione, l'esonero ed il licenziamento dall'ufficio sono comunicati per iscritto all'interessato dal Capo Dicastero ai sensi dell'art. 13 del Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana del 5 gennaio 1994(***). Il rifiuto di accettazione di tale comunicazione equivale alla ricezione di essa. Di questi atti, compreso il rifiuto di accettazione, deve essere redatto un verbale.


Capo VII: Sospensione cautelare

Art. 84
§ 1. Per il dipendente nei cui confronti sia stata iniziata un'azione penale nello Stato della città del Vaticano o in altro Stato, può essere disposta la sospensione cautelare da parte del Capo Dicastero.
§ 2. Uguale misura può essere adottata dal Capo Dicastero, per gravi motivi, nei confronti del dipendente anche prima che sia iniziato o esaurito il procedimento disciplinare a suo carico.
§ 3. Il dipendente sospeso in via cautelare dal servizio percepisce l'intera retribuzione con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio o con l'espletamento di specifiche funzioni.
§ 4. Il provvedimento della sospensione cautelare è revocato con il venir meno dei motivi che l'hanno richiesto.

Art. 85
§ 1. È immediatamente sospeso dal servizio, dal Capo Dicastero, il dipendente nei cui confronti siano state disposte misure restrittive della libertà personale dalla competente Autorità giudiziaria dello Stato della città del Vaticano o di altri Stati o, comunque, per motivi o fatti di particolare gravità comportanti il licenziamento dall'ufficio.
§ 2. Nei casi di cui al § 1 al dipendente sospeso cautelarmente dal servizio può essere concesso, d'intesa con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, un assegno alimentare non superiore alla metà dello stipendio, oltre l'eventuale assegno per il nucleo familiare.
§ 3. Il provvedimento di cui al § 1 a motivo di fatti e circostanze accertati può essere revocato dall'Autorità che lo ha emesso.
§ 4. Nei casi di cui al § 1, quando il procedimento si concluda con sentenza o decisione di proscioglimento rispettivamente della competente Autorità giudiziaria e della Commissione Disciplinare, la sospensione è revocata e il dipendente ha diritto agli emolumenti non percepiti salva deduzione dell'assegno alimentare già corrisposto.
§ 5. In ogni caso resta salva la facoltà del Capo Dicastero di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare in relazione a quanto sia emerso in sede penale.


Titolo XI
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 86
§ 1. La retribuzione mensile del personale è costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio base;
b) aggiunta speciale di indicizzazione (ASI);
c) scatti biennali di anzianità;
d) compenso per prestazioni di lavoro festivo, notturno e straordinario prestato dal personale laico; e) indennità di cui all'art. 92.
§ 2. Per determinare la quota giornaliera della retribuzione si divide per venticinque la somma risultante da stipendio base, scatti biennali, aggiunta speciale di indicizzazione e dall'eventuale indennità di cui all'art. 92; per determinare quella oraria si divide per centocinquanta. Nel caso le ore settimanali, ai sensi del precedente art. 45 § 1, siano diverse da trentasei, la quota oraria si determina dividendo la retribuzione mensile per il risultato ottenuto moltiplicando 1/6 dell'orario settimanale di lavoro per venticinque.

Art. 87
§ 1. Nella seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una tredicesima mensilità, consistente nello stipendio base, negli scatti di anzianità, nell'aggiunta speciale di indicizzazione e nelle indennità di cui all'art. 92, ove previste nelle rispettive normative.
§ 2. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero in caso di servizio continuativo e per tutto l'anno.
Per un periodo inferiore all'anno è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese saranno considerate proporzionalmente.
§ 3. Per i periodi trascorsi in posizione di impiego che comporti la riduzione, la sospensione o la privazione dello stipendio, la tredicesima mensilità è ridotta nella stessa proporzione.

Art. 88
Lo stipendio base mensile è fissato in ciascun livello funzionale da apposite disposizioni della competente Autorità.

Art. 89
L'aggiunta speciale di indicizzazione, ASI, viene periodicamente determinata con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 90
§ 1. Gli scatti di anzianità sono costituiti da aumenti biennali dello stipendio previsti in ciascun livello retributivo.
§ 2. Gli scatti di anzianità, fissati complessivamente nel numero di venti, sono assegnati ogni due anni di servizio effettivamente prestato.
§ 3. L'importo degli scatti di anzianità è fissato con apposito provvedimento della competente Autorità.

Art. 91
I compensi per lavoro festivo e notturno e i compensi per lavoro straordinario sono regolati da apposita normativa vigente per tutto il personale della Santa Sede.

Art. 92
Normative specifiche regolano l'indennità fissa per responsabilità dirigenziale, l'indennità fissa di funzione per i Capo-Ufficio/Capo-Servizio laici e le eventuali altre indennità equivalenti.

Art. 93
§ 1. Lo stipendio base, l'aggiunta speciale di indicizzazione, i bienni di anzianità e le indennità di cui al precedente art. 92, sono corrisposti posticipatamente: precisamente il giorno ventisette di ogni mese, ovvero il giorno feriale immediatamente precedente qualora tale data cada di giorno festivo o di chiusura delle banche.
§ 2. I compensi per lavoro festivo, notturno e straordinario sono corrisposti con le competenze del mese successivo a quello al quale si riferiscono.
§ 3. Gli elementi retributivi sono soggetti alle ritenute a carico dei dipendenti in conformità alle rispettive normative.


Titolo XII
ALTRE PROVVIDENZE

Art. 94
Provvedimenti di carattere generale, in favore di tutto il personale della Santa Sede, regolano le modalità di concessione di specifiche provvidenze relative a:
a) assegno per il nucleo familiare ed altre provvidenze a sostegno della famiglia;
b) mutui e piccoli prestiti rimborsabili per mezzo di trattenute sullo stipendio;
c) anticipazioni sulla liquidazione.


Titolo XIII
RICORSI

Art. 95
§ 1. Con esclusione delle materie di competenza dell'Autorità giudiziaria e della Commissione Disciplinare della Curia Romana, le controversie, relative a provvedimenti amministrativi dei Dicasteri e degli Organismi di cui all'art. 1, sia individuali che plurime o collettive, per violazione della specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro, troveranno soluzione attraverso il ricorso all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica in base agli artt. 10, 11 e 12 del suo Statuto e delle relative Norme di attuazione.
§ 2. Si considera provvedimento amministrativo anche il silenzio-rigetto del Dicastero, o dell'Organismo di cui all'art. 1, quando lo stesso non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda dell'interessato.
§ 3. Chiunque ritenga che un suo diritto soggettivo in materia di lavoro sia leso da un provvedimento amministrativo, salvo che lo stesso emani dal Santo Padre o da Lui sia stato specificamente approvato, può proporre istanza in conformità al precedente § 1 entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione, ovvero, in sua mancanza, dall'effettiva conoscenza del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui al § 2.
§ 4. L'interessato ha diritto di ricorso, secondo le norme canoniche, avverso i provvedimenti disciplinari di sospensione, esonero e licenziamento di cui agli artt. 72, 74 e 76 e nel caso di carenza di competenza degli Organismi di cui al precedente § 1.


Titolo XIV
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 96
Con provvedimenti emanati dalla Segreteria di Stato possono essere stabilite le modalità di attuazione di cui agli articoli precedenti.

Art. 97
Con decorrenza dal 1° luglio 1999 sono abrogate tutte le disposizioni dei Regolamenti di cui al precedente art. 1 § 2, non compatibili con le Norme degli articoli precedenti ferme restando ad personam le posizioni acquisite dai dipendenti ai sensi dei Mansionari dei rispettivi Dicasteri, regolarmente approvati.



PARTE SECONDA
NORME GENERALI DI PROCEDURA


Titolo I
RIUNIONI DI CARDINALI


Capo I: Concistori

Art. 98
§ 1. Al ministero del Sommo Pontefice prestano aiuto, anche per quanto riguarda l'attività della Curia Romana, i Cardinali nei Concistori ordinari e straordinari, nei quali sono adunati per disposizione del Sommo Pontefice.
§ 2. Tali Concistori si svolgono secondo quanto prescritto dalla legge propria.


Capo II: Riunioni dei Capi Dicastero

Art. 99
§ 1. Per mandato del Sommo Pontefice, il Cardinale Segretario di Stato convoca alcune volte all'anno i Capi Dicastero per esaminare le questioni di maggiore importanza, per coordinare i lavori, per formulare proposte e per scambi di informazioni.
§ 2. La procedura da seguire è regolata con norme proprie.


Capo III: Riunioni del Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede

Art. 100
§ 1. Per trattare i problemi organizzativi ed economici della Santa Sede e degli Organismi collegati e per suggerire le opportune soluzioni di tali problemi è convocato ordinariamente due volte all'anno l'apposito Consiglio di Cardinali, di cui all'art. 24 della Cost. ap. Pastor bonus. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Cardinale Segretario di Stato in collaborazione con il Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.
§ 2. Il Consiglio può avvalersi della consulenza di esperti.
§ 3. Il Consiglio viene informato anche circa l'attività dell'Istituto per le Opere di Religione, di cui all'art. 25 della Cost. ap. Pastor bonus.


Titolo II
RIUNIONI INTERDICASTERIALI

Art. 101
Il Cardinale Segretario di Stato, quando lo ritiene opportuno e previo assenso del Sommo Pontefice, convoca i Capi di alcuni Dicasteri per esaminare questioni di comune interesse.

Art. 102
Anche i Superiori di due o più Dicasteri potranno trattare questioni di comune interesse in riunioni interdicasteriali a norma dell'art. 21 della Cost. ap. Pastor bonus.


Capo I: Sessioni plenarie o ordinarie di più Dicasteri

Art. 103
§ 1. La Sessione plenaria o ordinaria dei Membri di due o più Dicasteri può essere promossa, previa approvazione del Sommo Pontefice, dal Capo di ciascun Dicastero interessato a trattare una questione con altri Dicasteri.
§ 2. La convocazione avviene d'intesa tra i Capi Dicastero e le riunioni sono presiedute a turno da essi, incominciando da chi ha preso l'iniziativa.
§ 3. Vi partecipano anche i Segretari dei rispettivi Dicasteri, con diritto di voto.
§ 4. Vi assistono anche i Sottosegretari dei Dicasteri interessati. Funge da attuario, curando la redazione del verbale, il Sottosegretario del Dicastero che ha preso l'iniziativa, con la collaborazione degli altri Sottosegretari.

Art. 104
§ 1. La data della riunione viene fissata d'intesa con la Segreteria di Stato.
§ 2. Con congruo anticipo sarà scelto, d'intesa tra i Capi Dicastero interessati, il Relatore e verrà distribuita la documentazione da parte del Dicastero che ha preso l'iniziativa.
§ 3. Nella discussione, diretta dal Presidente, dopo il Relatore interverranno gli altri Membri secondo l'ordine di precedenza o altro ordine concordato.

Art. 105
§ 1. Le proposte emerse vengono sottoposte, secondo i casi, a votazione e l'esito viene presentato al Sommo Pontefice congiuntamente dai Capi Dicastero interessati.
§ 2. Al termine delle riunioni i Sottosegretari avranno cura che siano ritirati tutti i fascicoli riservati.
§ 3. Le risoluzioni e le relative decisioni del Sommo Pontefice saranno notificate ai Dicasteri interessati.


Capo II: Altre riunioni interdicasteriali

Art. 106
§ 1. In caso di riunioni interdicasteriali a livello di Capi Dicastero si applica, « servatis servandis », la procedura di cui agli artt. 103-105.
§ 2. In esse funge da attuario, a seconda dei casi, il Sottosegretario o un Officiale del Dicastero che le ha convocate.

Art. 107
§ 1. Le stesse norme valgono, « servatis servandis », anche per le riunioni interdicasteriali a livello di Segretari. In questo caso, le proposte emerse vengono sottoposte ai rispettivi Capi Dicastero che decideranno il da farsi, a seconda dell'entità delle questioni trattate.
§ 2. Per un primo esame delle questioni e uno scambio di informazioni, analoghe riunioni, per disposizione dei Superiori, possono aver luogo a livello di Sottosegretari o di Officiali.

Art. 108
Sarà cura del Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato riunire i Segretari dei vari Dicasteri, per studiare e proporre misure atte ad assicurare una sempre miglior intesa e coordinazione del lavoro della Curia Romana.


Capo III: Riunioni delle Commissioni interdicasteriali

Art. 109
Le riunioni delle Commissioni interdicasteriali permanenti, costituite per trattare le questioni che richiedono una reciproca e frequente consultazione (Cost. ap. Pastor bonus, art. 21 § 2), sono convocate e dirette dal Presidente, nominato dal Sommo Pontefice.

Art. 110
D'intesa tra i Dicasteri interessati e con l'approvazione del Sommo Pontefice potranno essere costituite Commissioni interdicasteriali per la trattazione di singole questioni riguardanti specifiche materie miste (Cfr Cost. ap. Pastor bonus, art. 21 § 1. § 2).

Art. 111
A queste Commissioni si applicano le norme stabilite per le riunioni interdicasteriali, a meno che nell'atto costitutivo di esse non sia disposto altrimenti.


Titolo III
SESSIONE PLENARIA E ORDINARIA DEI DICASTERI

Art. 112
§ 1. Alla Sessione plenaria dei singoli Dicasteri sono convocati tutti i Membri. Essa è tenuta secondo le necessità, in data da concordare con la Segreteria di Stato.
§ 2. Alle Sessioni ordinarie sono convocati i Membri residenti a Roma e possono prendervi parte anche gli altri Membri.

Art. 113
§ 1. Nella Sessione plenaria, dopo che ne è stato informato il Sommo Pontefice, sono trattate le questioni di maggiore importanza, che abbiano natura di principio generale, o altre che il Capo Dicastero ritenga necessario.
§ 2. Ciascun Dicastero determina gli argomenti da sottoporre alle sessioni ordinarie.

Art. 114
La documentazione relativa agli argomenti da sottoporre alle Sessioni plenarie e ordinarie, debitamente preparata, sarà spedita in tempo utile ai Membri convocati.

Art. 115
§ 1. Nella Sessione plenaria e ordinaria, cui presiede il Capo Dicastero, ha per primo la parola il Relatore; dopo di lui parleranno gli altri Membri secondo l'ordine di precedenza loro proprio o altro ordine concordato.
§ 2. Le proposte emerse vengono sottoposte, secondo i casi, a votazione e quindi presentate per la decisione al Sommo Pontefice.

Art. 116
Quanto discusso nelle riunioni deve essere messo a verbale dal Sottosegretario, il quale avrà cura che al termine delle riunioni siano ritirati tutti i fascicoli riservati.

Art. 117
Le risoluzioni e le relative decisioni del Sommo Pontefice saranno ordinariamente notificate ai Membri del Dicastero.


Titolo IV
IL CONGRESSO

Art. 118
§ 1. Al Congresso prendono parte il Capo Dicastero, il Prelato Superiore, il Sottosegretario, i Capi Ufficio e, a giudizio del Capo Dicastero, gli Aiutanti di Studio e altri Officiali, salva diversa disposizione per i singoli Dicasteri.
§ 2. Presiede il Congresso il Capo Dicastero o, in sua assenza, il Prelato Superiore.
§ 3. Affinché il Congresso possa riunirsi legittimamente, si richiede ed è sufficiente la presenza di almeno due dei Superiori (Capo Dicastero, Prelato Superiore, Sottosegretario), del Capo Ufficio e dell'Aiutante di Studio responsabile della pratica. In caso di assenza o di impedimento del Capo Ufficio, vi parteciperà l'Aiutante di Studio più anziano della rispettiva Sezione, salvo diverse disposizioni dei singoli Dicasteri.

Art. 119
Spetta al Congresso, salva diversa disposizione per singoli Dicasteri:
a) esaminare determinate questioni, proponendo una decisione immediata o suggerendo di sottoporle alla sessione ordinaria o plenaria o ad una riunione interdicasteriale o di presentarle direttamente al Sommo Pontefice;
b) proporre che siano affidate ai Consultori o ad altri Esperti le pratiche che esigono un particolare studio, anche in vista di eventuali riunioni della Consulta;
c) esaminare richieste di facoltà, grazie, indulti, secondo i poteri del Dicastero.

Art. 120
Su proposta del Congresso, si trasmetteranno al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi i dubbi che sorgessero, in diritto, sulla interpretazione delle leggi universali della Chiesa. Inoltre, si rimetteranno al competente Tribunale le questioni che per loro natura devono essere trattate in via giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 52 della Cost. ap. Pastor bonus.


Titolo V
LA CONSULTA

Art. 121
§ 1. Alla Consulta prendono parte i Consultori del Dicastero o alcuni di essi, ai quali spetta di esaminare collegialmente le questioni proposte ed esprimere il proprio motivato parere.
§ 2. I Consultori sono convocati dal Prelato Superiore, il quale presiede la riunione e la dirige.

Art. 122
È in facoltà del Dicastero di consultare anche altre persone particolarmente esperte.


Titolo VI
COMPETENZA E COMPITI DEI DICASTERI

Art. 123
Ciascun Dicastero, nell'ambito della propria competenza determinata dalla Cost. ap. Pastor bonus:
a) tratta le questioni che, per loro natura o per disposizione del diritto canonico, sono riservate alla Santa Sede nonché quelle ad esso affidate dal Sommo Pontefice;
b) esamina problemi che superano la sfera di competenza dei singoli Vescovi e degli Organismi episcopali, tenendo conto dell'ambito proprio delle Chiese particolari e delle facoltà a loro spettanti nella struttura della Chiesa;
c) studia i problemi più gravi del momento, d'intesa con le Chiese particolari e con gli Organismi episcopali competenti, per una più efficace promozione e un più conveniente coordinamento dell'azione pastorale della Chiesa;
d) promuove, favorisce e incoraggia iniziative volte al bene della Chiesa universale;
e) esamina e, se del caso, giudica le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono direttamente alla Santa Sede. In questi casi, di norma, sarà sentito con dovuta riservatezza l'Ordinario interessato e il Rappresentante Pontificio.

Art. 124
Le questioni vanno trattate in base al diritto, sia universale sia speciale della Curia Romana, e secondo le norme di ciascun Dicastero.

Art. 125
§ 1. I Dicasteri, nell'ambito della propria competenza, possono emanare decreti generali esecutivi e istruzioni, a norma dei cann. 31-34 del Codice di Diritto Canonico e tenuto presente l'art. 156 della Cost. ap. Pastor bonus.
§ 2. I Dicasteri non possono emanare leggi e decreti generali, di cui al can. 29 del Codice di Diritto Canonico, né derogare alle disposizioni del diritto stabilito dal Sommo Pontefice senza la Sua specifica approvazione. Possono, invece, concedere dispense nei singoli casi, a norma di diritto.

Art. 126
§ 1. Il Dicastero che ritiene opportuno chiedere al Sommo Pontefice l'approvazione in forma specifica di un suo atto amministrativo, deve farne richiesta per iscritto, adducendone i motivi e presentando il progetto di testo definitivo. Se l'atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate ed illustrate.
§ 2. Analoga richiesta deve essere fatta qualora un Dicastero ritenga opportuno chiedere al Sommo Pontefice speciale mandato per seguire una procedura diversa da quella stabilita dal diritto. Anche in tal caso però le conclusioni non possono essere considerate approvate in forma specifica, a meno che siano poi sottoposte al Sommo Pontefice e da Lui approvate in tale forma.
§ 3. In ognuno dei detti casi il fascicolo relativo deve essere lasciato al Sommo Pontefice, in modo che Egli lo possa esaminare personalmente e comunicare in seguito la Sua decisione nel modo ritenuto opportuno.
§ 4. Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice « in forma specifica approbavit ».

Art. 127
§ 1. I Dicasteri, prima di iniziare la trattazione di questioni straordinarie, devono sempre informarne il Sommo Pontefice.
§ 2. Le decisioni di maggiore importanza devono essere sottoposte al Romano Pontefice per la eventuale approvazione, ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite preventivamente ai Capi Dicastero speciali facoltà.
§ 3. Nell'emanare le sentenze e i decreti i Tribunali Apostolici seguono il diritto universale e le norme proprie.

Art. 128
§ 1. Le questioni che richiedano di essere trattate in via giudiziaria devono essere trasmesse ai Tribunali competenti.
§ 2. Vanno rimessi sempre ed esclusivamente al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede i delitti contro la fede e i più gravi delitti contro la morale e quelli commessi nella celebrazione dei Sacramenti, nonché le questioni concernenti il « privilegium fidei », a norma degli artt. 52 e 53 della Cost. ap. Pastor bonus.
§ 3. Nell'esame dei ricorsi gerarchici si osserverà quanto disposto all'art. 124.

Art. 129
I conflitti di competenza tra due o più Dicasteri sono deferiti alla Segnatura Apostolica.


Titolo VII
IL COORDINAMENTO DEI DICASTERI

Art. 130
§ 1. Il coordinamento tra i vari Dicasteri avviene: a livello di Concistoro, di riunione dei Cardinali Capi Dicastero, di Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, di riunioni interdicasteriali.
§ 2. Spetta alla Segreteria di Stato, su disposizione del Sommo Pontefice, di coordinare l'attività dei Dicasteri e di assicurarne l'unità d'indirizzo. La Segreteria di Stato cura la notificazione ai singoli Dicasteri di quanto è necessario e utile a tale coordinamento e assume iniziative appropriate di carattere tecnico-organizzativo, che riguardano tutta la Curia Romana.
§ 3. I documenti e le decisioni di indole generale, preparati da uno o più Dicasteri, devono essere comunicati agli altri Dicasteri interessati alla materia, per eventuali emendamenti e per una loro concorde esecuzione.


Titolo VIII
PREPARAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Art. 131
§ 1. I singoli Dicasteri, nel campo della propria competenza, trattano le questioni di interesse universale in appositi documenti.
Nelle materie di competenza di più Dicasteri possono essere elaborati documenti interdicasteriali.
§ 2. Il Dicastero stesso determina la natura del documento e ne sceglie la forma appropriata.
§ 3. Il progetto di documento viene elaborato a cura dell'ufficio competente del Dicastero, in collaborazione con i Consultori o altri esperti in materia.
§ 4. Dopo un primo esame del progetto di documento, il Capo Dicastero, sentito il parere del Congresso, indicherà a quali altri Dicasteri debba essere inviato per eventuali osservazioni, e valuterà anche l'opportunità di sentire in merito il parere di Organismi episcopali o di alcuni Vescovi competenti delle aree geografiche maggiormente interessate al problema.
§ 5. I documenti dei Dicasteri destinati alla pubblicazione, in quanto riguardino la dottrina circa la fede e i costumi, devono essere sottoposti al giudizio previo della Congregazione per la Dottrina della Fede " e, se hanno la natura di decreti generali esecutivi o di istruzioni, devono essere inviati, per un esame circa la loro congruenza legislativa con il diritto vigente e la loro corretta forma giuridica, al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi (Cfr Cost. ap. Pastor bonus, art. 5).
§ 6. Il testo del documento sarà sottoposto all'esame dei Membri del Dicastero e, dopo la sua approvazione, presentato al Sommo Pontefice.
§ 7. Il documento, firmato dal Capo Dicastero e controfirmato dal Segretario, prima di essere reso di pubblico dominio, sarà portato a conoscenza dei Vescovi, tramite i Rappresentanti Pontifici, fermo restando quanto disposto dal can. 81 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
§ 8. Il contenuto, il significato e le motivazioni del documento saranno di norma illustrati all'opinione pubblica mediante la Sala Stampa della Santa Sede, con la collaborazione dei mezzi di comunicazione della Sede Apostolica.

Art. 132
La procedura, di cui all'articolo precedente, si applica, ove occorra, anche nella preparazione di altri documenti.


Titolo IX
PREPARAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI

Art. 133
I Dicasteri a ciò autorizzati dovranno determinare, nel Regolamento proprio, la procedura da seguire nella concessione di rescritti di grazie, dispense, autorizzazioni, licenze e di altri atti amministrativi, attenendosi alle disposizioni del diritto canonico in materia e chiedendo, se necessario, il parere degli Ordinari propri e, se opportuno, anche quello del Rappresentante Pontificio.


Titolo X
PROCEDURA PER L'ESAME DEI RICORSI

Art. 134
§ 1. Quando oggetto della Sessione plenaria o ordinaria dei Dicasteri è stata la definizione di una controversia, la decisione deve essere notificata quanto prima possibile alle parti interessate. 15 Cfr Cost. ap. Pastor bonus, art. 156.
§ 2. La parte che si sente gravata, entro dieci giorni utili può chiedere la revoca o la modifica del provvedimento.
§ 3. Soltanto la Sessione plenaria o ordinaria può concedere la revoca o la modifica del provvedimento.
§ 4. Non si da mai ricorso contro atti approvati dal Sommo Pontefice in forma specifica (Cfr CIC cann. 1405 § 2 e 333 § 3 e CCEO cann. 1060 § 3 e 45 § 3).

Art. 135
§ 1. Contro i provvedimenti o le decisioni del Dicastero la parte che si sente gravata, qualora intenda impugnarli, deve presentare al medesimo, entro dieci giorni utili dalla notifica, la richiesta della revoca o modifica del provvedimento stesso.
§ 2. In ogni caso entro trenta giorni e a norma di diritto può essere inoltrato il ricorso alla Segnatura Apostolica.

Art. 136
§ 1. I ricorsi gerarchici alla Santa Sede contro i decreti amministrativi di autorità ecclesiastiche sono esaminati sia nella legittimità che nel merito dal Dicastero competente, a norma di diritto (Cfr CIC cann. 1732-1739; CCEO cann. 995-1005; Cost. ap. Pastor bonus, art. 19 § 1)
§ 2. L'esame dei ricorsi deve concludersi entro i termini prescritti dal can. 57 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 1518 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; qualora il ricorso esiga un esame più approfondito, si avverta il ricorrente del tempo di proroga e delle motivazioni che l'hanno causata.
§ 3. Il Dicastero deve motivare le proprie decisioni circa i ricorsi esaminati, a norma del can. 51 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1519 § 2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
§ 4. Contro singoli atti amministrativi posti da Dicasteri della Curia Romana o da essi approvati sono ammessi, entro il termine stabilito, i ricorsi alla Segnatura Apostolica, la quale li esamina per violazione di legge nel deliberare o nel procedere e, su richiesta del ricorrente, circa la riparazione dei danni eventualmente causati dall'atto illegittimo.
§ 5. I ricorsi in materia di lavoro da parte di dipendenti ed ex-dipendenti della Santa Sede contro atti posti dal competente Dicastero sono trattati dall'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.

Art. 137
§ 1. I Dicasteri, prima di accettare un ricorso, devono assicurarsi della propria competenza e dell'osservanza delle norme relative alla proposizione dei ricorsi. In caso contrario dichiarano la propria incompetenza o l'improponibilità del ricorso.
§ 2. In caso di dubbio, l'organo competente a risolverlo è il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Art. 138
§ 1. Il ricorrente ha il diritto di avvalersi del patrocinio di un Avvocato scelto a norma dell'art. 183 della Cost. ap. Pastor bonus o dell'opera di un Procuratore.
§ 2. Quando sia necessario, il Capo Dicastero assegnerà alle parti l'Avvocato d'ufficio.


Titolo XI
RELAZIONI CON LE CHIESE PARTICOLARI E VISITE « AD LIMINA »

Art. 139
I Dicasteri esamineranno con diligenza e sollecitudine le questioni loro presentate dalle Chiese particolari e le terranno informate dello svolgimento e dell'esito delle pratiche relative, sentendo il loro parere su questioni che le riguardano.

Art. 140
Le Visite o ad limina », che i Vescovi diocesani devono compiere a norma del diritto, saranno opportunamente programmate dalla Prefettura della Casa Pontificia d'intesa con la Congregazione per i Vescovi e, rispettivamente, con le Congregazioni per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze degli altri Dicasteri.

Art. 141
Le Visite « ad limina » si articolano in tre principali fasi: il pellegrinaggio ai sepolcri dei Principi degli Apostoli, l'incontro con il Sommo Pontefice ed i colloqui con i Responsabili dei vari Dicasteri della Curia Romana. Questi tre principali momenti saranno accuratamente preparati dalla Congregazione competente.

Art. 142
La relazione sullo stato della Diocesi dovrà pervenire alla Congregazione competente sei mesi prima del tempo fissato per la Visita. Detta Congregazione provvederà a sua volta a inviare tempestivamente copia della relazione agli altri Dicasteri competenti per materia, i quali, esaminata la relazione nella parte che ad essi compete, formuleranno nel più breve tempo possibile le osservazioni da notificare al gruppo di studio costituito allo scopo (Cfr Cost. ap.Pastor bonus, art. 32) dalla Congregazione competente, tenendo conto della diversità delle lingue e regioni e con la collaborazione degli altri Dicasteri interessati.
Art. 143
Nelle relazioni con le Chiese particolari ci si avvarrà - come stabilito all'art. 27 della Cost. ap. Pastor bonus - della collaborazione dei Rappresentanti Pontifici. Essi, anche in occasione di loro visite a Roma, prenderanno contatto con i Dicasteri.


Titolo XII
LINGUE IN USO

Art. 144
§ 1. A norma dell'art. 16 della Cost. ap. Pastor bonus i Dicasteri della Curia Romana redigeranno di regola i loro atti nella lingua latina, potendosi usare anche le lingue oggi più diffuse sia per la corrispondenza sia, secondo le esigenze, per la redazione di documenti.
§ 2. È costituito presso la Segreteria di Stato un Ufficio per la lingua latina, a servizio della Curia Romana.
§ 3. Si avrà cura che i principali documenti destinati alla pubblicazione siano tradotti nelle lingue oggi più diffuse.


Titolo XIII
GLI ARCHIVI E IL PROTOCOLLO

Art. 145
§ 1. Tra le strutture dei Dicasteri occupano un posto di rilievo gli Archivi, nei quali devono essere custoditi accuratamente atti e documenti. Attesa la loro importanza, gli Archivi e il Protocollo devono essere tenuti con ordine e con adeguate misure di sicurezza.
§ 2. Le pratiche in arrivo e in partenza devono essere registrate nel Protocollo, secondo quanto disposto nel Regolamento proprio.
§ 3. La cura degli Archivi sia affidata ad un Officiale esperto in archivistica e possibilmente in possesso di diploma.
§ 4. Gli atti e i documenti non più necessari al lavoro del Dicastero sa-ranno trasmessi periodicamente all'Archivio Segreto Vaticano.


Titolo XIV
STRUMENTI DI INFORMATICA E DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 146
§ 1. La dotazione dei moderni strumenti di informatica e di telecomunicazione, ritenuti necessari per il Dicastero, dovrà essere debitamente concordata con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
§ 2. L'uso degli strumenti di telecomunicazione dovrà essere fatto con criteri di economia ed esclusivamente per ragioni di ufficio.


APPENDICI

I. PROFESSIONE DI FEDE, GIURAMENTO DI FEDELTÀ
E DI OSSERVANZA DEL SEGRETO DI UFFICIO
(Art. 18 § 2)

I

PROFESSIONE DI FEDE (Cfr AAS XC (1998), 542-543)

(testo in lingua latina)

Ego N. . . . firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet:
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium; et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi.
Amen.

Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive solemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.

Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.

Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium episcoporum enuntiant cum Magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant.

(testo in lingua italiana)

Io N. . . . credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è resuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e da la vita
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con Magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio episcopale propongono quando esercitano il loro Magistero autentico, sebbene non intendono proclamarli con atto definitivo.


II

GIURAMENTO DI FEDELTÀ
E DI OSSERVANZA DEL SEGRETO DI UFFICIO

(testo in lingua latina)
Ego N. . . . in suscipiendo officio . . . promitto me cum catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione.
Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga Ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris praescripta, exercendus vocatus sum.
In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctrinas iisdem contrarias devitabo.
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem sequar et fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum, earum imprimis quae in Codice Iuris Canonici vel Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium continentur, servabo.
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque Episcopis dioecesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur.
Insuper spondeo, voveo ac promitto me ministeria mihi commissa in hoc Officio diligenter impleturum et secretum officii religiose servaturum; simulque promitto munera mihi in remunerationem, etiam sub specie doni oblata, nec quaesiturum, nec recepturum.
Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango.
(testo in lingua italiana)
Io N. . . . nell'assumere l'ufficio di . . ., prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.
Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.
Nell'esercitare l'ufficio che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria.
Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico o il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.
Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai Vescovi diocesani, perché l'azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa. Mi impegno inoltre e solennemente prometto di adempiere diligentemente i compiti a me affidati in questo Ufficio, e di osservare scrupolosamente il segreto inerente all'ufficio; prometto altresì di non chiedere né accettare offerte come compenso, neppure se presentate sotto forma di donazione.
Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.


III

PROMESSA DI FEDELTÀ
PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL I°, AL 2° E AL 3° LIVELLO

Io N. . . . prometto innanzi a Dio di essere fedele al Sommo Pontefice ed ai Suoi legittimi Successori e di osservare rigorosamente il segreto d'ufficio; prometto di adempiere con diligenza tutti i miei doveri e di osservare gli ordini che mi saranno impartiti dai miei Superiori.



II. TABELLA ORGANICA GENERALE

Capi Dicastero: Cardinale Prefetto o Presidente,
Arcivescovo Presidente: ad quinquennium
Prelati Superiori ed equiparati: ad quinquennium
Sottosegretari ed equiparati: ad quinquennium
Officiali ed altro personale distribuiti nei seguenti 10 livelli funzionali-retributivi:

OFFICIALI
10° livello: Capi Ufficio, equiparati ed esperti.
9° livello: Minutanti, Aiutanti di studio ed equiparati, Notai di Tribunali.
8° livello: Addetti di Segreteria di 1ª classe ed equiparati.
7° livello: Addetti di Segreteria di 2ª classe, Addetti tecnici di 1ª classe ed equiparati.
6° livello: Addetti tecnici di 2ª classe ed equiparati.
5° livello: Scrittori di 1ª classe ed equiparati.
4° livello: Scrittori di 2ª classe ed equiparati.

ALTRO PERSONALE
3° livello: Commessi ed equiparati.
2° livello: Uscieri ed equiparati.
1° livello: Ausiliari ed equiparati.



III. MANSIONARIO (Tareas contratadas) GENERALE DELLA CURIA ROMANA

Il Mansionario generale della Curia Romana illustra, in linea di massima, tipi di attività relative ad ogni livello funzionale, con l'elencazione di profili professionali.

Il Regolamento proprio di ciascun Organismo stabilisce le denominazioni, le mansioni specifiche e l'inquadramento nel relativo livello funzionale di ogni profilo professionale dell'Organismo stesso e specifica i requisiti e i titoli richiesti in relazione alle sue particolari esigenze.

LIVELLO FUNZIONALE 1°
Attività Ausiliarie
Appartiene a questo livello il dipendente che svolge attività di lavoro manuale.
Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo.
Profili Professionali
Ausiliare.
Fattorino.
Addetto alle pulizie.

LIVELLO FUNZIONALE 2°
Attività Ausiliarie
Appartiene a questo livello il dipendente che svolge operazioni semplici, anche con utilizzo di macchine (fotocopiatrici, affrancatrici, ecc.).
Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo.
Profili Professionali
Usciere.
Ausiliare spedizioniere.
Ausiliare tecnico.
Operaio generico.
Portiere di immobile ad uso abitazione.
Gli Uscieri ed i Portieri hanno l'obbligo di effettuare la pulizia degli uffici e dei locali loro affidati o nei quali svolgono la loro attività.

LIVELLO FUNZIONALE 3°
Attività Ausiliarie Appartiene a questo livello il dipendente che svolge:
– attività richiedenti particolare esperienza anche con uso di strumentazioni;
– attività manuali qualificate;
– esecuzione di lavori preordinati, anche con responsabilità di gruppo;
– attività amministrative o tecniche esecutive, con pratica d'ufficio ed operazioni contabili semplici.
Titolo richiesto: Scuola dell'obbligo.
Profili Professionali
Commesso.
Commesso autista.
Spedizioniere.
Cursore di Tribunale.
Portiere di immobile ad uso uffici.
Custode.
Operaio qualificato.
I Commessi ed i Portieri hanno l'obbligo di effettuare la pulizia degli uffici e dei locali loro affidati o nei quali svolgono la loro attività.

LIVELLO FUNZIONALE 4°
Attività Esecutiva
Appartiene a questo livello il dipendente che:
– esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa di dattilografia, copia e digitazione, che richiede specifica formazione professionale e capacità di eseguire procedure amministrative con l'impiego di strumenti e di apparecchiature d'ufficio (macchine da scrivere, videoterminali, duplicatori, ecc.);
– collabora alla registrazione e alla schedatura di materiale dell'ufficio, ne controlla le giacenze e lo stato di conservazione e provvede alle operazioni di carico e scarico;
– si occupa della preparazione e conservazione di documentazione dell'ufficio a cui è addetto, nell'ambito di istruzioni ricevute.
Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria inferiore con diploma di specializzazione.
Profili Professionali
Scrittore di 2ª classe.
Dattilografo.
Addetto di Anticamera.
Applicato di 2ª classe.

LIVELLO FUNZIONALE 5°
Attività Esecutiva
Appartiene a questo livello il dipendente che:
– svolge attività amministrative acquisendo, nell'ambito di specifiche istruzioni, elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti;
– predispone computi, rendiconti e situazioni semplici, partecipando alle operazioni di classificazione, allestimento e smistamento dei materiali, dei quali cura, se previsto, la conservazione;
– svolge attività di coordinamento e di controllo tecnico-pratico di altri operatori; se in possesso di specifica preparazione o di maggiore anzianità, può coordinare anche operatori di pari qualifica funzionale;
– svolge mansioni subordinate di archivio, protocollo, schedatura di documenti, richiedenti un margine di autonomia operativa;
– utilizza apparecchiature idonee per le attività di competenza.
Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria inferiore con diploma di specializzazione.
Profili Professionali
Scrittore di la classe.
Stenodattilografo plurilingue.
Applicato di la classe.

LIVELLO FUNZIONALE 6°
Attività Tecnico-Esecutiva di Concetto
Appartiene a questo livello il dipendente che:
– esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione professionale, conoscenza e capacità di utilizzare strumenti anche complessi per l'esecuzione di determinate procedure tecniche. Tale attività è caratterizzata da autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle predette procedure;
– predispone atti amministrativi aventi rilevanza anche esterna, curandone direttamente i rapporti intersettoriali connessi alle attività esplicate; svolge servizio di sportello a supporto del servizio di cassa;
– esegue attività istruttorie nell'ambito di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate, che non comportano valutazioni discrezionali, elaborando dati e situazioni, anche di tipo complesso;
– svolge mansioni subordinate di acquisizione, catalogazione, archiviazione e ricerca di documenti.
Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria superiore o equipollente.
Requisito: Per alcune figure professionali si esige la conoscenza di una determinata lingua.
Profili Professionali
Addetto tecnico di 2ª classe.
Addetto di amministrazione di 2ª classe.

LIVELLO FUNZIONALE 7°
Attività di Concetto
Appartiene a questo livello il dipendente che:
– redige minute e prepara relazioni periodiche attinenti al proprio settore di competenza;
– collabora allo studio preliminare di pratiche per la preparazione di atti e documenti dell'Organismo; – svolge mansioni proprie di archivista;
– svolge attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili amministrative, nell'ambito di direttive, provvedendo alla predisposizione della connessa documentazione (schemi di contratto, autorizzazioni, riscossioni, pagamenti e simili) e corrispondenza; esegue, altresì, operazioni prestabilite di contabilità-economato e di cassa, provvedendo anche a tutte le eventuali operazioni connesse;
– svolge mansioni di addetto alla cassa e, quando la dimensione dell'Organismo lo richieda, anche con servizio di sportello, di consegnatario o di economo, con responsabilità delle scritture, almeno parziale;
– formula proposte in merito all'organizzazione del lavoro a cui è addetto nonché alla revisione di sistemi e procedure del proprio settore;
– coordina l'attività di colleghi di professionalità inferiore e, se è in possesso di specializzazioni specifiche o di maggiore professionalità, anche di colleghi di pari qualifica funzionale, per l'assolvimento di compiti determinati.
Titolo richiesto: Licenza in una disciplina ecclesiastica o, secondo le esigenze del Dicastero, un equivalente titolo universitario.
Requisito: Per alcune figure professionali si esige la conoscenza di una determinata lingua.
Profili Professionali
Addetto di Segreteria di 2ª classe.
Addetto Tecnico di 1ª classe.
Addetto di Amministrazione di 1ª classe.
Decano di Sala Pontificia.

LIVELLO FUNZIONALE 8°
Attività di Concetto
Appartiene a questo livello il dipendente che:
– collabora, con specifica competenza, ai compiti di studio e definizione di questioni attinenti al proprio Organismo;
– nell'ambito di direttive ricevute, svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro, predisponendo progetti per atti e provvedimenti di competenza dei livelli superiori; – istruisce, redige e sottoscrive atti e provvedimenti nell'ambito della sua competenza specifica, esaminando pratiche sulle quali l'Organismo dovrà pronunciarsi;
– collabora ad attività ispettive e di consulenza.
Titolo richiesto: Diploma di laurea in una scienza ecclesiastica o, secondo le esigenze dell'Organismo, un'altra laurea o altro titolo universitario conseguito dopo almeno quattro anni di studio.
Requisito: conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno una lingua moderna.
Profili Professionali
Addetto di Segreteria di 1ª classe.
Analista programmatore.

LIVELLO FUNZIONALE 9°
Attività Direttive
Appartiene a questo livello il dipendente che:
– svolge compiti di studio di notevole importanza per la definizione o l'esecuzione di questioni riguardanti materia di competenza dell'Organismo;
– redige progetti di atti e documenti ufficiali della Sede Apostolica in lingua latina o in una lingua moderna (Decreti, Rescritti, Brevi, Lettere Apostoliche, ecc.);
– collabora nella promozione e preparazione di programmi e progetti relativi all'intero servizio e concorre all'attuazione dei medesimi, partecipando anche a periodiche valutazioni dei risultati;
– predispone ed esamina atti, provvedimenti amministrativi, proposte di normativa, dal punto di vista della fattibilità e dell'efficacia, nell'ambito delle materie di competenza del settore cui è addetto, ed esprime parere su quesiti di natura giuridica, sia in rapporto alla specifica attività che al contenzioso; – è preposto ad una unità organica del settore tecnico-amministrativo, provvedendo agli adempimenti previsti dalla materia attribuita al settore medesimo, nell'ambito di normative generali e delle linee di programmazione dell'attività dell'ufficio.
Titolo richiesto: Diploma di laurea in una scienza ecclesiastica o, secondo le esigenze dell'Organismo, un'altra laurea o altro titolo universitario conseguito dopo almeno quattro anni di studio.
Requisito: conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno una lingua moderna.
Profili Professionali
Minutante.
Aiutante di Studio.
Notaro della Segnatura Apostolica.
Notaro della Rota Romana.

LIVELLO FUNZIONALE 10°
Attività Direttive
Appartiene a questo livello il dipendente che:
– svolge compiti di direzione e coordinazione di un determinato settore dell'Organismo, con autonomia organizzativa e facoltà di decisione o di proposta per il conseguimento di obiettivi assegnati;
– nell'ambito di direttive generali e con responsabilità diretta sovrintende ai servizi amministrativi e contabili;
– verifica i risultati dell'attività svolta dai componenti l'unità a cui è preposto;
– svolge anche singolarmente attività di particolare importanza per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Organismo di appartenenza, che implichino responsabilità di identico livello.
Titolo richiesto: Diploma di laurea in una scienza ecclesiastica o, secondo le esigenze dell'Organismo, un'altra laurea o altro titolo universitario conseguito dopo almeno quattro anni di studio.
Requisito: conoscenza della lingua latina e, oltre l'italiano, di almeno una lingua moderna.
Profili Professionali
Capo Ufficio.
Promotore di giustizia sostituto della Rota Romana.
Vice Direttore della Sala Stampa.
Incaricato del « Vatican Information Service ».
Esperto di informatica, Amministrazione, Contabilità o altre particolari materie.”

Tomado de: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/1999/documents/rc_seg-st_19990430_regolamento-curia-romana_it.html



NdE


(***) En el Regolamento Generale della Curia Romana se menciona, entre otros, el Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana del 5 gennaio 1994, actualizado por el S. P. el 30 de abril de 2016, http://www.ulsa.va/content/ulsa/it/pubblicazioni/bollettini/bollettino-n--24---2016/regolamento-della-commissione-disciplinare-della-curia-romana.html, hecho público por la Oficina del Trabajo de la Sede Apostólica (ULSA):

Regolamento della Commissione Disciplinare della Curia Romana

(approvato “de mandato Summi Pontificis” in data 30 aprile 2016)

Art. 1
(Natura)
§ 1. La Commissione Disciplinare della Curia Romana decide, su richiesta scritta dell’Autorità competente dei singoli Enti (1), sulla legittimità e la congruità della sanzione disciplinare (2) proposta dall'Autorità dell'Ente quando si tratta della sospensione, dell'esonero e del licenziamento del dipendente (cfr. artt. 72-78 del Regolamento Generale della Curia Romana).
§ 2. Ad istanza dell’Autorità competente di cui al § 1, la Commissione decide circa la commutazione del diritto alla pensione in una prestazione una tantum a norma dell’art. 35 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni e dei Regolamenti degli Enti che prevedono per tale fattispecie la consultazione della Commissione medesima.

Art. 2
(Ambito di competenza)
La decisione di cui all’art. 1 § 1 riguarda il personale degli Enti per i quali è previsto l’intervento della Commissione Disciplinare della Curia Romana.

Art. 3
(Interpretazione stretta)
Nel valutare la decisione della sanzione disciplinare da infliggere, è esclusa ogni interpretazione estensiva.

Art. 4
(Struttura della Commissione)
§ 1. La Commissione Disciplinare è composta da un Cardinale o Vescovo Presidente e da altri sei membri, chierici e laici, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio. Il membro più anziano di nomina sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
§ 2. Sono membri di diritto durante munere il Segretario della Sezione Amministrativa della Segreteria per l’Economia e l’Assessore della Segreteria di Stato.
§ 3. Il Presidente, sentita la Segreteria di Stato, nomina un chierico per le mansioni di Segretario-Attuario.

Art. 5
(Avvio della procedura)
§ 1. Prima di chiedere l'intervento della Commissione Disciplinare, l'Autorità competente di cui all’art. 1 § 1 dovrà notificare all'interessato le accuse che gli vengono contestate dandogli la possibilità di addurre entro 15 giorni la propria discolpa, avvalendosi eventualmente anche di un proprio Avvocato di fiducia scelto fra i Membri del Corpo degli Avvocati della Santa Sede o dell’Albo degli Avvocati presso la Curia Romana.
§ 2. Se, dopo aver ricevuto la congrua documentazione del caso e compiuto gli adempimenti preliminari, l'Autorità competente di cui all’art. 1 § 1 ritiene necessario il deferimento alla Commissione Disciplinare per la congrua sanzione disciplinare del dipendente, l’Autorità stessa deve presentare richiesta scritta alla Commissione.
§ 3. Nel deferire il dipendente alla Commissione Disciplinare, l’Autorità competente deve trasmettere la documentazione riguardante la persona soggetta alla procedura disciplinare, le prove già acquisite circa i comportamenti passibili del provvedimento disciplinare, le sanzioni disciplinari già inflitte, nonché tutti gli elementi che la medesima persona ha già eventualmente prodotto a sua discolpa e giustificazione.
§ 4. Nell’eventualità di cui al § 2, l’Autorità competente informerà contestualmente l’interessato del provvedimento adottato informandolo della possibilità di avvalersi di un proprio Avvocato scelto tra quelli indicati nel § 1.
§ 5. Nel caso in cui la Magistratura abbia aperto un procedimento penale a carico del dipendente deferito alla Commissione Disciplinare, l'istruttoria della Commissione verrà interrotta fino alla sentenza definitiva, fatta salva la possibilità di sospendere dal servizio il dipendente.

Art. 6
(Ricezione dell’istanza)
§ 1. Ricevuta la richiesta scritta da parte dell’Autorità competente con la relativa documentazione, il Presidente della Commissione verifica che siano stati compiuti tutti gli adempimenti necessari e nomina, tra i Membri della Commissione, un Relatore, al quale affiderà lo studio del caso.
§ 2. Qualora il Presidente della Commissione riscontri che non sono stati osservati gli adempimenti stabiliti dall’art. 5 §§ 1-4, rimette la pratica all’Autorità competente affinché la completi.
§ 3. Il Relatore designato dal Presidente concede all’interessato e al suo Avvocato la facoltà di prendere visione, entro 15 giorni, di tutta la documentazione inviata alla Commissione Disciplinare e di preparare i quesiti per l’eventuale interrogatorio qualora essi ne facciano esplicita richiesta o lo stesso Relatore lo ritenga necessario.
§ 4. Nel caso in cui un Superiore dell’Ente a cui fa capo la persona sottoposta a giudizio sia membro della Commissione disciplinare, Egli non potrà prendere parte al procedimento, ma sarà solamente informato che, essendo pendente tale procedimento, non gli sarà notificato alcunché né sarà convocato alle sedute relative.

Art. 7
(Indagine istruttoria)
§ 1. Se il Relatore ritiene insufficiente la documentazione o reputa opportuno accogliere le richieste della persona sottoposta alla procedura disciplinare, informato il Presidente, cita l’interessato per interrogarlo.
§ 2. La citazione dovrà contenere gli estremi essenziali degli atti contestati. L’udienza dovrà essere fissata non prima di 15 giorni dalla data della citazione.
§ 3. All’interrogatorio dovrà essere presente il Segretario-Attuario della Commissione con il compito di verbalizzare domande e risposte, facendo fede pubblica di quanto avvenuto. Parimenti può essere presente l’Avvocato, il quale può proporre al Relatore ulteriori quesiti.
§ 4. Il verbale dell’interrogatorio deve essere firmato dalla persona interrogata, dal suo Avvocato, dal Relatore e dal Segretario-Attuario.
§ 5. Ad istanza dell’interessato o del suo Avvocato, il Relatore verificherà l’eventualità di citare qualche teste e di acquisire eventuali nuovi documenti.
§ 6. Terminata l’indagine istruttoria, il Relatore comunicherà all'interessato e all’Avvocato la conclusione della stessa. Questi, entro 10 giorni, consegnerà alla Commissione disciplinare l’eventuale propria memoria difensiva.
§ 7. Qualora il Relatore non ritenga necessaria l’istruttoria, comunicherà quanto prima tale decisione all'interessato e al suo Avvocato. In tal caso, l’interessato o l’Avvocato consegnerà, entro i 10 giorni successivi, la memoria difensiva, basata sulla documentazione in possesso della Commissione disciplinare.

Art. 8
(Comunicazione al Presidente)
Se il Relatore ritiene sufficiente la documentazione raccolta, trascorsi i termini di cui all’art. 7, trasmette copia di tutti gli atti al Presidente della Commissione, il quale dispone che ne sia inviata copia ai membri della Commissione, indicando il giorno, l’ora e il luogo della riunione per la discussione e la decisione del caso in oggetto, richiedendo a ciascuno di redigere per iscritto il proprio parere.

Art. 9
(Delibera collegiale)
§ 1. Per la validità della seduta devono essere presenti almeno cinque Membri.
§ 2. Dopo l’esposizione del Relatore e una eventuale discussione moderata dal Presidente, questi chiederà il voto dei Membri.
§ 3. Per la validità della decisione occorre che essa sia assunta dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.
§ 4. Della decisione della Commissione sarà redatto il verbale che dovrà essere sottoscritto dai Membri che hanno preso parte alla seduta e dal Segretario-Attuario, il quale partecipa senza diritto di voto.
§ 5. Nel termine dei successivi 30 giorni il Relatore redigerà il provvedimento con le relative motivazioni in diritto e in fatto. Tale testo dovrà essere sottoscritto dai Membri che hanno preso parte alla decisione e dal Segretario-Attuario.

Art. 10
(Comunicazione della delibera)
Il Presidente provvederà ad inviare la decisione all’Autorità che ha presentato l’istanza, alla quale spetta notificare e applicare la sanzione.

Art. 11
(Applicazione della decisione)
§ 1. L’Autorità competente, prima di applicare la sanzione, provvederà ad inviare copia della decisione della Commissione, con le eventuali osservazioni, alla Segreteria di Stato richiedendone il nulla osta.
§ 2. L’applicazione della sanzione dovrà essere notificata dall’Autorità competente all’interessato, all’Amministrazione competente e alla Segreteria di Stato.
§ 3. Il rifiuto da parte dell’interessato di accettare la notifica equivale alla recezione. Di questi atti, compreso l’eventuale rifiuto di accettazione, deve essere presa nota (3).

Art. 12
(Eventuale ricorso al Tribunale della Segnatura Apostolica)
§ 1. Contro la decisione è possibile fare ricorso nei termini previsti dal diritto al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
§ 2. Di per sé il ricorso non ha effetto sospensivo (4).

Art. 13
(Norme suppletive)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme canoniche vigenti.
Città del Vaticano, 30 aprile 2016
Card. Pietro Parolin

Notas
1 Cfr. Art. 2.
2 Cfr. Art. 3.
3 Cfr. CIC, cann. 54-56.
4 Cfr. Benedetto XVI, Antiqua ordinatione tribunalium, 21 giugno 2008, in AAS, 100 [2008] 513-538, artt. 61, 95-100.



NdE

(***) En el Regolamento Generale della Curia Romana se menciona, entre otros, el Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia (http://www.ulsa.va/content/ulsa/it/pubblicazioni/norme-e-documenti/tu-provvidenze-famiglia1.html) hecho público por la Oficina del Trabajo de la Sede Apostólica (ULSA):

Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia

"Testo coordinato a cura dell’ULSA

Il Santo Padre Francisco ha approvato un nuovo «Testo Unico delle Provvidenze a favore della famiglia» che, oltre a raccogliere le varie modifiche che si sono succedute nel tempo, introduce importanti novità. Il Testo Unico approvato con Rescriptum "Ex Audientia SS.mi" Prot. N. 318.607/A del 28 novembre 2016, enterà in vigore il 1° gennaio 2017.
In Grassetto sono evidenziate le modifiche apportate dal Rescritto Prot. N. 318.607/A del 28 Novembre 2016 agli articoli 9bis, 12, 14, 15 e 15bis, decorrenti dal 1° gennaio 2017 (1)
In azzurro sono evidenziate le modifiche apportate dal Rescritto Prot. N. 412.291/A del 20 Giugno 2018 agli articoli 29 e 30, decorrenti dal 20 giugno 2018


TITOLO I
ASSEGNO PER NASCITA E ADOZIONE DEI FIGLI

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le seguenti provvidenze a favore della famiglia sono disposte per il personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e degli Organismi o Enti gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e compresi nell'ambito di applicazione delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare e a favore dei titolari di pensioni dirette o indirette erogate dal Fondo Pensioni.

Art. 2
Assegno di natalità per un figlio
1. Per la nascita di un figlio, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare, viene corrisposto al dipendente in servizio o titolare di pensione un assegno di importo pari ad € 2.100,00.
2. L'ammontare di cui al comma 1 è rivalutato annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15, comma 1, delle relative Norme.

Art. 3
Assegno di natalità per parto gemellare o plurimo
1. Nel caso di parto gemellare o plurimo l'assegno di cui all'Art. 2 viene moltiplicato per il numero dei figli nati.

Art. 4
Misura dell'assegno di natalità a coniugi dipendenti vaticani
1. Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti vaticani, l'assegno di cui all'Art. 2 e all'Art.3 viene corrisposto una sola volta per ogni figlio.

Art. 5
Assegno per adozione
1. L'assegno di cui ai precedenti articoli è corrisposto anche in caso di adozione di figli di età inferiore ad anni diciotto.

Art. 6
Domanda per l'assegno di natalità e adozione
1. La domanda per l'assegno deve essere corredata del certificato di nascita e di battesimo.
2. In caso di adozione, il certificato di nascita è sostituito dalla copia integrale dell'atto di nascita dell'adottato rilasciato dall'anagrafe del Comune di appartenenza.


TITOLO II
AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLA MATERNITA'

Le norme del presente Titolo sono integrative delle vigenti disposizioni a tutela della maternità previste nei Regolamenti propri degli Enti di appartenenza dei dipendenti.


Art. 7
Collocamento in aspettativa per maternità
1. In presenza di gravi complicazioni della gestazione o di altre forme morbose che si presume abbiano conseguenze negative sulla gravidanza, fino a tre mesi prima del parto possono essere concessi ulteriori periodi di collocamento in aspettativa oltre quelli previsti dalle normative sulla maternità.
2. La Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, esaminata la specifica richiesta della gestante e l'eventuale documentazione clinica prodotta, valuta la necessità e ne stabilisce la durata.
3. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
Il periodo che intercorre tra la nascita prematura del bambino e la data presunta è da considerarsi, a tutti gli effetti per la genitrice, aspettativa per maternità.
4. Fermo restando il periodo di aspettativa per maternità, riconosciuto di sei mesi, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei cinque mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista, ed il medico competente della Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale richiesta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. E' data facoltà, alla lavoratrice madre, di optare per il godimento di uno dei cinque mesi (di ventisei giorni lavorativi cadauno) successivi al parto, anche in modo frazionato, entro il primo anno di vita del bambino.

Art. 8
Collocamento in aspettativa in caso di adozione o affidamento
1. Il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia presentato domanda di adozione o di affidamento è disposto a prescindere dall'età del minore al momento della domanda di adozione o affidamento ma non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.
2. Tale aspettativa, della durata di sei mesi, ha inizio dalla data dell'effettivo ingresso nella famiglia adottiva o affidataria del bambino in affidamento preadottivo o in affidamento, come da provvedimento dell'Autorità competente.
3. In caso di adozione internazionale, entrambi i genitori possono usufruire fino a quindici giorni di calendario di permesso retribuito, prorogabili a prudente giudizio del Capo Dicastero, per la permanenza all'estero richiesta dall'adempimento delle pratiche preadottive.

Art. 9
Retribuzione durante l'aspettativa
1. Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui agli articoli 7 e 8 è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni.
2. Il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.

Art. 9 bis
Aspettativa facoltativa per maternità
1. Al termine del periodo di aspettativa obbligatoria per maternità, la madre ha facoltà di chiedere, fino al compimento del 3° anno di età del figlio o equiparato, un periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, da usufruire anche in modo frazionato.
2. In caso di adozione o di affidamento, l’aspettativa facoltativa di 6 mesi è disposta a prescindere dall'età del minore al momento della domanda di adozione o affidamento ma non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.
3. Durante tale periodo il trattamento economico previsto è pari al 50% della retribuzione mensile, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni.
4. Il tempo trascorso in tale periodo è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.
5. Nei casi previsti dall’articolo 10 comma 1 (decesso o grave infermità della madre), spetta al padre beneficiare della aspettativa facoltativa.

Art. 10
Permesso parentale
1. In caso di decesso della madre o qualora essa si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino per:
- separazione o abbandono del tetto coniugale,
- ricovero ospedaliero,
- stato invalidante temporaneo o permanente,
il padre beneficia della parte residua dell'aspettativa per maternità dopo il parto e delle provvidenze di cui agli Articoli 8 e 9.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta all'Amministrazione competente la certificazione relativa alle condizioni ivi previste.
3. L'abbandono del tetto coniugale da parte della madre è dichiarato dal padre lavoratore con autocertificazione.
4. Lo stato invalidante temporaneo o permanente è accertato con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
5. Ad integrazione delle disposizioni previste nei Regolamenti propri degli Enti di appartenenza dei dipendenti, fino al termine del ciclo della scuola primaria, la lavoratrice madre, o il padre, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono godere di una flessibilità di orario, in ingresso e uscita, pari a sessanta minuti. Tale disposizione si applica anche in caso di adozione e affidamento, e nel caso di dipendente con familiare disabile in situazione di gravità accertata, senza limite di età del disabile.





NdE


Actualización correspondiente al anuncio del 2 de marzo de 2022, tomada de: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/01/0148/00314.html

"Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l’Inserimento dell’Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità
Rescriptum ex Audientia Ss.mi
Inserimento
dell’Art. 10bis
nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia
circa il permesso di paternità
Sua Santità Francisco nell’Udienza concessami il giorno 13 dicembre 2021, ha approvato l’Art. 10bis “Permesso di paternità”, a integrazione del Titolo II delle Agevolazioni a Tutela della Maternità, del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia.
Il Romano Pontefice ha, altresì, stabilito che tale decisione sia pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis e ha disposto che entri in vigore con decorrenza dal 1° marzo 2022.
Con l’entrata in vigore del menzionato Art. 10bis s’intendono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie e/o non compatibili.
Dal Vaticano, 1° marzo 2022.
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato
[00314-IT.01] [Testo originale: Italiano]



Allegato al Rescriptum
TESTO UNICO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA
Titolo II
AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLA MATERNITÀ
Art. 10bis
Permesso di paternità
1. Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I tre giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza del diritto.
2. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i tre giorni di permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l’anzianità di servizio.
3. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta, all’Amministrazione di appartenenza, i giorni in cui intende fruire del permesso, quando possibile con un anticipo di almeno 8 giorni. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcolerà dalla data presunta dell’evento. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta il padre è esonerato dal rispetto del termine di preavviso.
4. Il permesso di cui ai commi 1-3 si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il termine dei trenta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo ingresso in famiglia del minore.
[00316-IT.01] [Testo originale: Italiano]"


Art. 11
Riduzione di orario di lavoro nel primo anno di vita del bambino
1. Durante il primo anno di vita del bambino la riduzione regolamentare di due ore giornaliere viene concessa alla dipendente madre, a prescindere dal tipo di allattamento o alternativamente al padre su presentazione all'Amministrazione competente della dichiarazione attestante che l'altro genitore non stia beneficiando, negli stessi giorni e per il medesimo motivo, delle stesse provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico. L'orario di servizio ridotto dovrà essere continuativo.
2. La riduzione di cui al precedente comma è concessa, alle medesime condizioni, anche in caso di adozione e affidamento, durante il primo anno di ingresso del minore in famiglia.
3. In caso di parto gemellare o plurimo, o di adozione o affidamento contemporaneo di due o più minori, la riduzione di cui al comma 1 è aumentata di un'ora.

Art. 12
Permessi per malattia di figli o equiparati
1. Entrambi i genitori, alternativamente, durante le malattie di ciascun figlio o equiparato ai sensi dell`Art. 5, lett. c) delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, hanno diritto, su presentazione di certificato medico:
a) ad assentarsi dal lavoro fino al compimento dell’undicesimo anno di vita del bambino;
b) a permessi nel limite di cinque giorni di calendario solare all'anno per il bambino di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Detti permessi sono fruibili in maniera continuativa o frazionata.
2. Durante i periodi di assenza di cui al comma 1), la retribuzione corrisposta è pari al 50%. Tali periodi sono computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sulla retribuzione di fatto goduta.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, lett. a) va dato dal genitore alla competente Amministrazione un congruo preavviso, compatibilmente con la situazione clinica del figlio, salvo il caso di oggettiva impossibilità.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie nei limiti dei periodi di cui al comma 1.
5. Le provvidenze di cui al presente articolo spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Ai fini della fruizione il genitore richiedente è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia disoccupato ovvero la dichiarazione del datore di lavoro dell’altro coniuge che confermi che questi non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse o altre analoghe provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.
Tali dichiarazioni devono essere rese con la espressa consapevolezza delle sanzioni, sancite dall’articolo 32, conseguenti alle dichiarazioni mendaci.
6. Nei casi di figli o equiparati con grave disabilità accertata, il limite di età di cui al comma 1, è innalzato fino al compimento dei 18 anni.


TITOLO III
AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI DIPENDENTI CON FAMILIARI DISABILI

Art. 13
Definizione di disabilità e inabilità
1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti disposizioni:
a) è disabile la persona portatrice di una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di grave limitazione di funzioni psichiche o fisiche, con difficoltà di apprendimento o di relazione o di integrazione lavorativa nel contesto ambientale e sociale;
b) è disabile in situazione di gravità la persona la cui minorazione singola o plurima ne riduce l'autonomia fisica o psichica correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
c) è inabile la persona che è permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi lavoro proficuo regolare e continuativo, a causa di infermità o difetto fisico o psichico.
2. Ai fini delle Provvidenze di cui al presente Titolo la situazione di cui alla lettera c) è equiparata a quella della lettera b).
3. L'accertamento clinico della disabilità e della connotazione della sua gravità è effettuato da un Collegio medico, sulla base di Tabelle valutative emanate dalla Superiore Autorità su proposta della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano; lo stesso Collegio medico è competente per l'accertamento clinico di inabilità. Il giudizio del Collegio medico è insindacabile.

Art. 14
Collocamento in aspettativa per figli o equiparati disabili
1. Nel caso di figli, o di equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle Norme per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare, disabili in condizione di gravità, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto fino al compimento del terzo anno di età del bambino ad un ulteriore collocamento in aspettativa oltre quelli fissati da altre norme regolamentari, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 40%.
Tale periodo di aspettativa è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza previo versamento delle relative ritenute calcolate sulla retribuzione di fatto goduta.
2. La provvidenza di cui al comma 1 spetta al genitore richiedente anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto.
3. In alternativa all'aspettativa i genitori hanno diritto ad usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
4. Ai fini della fruizione il genitore richiedente è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia disoccupato ovvero la dichiarazione del datore di lavoro dell’altro coniuge che confermi che questi non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse o altre analoghe provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.
Tali dichiarazioni devono essere rese con la espressa consapevolezza delle sanzioni, sancite dall’articolo 32, conseguenti alle dichiarazioni mendaci.

Art. 15
Permessi parentali per familiari disabili
1. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino disabile in situazione di gravità accertata, i genitori, alternativamente, hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. Ai fini della fruizione il genitore richiedente è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia disoccupato ovvero la dichiarazione del datore di lavoro dell’altro coniuge che confermi che questi non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse o altre analoghe provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.
Tali dichiarazioni devono essere rese con la espressa consapevolezza delle sanzioni, sancite dall’articolo 32, conseguenti alle dichiarazioni mendaci.
3. La provvidenza di cui al comma 1 è estesa al dipendente che assiste una persona appartenente al suo nucleo familiare anche se non convivente.
4. Qualora il dipendente assista più disabili in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, ha diritto, ogni mese, a cinque giorni lavorativi di permesso retribuito nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale in sei giorni, e a quattro giorni lavorativi di permesso retribuito nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale in cinque giorni, fruibili anche in modo continuativo.
5. Il dipendente con familiari disabili deve essere agevolato nell'orario giornaliero di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 15 bis
Collocamento in aspettativa straordinaria per la cura dei figli o familiari disabili gravi conviventi
1. Per assistere figli o equiparati nonché familiari disabili in situazioni di particolare gravità accertata, da valutare caso per caso dall’Organo competente, il dipendente, previa sua richiesta, ha diritto ad un periodo di aspettativa per assistenza e cure, a condizione che il figlio o familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e sia convivente.
2. Questo periodo di aspettativa per cura, della durata massima di 2 anni nell’arco della intera vita lavorativa, può essere goduto in modo continuativo o frazionato.
3. Il trattamento economico spettante è pari all’80% della retribuzione, e comunque non oltre il limite massimo corrispondente alla retribuzione iniziale (stipendio base + ASI) del 5° livello funzionale retributivo, tempo per tempo vigente.
4. Durante il periodo di aspettativa, il dipendente non potrà svolgere alcuna attività lavorativa, né potrà beneficiare di altre agevolazioni previste.
5. Il tempo trascorso in tale periodo è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.
6. Ai fini della fruizione il genitore richiedente è tenuto a presentare alla competente Amministrazione una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia disoccupato ovvero la dichiarazione del datore di lavoro dell’altro coniuge che confermi che questi non stia beneficiando negli stessi giorni e per il medesimo motivo delle stesse o altre analoghe provvidenze anche se disposte da altro Ordinamento giuridico.
Tali dichiarazioni devono essere rese con la espressa consapevolezza delle sanzioni, sancite dall’articolo 32, conseguenti alle dichiarazioni mendaci.

Art. 16
Assegno mensile di disabilità
1. L'assegno mensile di disabilità compete a coloro che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare in conformità alle vigenti Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare e che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano un figlio o equiparato o altro familiare appartenente al loro nucleo ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 delle suddette Norme, che sia riconosciuto, a giudizio insindacabile del Collegio medico, disabile in situazione di gravità o inabile;
b) siano titolari di pensione vaticana diretta, indiretta o di reversibilità, riconosciuti inabili dal Collegio medico.

Art. 17
Misura dell'assegno di disabilità
1. La misura dell'assegno di disabilità di cui al comma 1 dell'art. 16 è differenziata in relazione allo scaglione di reddito, tempo per tempo, corrispondente a quello previsto per un nucleo familiare di due componenti in base alla Tabella di cui all'art. 2 delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.
2. L'importo dell'assegno del 7° scaglione di reddito è esteso all'8° ed al 9° scaglione.
3. L'importo del primo degli assegni di disabilità di competenza dello stesso nucleo familiare è aumentato di cento euro.
4. L'assegno spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura da determinarsi correlando la durata del lavoro a tempo parziale con la durata del lavoro a tempo pieno.
5. L'assegno decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all'Amministrazione competente, corredata dai documenti attestanti lo stato di disabilità.
La misura dell'assegno per il primo mese è correlata al rapporto tra il numero dei giorni successivi alla data di presentazione della domanda ed il divisore fisso di trenta.
Le Amministrazioni procedono d'ufficio ad attivare il Collegio medico della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
6. L'assegno non viene corrisposto nel caso in cui vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l’attribuzione.
Entro trenta giorni il percettore dell'assegno di disabilità deve dare notizia dell'avvenuta variazione con lettera raccomandata/RR alla competente Amministrazione; l'importo dell'assegno del mese corrente è calcolato con gli stessi criteri di cui al comma 5.

Art. 18
Oneri e modalità di richiesta
1. L'assegno di disabilità è a carico:
a) per il dipendente in servizio, dell'Amministrazione di appartenenza;
b) per il titolare di pensione vaticana, dell'Amministrazione alla quale il dipendente o il dante causa apparteneva al momento del collocamento in quiescenza.
2. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme della domanda di cui all'Art. 17 comma 5 e stabiliscono le certificazioni da allegare.


TITOLO IV
PROVVIDENZE PER SPESE SCOLASTICHE


CAPO I
Iscrizione e frequenza a corsi di studio

Art. 19
Deducibilità delle spese scolastiche
1. Dal reddito complessivo di cui all'Art. 9 delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare si deducono le seguenti spese documentate sostenute nell'anno per i componenti il nucleo per iscrizione e frequenza a:
a) asili nido;
b) scuole dell'infanzia;
c) corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nel limite massimo della loro durata statutaria;
d) studi universitari di un corso di primo livello - diploma universitario - o di un corso di secondo livello - diploma di laurea - o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità nel limite massimo della loro durata statutaria.

CAPO II
Iscrizione e frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia

Art. 20
Contributo per l'iscrizione e la frequenza
1. Ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare è corrisposto un contributo mensile per le spese di iscrizione e frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia per ciascun figlio.

Art. 21
Domanda e certificazione per la concessione del contributo
1. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione del contributo e le certificazioni a corredo della medesima.

Art. 22
Misura del contributo
1. Il contributo compete in misura differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente nel mese di agosto di ogni anno secondo la tabella di cui all'Art. 15 commi 1 e 2 delle relative Norme.

Art. 23
Determinazione e rivalutazione del contributo
1. L'importo del contributo è determinato dalla Superiore Autorità ed è rivalutato annualmente con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15 comma 1 delle relative Norme.

Art. 24
Corresponsione del contributo
1. Il contributo è corrisposto mensilmente a decorrere dalla data di iscrizione all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia.

Art. 25
Estensione del contributo per centri estivi
1. Il contributo è esteso, con le medesime modalità, per le spese di iscrizione e frequenza di centri estivi per figli compresi nella fascia di età da zero a sei anni.


CAPO III
Assegno scolastico

Art. 26
Contributo per acquisto di libri di testo
1. All'inizio di ogni anno scolastico, a titolo di contributo per l'acquisto di libri di testo, è concesso ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare un assegno scolastico per ciascun componente del nucleo iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o corsi universitari ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lett. d).

Art. 27
Misura dell'assegno
1. L’assegno scolastico compete in misura differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all’assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente secondo la Tabella di cui all’Art. 15, commi 1 e 2, delle relative Norme.

Art. 28
Determinazione e rivalutazione dell'assegno
1. L’importo dell’assegno scolastico è determinato dalla Superiore Auto­rità ed è rivalutato annualmente in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’Art. 15, comma 1, delle relative Norme.

Art. 29
Corresponsione dell'assegno
1. L’assegno scolastico è corrisposto agli aventi diritto, dal mese di novembre al mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, con una delle retribuzioni dovute.

Art. 30
Domanda e certificazione per la concessione dell'assegno
1. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione dell’assegno scolastico e le certificazioni a corredo della medesima da presentarsi entro il 30 ottobre di ogni anno ed inderogabilmente entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo.


TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
Esclusione delle provvidenze ai fini della formazione della base imponibile
1. Le provvidenze a tutela della famiglia di cui ai Titoli precedenti non concorrono a formare la base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e non si computano nel reddito ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

Art. 32
Accertamento e sanzioni in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità
1. Qualora le notizie fornite dal fruitore delle provvidenze risultassero non rispondenti a verità, l'Amministrazione competente, dopo aver contestato gli addebiti all'interessato, può rivalersi delle somme indebitamente percepite e applicare le sanzioni disciplinari del proprio Regolamento, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali."